Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41799 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 41799 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
LATTARULO Francesco, nato a Taranto il 05/03/1980,
avverso l’ordinanza del 31/10/2014 del Tribunale di Lecce
esaminati gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata;
udita la relazione svolta dal consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Fausto Soggia (in sostituzione dell’avv. Gaetano
Vitale), che -nel riportarsi ai motivi del ricorso- ha insistito per il suo accoglimento.

FATTO E DIRITTO
1. Nell’ambito di articolato procedimento cumulativo per plurimi fatti di criminalità
organizzata concernenti l’operatività dell’aggregazione criminale di natura mafiosa attiva
nell’area di Taranto (con propaggini anche a Verona e a Sassari) denominata clan De
Vitis-D’Oronzo, condotta da Nicola De Vitis e Orlando D’Oronzo, il g.i.p. del Tribunale di
Lecce con ordinanza del 22.9.2014, ha applicato, tra gli altri, a Francesco Lattarulo la
misura cautelare della custodia in carcere per i reati di: capo A): associazione mafiosa in
qualità di “uomo di massima fiducia” dei capi D’Oronzo e De Vitis, vero alter ego del
secondo, con il compito di gestire e controllare le attività delittuose scopo del sodalizio;
capo O): concorso in estorsione aggravata continuata in pregiudizio della società Alpin
s.r.I., aggiudicataria dell’appalto per l’esecuzione del tratto stradale Taranto-Avetrana,
per aver costretto il referente locale della ditta, Nicola Mastrocinque, a corrispondere

Data Udienza: 12/05/2015

somme di denaro sotto la minaccia, in parte attuata, di danneggiamenti ai mezzi e ai
cantieri dell’impresa; capo V): concorso in tentata estorsione aggravata in pregiudizio di
Amedeo Murianni per costringerlo a versare la somma di euro 150.000 ad asserito ristoro
del periodo di carcerazione subito, a seguito di una sua denuncia, dal nipote Fabio
Murianni, membro dell’associazione mafiosa; capo

K1): associazione per delinquere

dedita a traffici di sostanze stupefacenti di varia natura (cocaina, eroina, marijuana,
hashish); capo W1): concorso in illecita compravendita di una partita d droga (non

essere dall’estate di 2011 all’estate del 2013.
In base agli elementi conoscitivi acquisiti nelle indagini il g.i.p. ha ritenuto il
Lattarulo raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine a tutti e cinque i fatti
criminosi contestatigli, desunti dalle numerose captazioni telefoniche e ambientali
ritualmente eseguite durante le indagini, da più fonti dichiarative e dai connessi
accertamenti di p.g. Prospettazione indiziaria ritenuta sorretta da esigenze cautelari,
correlate al pericolo di reiterazione di ulteriori contegni criminosi della stessa specie,
utilmente fronteggiabili con la sola misura carceraria, sì da rendere insuperabile il
disposto dell’art. 275 comma 3 c.p.p. (in riferimento al reato associativo mafioso).
2. Adito dall’istanza di riesame dell’indagato, il Tribunale distrettuale di Lecce con
ordinanza del 31.10.2014 ha respinto il gravame e confermato il provvedimento
coercitivo carcerario.
In via preliminare l’analisi dei giudici del riesame cautelare si è soffermata sui dati
dimostrativi dell’oggettiva esistenza e operatività del gruppo mafioso facente capo a
Orlando D’Oronzo e Nicola De Vitis, esponenti di una risalente consorteria mafiosa
tarantina “rivitalizzata” con il controllo criminale del territorio soprattutto dopo il
conseguito regime di semilibertà (luglio 2011) da parte del De Vitis (vincoli gerarchici
interni; assistenza ai consociati detenuti e alle loro famiglie; cassa e rendicontazione
patrimoniale comuni; controllo del territorio di riferimento mediante la capillare pratica
delle estorsioni a unità produttive e commerciali; disponibilità di armi; collaterale
gestione del mercato illecito degli stupefacenti; intestazioni fittizie di beni). In tale
ricostruito contesto, muovendo dalla sicura identificazione del Lattarulo, nipote del De
Vitis, come soggetto dialogante o cui è fatto riferimento in molte captazioni
(abitualmente indicato come “quello dell’olio”; utilizzo di una utenza mobile a lui stesso
intestata), compiutamente identificato -per altro- dalla persona offesa Nicola
Mastrocinque (lo indica come il mafioso che lo ha costretto a recarsi con lui a Verona per
incontrarvi il De Vitis, che ivi si trovava in semilibertà, e che lo ha indotto in più occasioni
a corrispondere somme di denaro integranti la patita estorsione), il Tribunale ha
diffusamente analizzato gli elementi probatori da cui è attinto il Lattarulo per i singoli
reati ascrittigli.

