Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41791 del 13/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 41791 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:
1) Alessandro MAGNIS, nato a Palermo il 14.5.1961;
2) Francesco MAGNIS, nato a Palermo il 17.6.1959;
3) Roberto MAGNis, nato a Palermo il 18.2.1969;
4) Salvatore MAGNIS, nato a Palermo il 31.5.1955;
5) Ottavio MAGNIS, nato a Torino il 15.9.1971;
6) Michele Rubino, nato a Ripacandída (PZ) il 4.3.1959;
7) Alfio Siracusa, nato a catania il 20.7.1974;
8) Emanuele Lo Porto, nato a Ponzano Monferrato il 2.11.1960
avverso la sentenza del 17 luglio 2014 emessa dalla Corte d’appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
sentita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;

Data Udienza: 13/05/2015

I

udito il sostituto procuratore generale Oscar Cedrangolo, che ha chiesto il
rigetto dei ricorsi di Francesco Magnis e Ottavio Magnis e l’inammissibilità dei
restanti ricorsi;
udito l’avvocato Valentino Schierano, anche quale sostituto processuale degli
avvocati Wilmer Perga, Attilio Molinengo, Antonio Foti e Zancan, nonché gli
avvocati Nadia Garis e Valerio Vianello Accorretti, i quali hanno insistito per

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Torino, sulle
impugnazioni del pubblico ministero e degli imputati, ha parzialmente
riformato la sentenza emessa il 15 maggio 2013 dal Tribunale della stessa
città nei confronti di Alessandro Magnis, Francesco Magnis, Roberto Magnis,
Salvatore Magnis, Ottavio Magnis, Michele Rubino, Alfio Siracusa ed Emanuele
Lo Porto, accusati di far parte di un’associazione di tipo mafiosa denominata
“locale di Giaveno”, operante nel territorio piemontese, nel cui interesse
avrebbero commesso una serie di delitti, tra cui estorsioni, minacce e
violenze, nonché reati di detenzione e porto di armi.
In particolare, i giudici di appello hanno confermato il riconoscimento di
responsabilità per gli imputati in relazione ai reati per i quali vi era stata
condanna, aumentando per tutti la pena, ad eccezione di Lo Porto la cui pena
è stata ridotta; inoltre, accogliendo le richiesta del pubblico ministero, hanno
ritenuto Roberto Magnis responsabile anche del reato associativo di cui al
capo 16, dal quale era stato assolto in primo grado con la formula “per non
aver commesso il fatto”.
Riguardo al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale pur respingendo
l’appello del pubblico ministero che chiedeva di escludere l’applicazione delle
attenuanti generiche, circostanze che sono state comunque riconosciute
sebbene con una diversa motivazione, tuttavia ha aumentato le pene
rinvenendo nell’impugnazione dell’accusa anche la richiesta di rideterminare le
pene in relazione alle qualifiche rivestite dagli imputati nell’associazione
criminosa. Infatti, gli aumenti di pena sono stati fatti con riferimento al solo
reato associativo contestato, ritenendo congrui gli aumenti ai sensi dell’art. 81
cpv. c.p. effettuati in primo grado.

l’accoglimento dei ricorsi.

Le prove a carico, secondo la sentenza impugnata, sono costituite, in primo
luogo, dalle conversazioni intercettate degli stessi imputati, cui fanno
riscontro le dichiarazioni dei tre collaboratori, Rocco Varacalli, Riccardo
Bonetta e Christian Talluto, che i giudici di merito hanno ritenuto attendibili.

2. ALESSANDRO MAGNIS.

reclusione per appartenenza all’associazione mafiosa (capo 16) e per altri
reati in materia di ricettazione e detenzione e porto di armi (capi 1-5). I
giudici gli hanno attribuito il ruolo di “picciotto”, delegato a portare le
“ambasciate” per conto dei fratelli.

