Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 418 del 18/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 418 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COMOGLIO BRUNO N. IL 26/07/1969
avverso la sentenza n. 543/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
23/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 18/09/2013

1. Con la sentenza in epigrafe, emesse in sede di giudizio abbreviato, veniva
confermava la condanna di COMOGLIO Bruno per il delitto di cui all’art. 589, c. II,
c.p. per omicidio colposo in danno di Corrado Andrea e Bressan Alessandro,
commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (acc. in Castelnuovo
Scrivia il 29\3\2009). All’imputato era stato addebitato che, in stato di ebbrezza alcolica
(g\I 0,69 e 0,62), percorrendo l’autostrada A\21 in direzione Piacenza-Torino a bordo
della sua auto BMW, tenendo una velocità superiore al limite consentito (k\h 140-150),
non mantenendo la distanza di sicurezza, aveva tamponato l’auto che la precedeva,
una Ford Focus con a bordo le due vittime, il cui conducente, a seguito dell’impatto,
perdeva il controllo del veicolo decedendo nell’incidente unitamente al passeggero.
All’imputato, in appello, veniva ridotta la pena ad anni 1 e mesi 8 di reclusione e
veniva concessa la sospensione condizionale della pena.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge e vizio
di motivazione in ordine alla mancata assoluzione, non avendo il giudice di merito
dato credibilità alle dichiarazioni della passeggera dell’auto dell’imputato (Elisa De
Pascali) ed avendo errato nella ricostruzione del sinistro.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Invero le censure formulate non sono consentite nel giudizio di legittimità, in
quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento
del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del
giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da
censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un
ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè
costantemente, che “l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606,
comma 1, lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare
percepibile ictu ocull, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della
decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di
Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di
un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della
motivazione alle acquisizioni processuali” (Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a
sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997).

Più specificamente “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali” (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone).
Il riferimento dell’art. 606 lett. e) c.p.p. alla “mancanza o manifesta illogicità della
motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato” significa
in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado
di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo
impugnato.
D’altronde, la Corte di merito ha esplicitato in modo coerente il proprio convincimento,
richiamando gli esiti delle indagini e le consulenze svolte. In particolare quanto alla
attendibilità della teste De Pascali (la quale aveva riferito che era stata l’auto delle vittime a
spostarsi repentinamente a sinistra, mentre il veicolo del Comoglio era in fase di sorpasso),

con congrua motivazione il giudice di merito, nel rimarcare che era un’amica
dell’imputato, ha ricordato che ella non aveva visto tutta la fase dell’incidente, in
quanto intenta a guardare il display del cellulare; inoltre le sua dichiarazioni
collidevano con le argomentate conclusioni del C.T. del P.M.
1

OSSERVA

4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese delle spese processuali ed al pagamento della somma di C 1.000= in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2013

DEMOSITATA ‘

Quanto alla dinamica del sinistro dalla lettura della motivazione delle sentenze di
merito, coincidenti sul punto, il sinistro viene ricostruito sulla base delle conclusione
dei tecnici, la cui coerenza è stata vagliata con attenzione, rispondendo puntualmente
alle argomentazioni difensive.
Le censure mosse dalla difesa alla sentenza, pertanto, esprimono solo un dissenso
rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e
secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita
nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che
regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte
quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

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