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potuta individuare) per un controvalore di euro 3.000. Condotte criminose poste in

Elementi che ne inquadrano l’adesione alla consorteria criminale mafiosa sulla base
di una serie di “fatti concludenti”, quale uomo di fiducia del De Vitis e dello stesso
D’Oronzo con lo specifico incarico di provvedere alla riscossione delle somme estorte alla
società Alpin e comunque operante in diretto e stabile vincolo di collegamento con i due
“capi”, come dimostrato dai servizi di osservazione e controllo predisposti dalla p.g.
Ferma la solidità della fonte dichiarativa rappresentata dal Mastrocinque per quel che
attiene alla condotta estorsiva sub O) (ai danni della Alpin s.r.I.), univoci vanno

Lattarulo per la connessa condotta di estorsione, rimasta a livello di tentativo, in danno di
Amedeo Murianni (capo V), non controvertibili delineandosi i dati attestanti la
“intermediazione” estorsiva del prevenuto ricavabili dalle conversazioni intercettate,
avvenute tra lo stesso Lattarulo e lo zio Nicola De Vitis e soprattutto tra quest’ultimo e il
D’Oronzo nonché Fabio Murianni.
Parimenti solidi e convergenti sono ritenuti gli indizi relativi alla partecipazione del
Lattarulo all’aggregazione delinquenziale, parallela alla consorteria mafiosa, dedita al
traffico di stupefacenti (capo K1) e al concorso nella trattativa per l’acquisizione di una
partita di droga svoltasi nel maggio 2013 (capo W1). Anche in questi casi le captazioni
foniche e i connessi controlli di p.g. non lasciano spazio a dubbi, dagli stessi emergendo
che il Lattarulo: condivide il progetto di un traffico internazionale di droga da avviare nel
territorio italiano, facendo ricorso (per le importazioni) a ragazze straniere e tiene la
“contabilità” dei proventi delle attività di spaccio di stupefacenti gestite dal gruppo
criminale; il 29.6.2013 è destinatario, con il sodale Gaetano Ricciardi, di un “campione” di
5 grammi di cocaina; è cointeressato ad una partita di oltre cinque chili di eroina
sequestrata dalla p.g. il 18.7.2012 all’atto dell’arresto in flagrante detenzione della
sostanza di Angela Montervino; partecipa attivamente alle iniziative di D’Oronzo e De
Vitis di assumere contatti con taluni narcotrafficanti operanti in Sardegna e con esponenti
del clan mafioso calabrese dei Mollica di Africo Nuovo.
In punto di esigenze cautelari per il Tribunale le risultanze delle indagini non
prospettano elementi di sorta atti a farne ritenere l’insussistenza o la cessazione, così
superando la presunzione di cui all’art. 275 comma 3 c.p.p., che impone il mantenimento
della custodia cautelare in forma carceraria.
3. Il difensore di Francesco Lattarulo ha impugnato per cassazione l’ordinanza del
Tribunale del riesame di Lecce, deducendo erronea applicazione dell’art. 273 c.p.p. (in
relazione agli artt. 416 bis e 629 c.p. e 74 L.S.) e insufficienza e contraddittorietà della
motivazione nei termini di seguito riassunti.
3.1. Premesso che non si pone in discussione la sussistenza dell’associazione
mafiosa e della stessa associazione deputata al traffico di stupefacenti, ma si censurano
esclusivamente gli elementi accreditanti la partecipazione criminosa dell’indagato ai due

