Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41795 del 17/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 41795 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ANTONI IVAN N. IL 27/08/1983

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avverso la sentenza n. 558/2013 CORTE APPELLODIST. di
TARANTO, del 02/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 17/07/2014

22 D’Antoni Ivan

Motivi della decisione
1. A seguito di giudizio abbreviato il Tribunale di Taranto ha affermato la
responsabilità dell’imputato in epigrafe in relazione al reato di cui all’art. 73 del d.p.r.
n. 309 del 1990. La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di
Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha diminuito la pena. L’imputazione attiene

Ricorre per cassazione l’imputato invocando l’applicazione della sentenza
costituzionale n. 32 del 2014.

Il ricorso è fondato.
Infatti, con la sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 272 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge
21 febbraio 2006, n. 49. In estrema sintesi, la Corte ha ritenuto che le norme
impugnate, introdotte in sede di conversione del decreto legge, difettino
manifestamente di ogni connessione logico-funzionale con le originarie disposizioni del
decreto legge, e debbano per tale assorbente ragione ritenersi adottate in carenza dei
presupposti per il legittimo esercizio del potere legislativo di conversione ai sensi
dell’art. 77, secondo comma, Cost.
Rileva, in particolare, che l’art. 4 bis aveva riscritto l’art. 73 del d.P.R. n. 309
del 1990, eliminando la distinzione sul piano sanzionatorio, prevista dalla disciplina
previgente, tra le sostanze stupefacenti incluse in differenti tabelle; ed introducendo
un trattamento punitivo unitario che si è risolto nella diminuzione delle sanzioni
previste per le cosiddette droghe “pesanti” e nell’incremento di quelle previste per le
cosiddette droghe “leggere”. La caducazione della norma in questione comporta che,
come espressamente enunciato dalla Corte costituzionale, tornino a ricevere
applicazione l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e le relative tabelle, in quanto mai
validamente abrogati, nella formulazione precedente le modifiche apportate con le
disposizioni caducate. La conseguenza è, per quel che qui interessa, che rivive
l’apparato sanzionatorio precedentemente previsto per l’hashish, più lieve di quello in
vigore all’epoca del fatto. La questione attiene alla legalità della pena; e coinvolge
l’applicazione dell’art. 2 cod. pen. La sentenza va quindi sotto tale riguardo annullata
con rinvio alla Corte d’appello ai fini della rideterminazione della pena.

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alla detenzione di 80 grammi di hashish.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con
rinvio sul punto alla Corte d’appello di Lecce;
Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine
all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato.

Roma 17 luglio 2014

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