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considerati -ad avviso del Tribunale- anche gli indizi di colpevolezza nei confronti del

contesti associativi e alla condotta estorsiva attuata in danno della società Alpin, i fatti
concludenti ai quali si richiama il Tribunale a sostegno dell’accusa nei confronti del
Lattarulo sono privi di una origine indiziaria autonomamente certa e probatoriamente
definibile, atteso che non sono state acquisite indicazioni accusatorie di coindagati o altri
soggetti intranei al sodalizio mafioso e all’associazione ex art. 74 L.S. La disamina
confermativa della misura custodiale carceraria compiuta dai giudici del riesame è in
prevalente misura incentrata sulla non univoca interpretazione dei contenuti delle

appartenenza” associativa (nei due contesti criminali) dell’indagato.
3.2. La partecipazione del ricorrente alla vicenda estorsiva in pregiudizio della Alpin
s.r.l. e del suo rappresentante locale Nicola Mastrocinque, non sfugge al rilievo che le
asserite indicazioni accusatorie della persona offesa sono state rese soltanto dopo
l’emissione del provvedimento coercitivo a carico del prevenuto. Ciò suffraga la
aleatorietà delle fonti indiziarie. Per altro l’essersi il Lattarulo limitato ad accompagnare
Mastrocinque a Verona al cospetto del De Vitis (un capo del gruppo mafioso) e a ricevere
in seguito il presunto provento dell’ipotizzata estorsione costituiscono contegni
“assolutamente aleatori” e non univoci per dimostrare il concorso criminoso del
ricorrente. Tanto più che la stessa p.o. Mastrocinque non ha segnalato specifici
comportamenti di minaccia o di violenza dell’indagato.
3.3. Analoghe censure possono formularsi con riguardo agli atri reati.
Il tentativo di estorsione in danno di Amedeo Murianni (capo V) è fondato soltanto
sulla lettura e interpretazione di conversazioni telefoniche intercettate, alle quali il
ricorrente non ha preso parte in prima persona (indicato con lo pseudonimo di

“quello

dell’olio”) ed alle quali è rimasto estranea anche la presunta persona offesa.
Quanto ai reati in tema di stupefacenti, l’adesione associativa del Lattarulo ex art.
74 L.S. (capo K1) è desunta semplicemente, così duplicandosi un dato posto a base della
partecipazione mafiosa del prevenuto, dal fatto che costui avrebbe gestito la contabilità
(“cassa”) dei proventi delle attività di spaccio di droga. Non meno fragile si presenta il
concorso criminoso del ricorrente nell’episodio di acquisto e detenzioni illegali di
stupefacenti (capo W1) desunta da una sola conversazione intercorsa tra Nicola De Vitis
e Orlando D’Oronzo, che indicherebbero in Lattarulo il destinatario finale dell’acquisita
quantità di droga pagata circa 3.000 euro.
4. L’impugnazione proposta nell’interesse di Francesco Lattarulo, limitata alla
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. per i cinque reati ascrittigli,
scandita da accenti di genericità rispetto alle diffuse argomentazioni sviluppate dal
Tribunale salentino, è inammissibile per indeducibilità e infondatezza manifesta delle
esposte dog I ianze.

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intercettazioni, talora ambigui, che comunque non permettono di arguire la “condotta di

4.1. Gli elementi probatori enucleati dal Tribunale del riesame che compongono la
piattaforma indiziaria nei confronti del prevenuto non sono per nulla scalfiti dagli
schematici rilievi espressi dal ricorso. Ciò sia con riguardo alla certezza dell’identificazione
della persona del Lattarulo, implicitamente messa in dubbio nell’impugnazione, ma fatta
palese dai riferimenti soggettivi, spazio-temporali e relazionali (oltre che storici: le
captazioni telefoniche che lo vedono intervenire di persona avvengono su un’utenza
mobile a lui intestata) segnalati dal provvedimento del riesame cautelare. Sia con

Lattarulo quale partecipe delle due associazioni criminose oggetto dell’accusa contestagli
e dei connessi reati fine dei due comparti collettivi. Indizi portati in luce senza incertezze
dalle molteplici captate conversazioni e dai servizi di osservazione attivati
congiuntamente dagli organi inquirenti, che conclamano il coinvolgimento criminoso con
ruolo tutt’altro che marginale del ricorrente (stante la sua assidua contiguità al De Vitis).
4.2. L’ordinanza impugnata, diversamente dagli indefiniti e riduttivi assunti del
ricorso, ha effettuato un’appropriata e meticolosa analisi delle emergenze investigative e
in special modo delle menzionate captazioni foniche che, nella chiarezza dei lori
contenuti, focalizzano senza perplessità il ruolo criminoso ricoperto dal Lattarulo quale
partecipe della consorteria mafiosa e del sottogruppo dedito al narcotraffico capeggiati da
De Vitis e D’Oronzo e dei connessi reati di estorsione e di detenzione di droga ascrittigli.
Conversazioni inequivoche nei loro contenuti, tant’è che il ricorso non è in grado di
contestarne le valenze incriminanti (indiziarie), se non evocando implausibili dubbi sulla
effettività dei loro riferimenti criminosi, genericamente ipotizzati come “aleatori”. E’
appena il caso di precisare comunque che la portata dimostrativa del contenuto di
conversazioni intercettate costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del
giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se detta valutazione è motivata
in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (ex multis: Sez. 6, n.
11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439). In sede di legittimità è possibile prospettare
una interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal
giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui
il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la
difformità risulti decisiva e incontestabile (cfr.: Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro,
Rv. 252190; Sez. 2, n. 24925 del 11/04/2013, Cavaliere, Rv. 256540). Nel caso di specie
la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo dell’ordinanza impugnata,
né ha segnalato alcuno specifico travisamento delle fonti indiziarie.
4.3. Con il ricorso si formulano rilievi meramente discorsivi sulla concludenza del
quadro indiziario che non ne intaccano la solidità, quale correttamente vagliata in sede di
riesame cautelare. Vuoi perché nessuna specifica contestazione è mossa alla lettura
delle conversazioni captate che coinvolgono la persona del Lattarulo in ambiti di peculiare

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riguardo, in particolare, alla consistenza e gravità degli indizi raccolti a carico del

valenza criminale, come deve constatarsi per le unisignificanti inferenze dei contegni di
partecipazione estorsiva attuati dal prevenuto in pregiudizio del Mastrocinque (della cui
attendibilità dichiarativa non vi è motivo di dubitare) e del Murianni (come si desume da
dialoghi tra De Vitis e più altri coindagati). Vuoi perché la contestazione dell’adesione di
Lattarulo alla cosca mafiosa di De Vitis e D’Oronzo e al collegato gruppo dedito al traffico
di stupefacenti assume connotati puramente assertivi, omettendo ogni seria lettura
critica degli elementi indiziari valorizzati dal Tribunale del riesame. Al riguardo mette
conto osservare, per ciò che concerne il reato associativo ex art. 74 L.S., che i giudici del

confermato il ruolo svolto dal Lattarulo nella tenuta della cassa dell’associazione (come
già della stessa consorteria mafiosa), dal momento che (come già sottolineato in
precedenza) a tale gestione contabile del ricorrente si giustappone per il Tribunale una
nutrita serie di altri autonomi e significativi dati indiziari (ordinanza riesame, pp. 60-67).
All’inammissibilità del ricorso segue

ex lege la condanna del ricorrente alla

rifusione delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende dell’equa
somma di euro 1.000 (mille). La cancelleria curerà gli adempimenti informativi connessi
allo stato di detenzione del ricorrente.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94/1 ter disp. att. c.p.p.
Roma, 12 maggio 2015
Il consigliere steniore
Giacomo faoIoni

riesame non hanno operato nessuna “duplicazione” di fonti indiziarie allorché hanno

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