2.2. Nell’interesse dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione
l’avvocato Attilio Molinengo.
Con il primo motivo – riferito al capo 16 – deduce l’erronea applicazione
degli artt. 416-bis e 416 c.p., sostenendo che non vi siano in atti elementi
che giustifichino la sussistenza dell’associazione per delinquere di stampo
mafioso, potendo al più riconoscersi l’esistenza di una semplice associazione
comune.
In particolare, il ricorrente assume che nella specie difetterebbero i
caratteri distintivi dell’associazione mafiosa, e cioè la condizione di
assoggettamento e di omertà dovuta alla forza di intimidazione
dell’organizzazione sul territorio e, quindi, sulla stessa comunità dei cittadini,
come risulterebbe da alcune testimonianze acquisite in dibattimento. Non vi
sarebbe, in altri termini, una struttura piemontese assimilabile alla
‘ndrangheta, anche perché i giudici di merito non hanno compiuto un
approfondito accertamento circa la presenza degli elementi propri della
fattispecie di cui all’art. 416-bis c.p., limitandosi a descrivere l’organizzazione
criminale piemontese sulla falsariga della `ndrangheta calabrese, come una
colonizzazione del territorio con caratteri di autonomia rispetto a quest’ultima.
I caratteri mafiosi vengono desunti da quelli propri della ‘ndrangheta
calabrese, ma, secondo il ricorrente, una volta ritenuta l’autonomia
dell’associazione sorta in Piemonte i giudici avrebbero dovuto verificare la
struttura e le specifiche finalità dell’organizzazione locale, sulla base di prove
e di riscontri che, invece, non vi sarebbero stati. In sostanza, si sostiene che

3

2.1. Alessandro Magnis è stato condannato alla pena di undici anni di

gli indici di mafiosità, per quanto riguarda il fenomeno del radicamento in altre
zone del Paese di associazioni collegate con la mafia o con la `ndrangheta,
devono sussistere ed essere riproposte nei nuovi territori, non potendo farsi
riferimento ad una capacità potenziale dell’associazione di sprigionare una
carica intimidatrice, essendo necessaria una capacità attuale di
condizionamento. Si sottolinea che non è sufficiente l’accertamento di fatti di

la prova che quegli atti siano espressione di una capacità di determinare
condizioni di assoggettamento e di omertà.
Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione e la violazione di
legge in relazione alla ritenuta partecipazione dell’imputato all’associazione
mafiosa di cui al capo 16. Il ricorrente assume che i giudici di secondo grado
non abbiano preso in considerazione gli elementi di prova emergenti dagli atti,
sposando acriticamente le tesi dell’accusa. Non vi sarebbe alcuna prova
dell’affectio societatis di Alessandro Magnis e della sua consapevolezza di
appartenere ad una organizzazione mafiosa. Invero, le prove dimostrano che
le condotte dell’imputato si sono realizzate all’interno del gruppo familiare,
dedito alla commissione continuata di reati contro il patrimonio, ma al di fuori
di ogni organizzazione criminale mafiosa. A riprova di tale assunto viene fatto
riferimento ad una intercettazione ambientale da cui, secondo la difesa,
emergerebbe l’estraneità dell’imputato all’associazione mafiosa, inoltre, si
sottolinea che l’affermazione del collaboratore Talluto, secondo cui l’imputato
avrebbe lo stato di “vangelo” non avrebbe trovato alcun riscontro e che l’altro
collaboratore, Varacalli, ha riferito di non conoscere e di non avere mai sentito
parlare di Alessandro Magnis.
Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 597 c.p.p. per avere la
Corte territoriale riformato in punto di pena la sentenza di primo grado
elevando la pena base in mancanza di appello sul punto da parte del pubblico
ministero, che aveva impugnato esclusivamente in relazione al bilanciamento
delle circostanze generiche nelle ipotesi in cui era stata contestata la recidiva
qualificata ex art. 99 commi 4 e 5 c.p. e per quei soggetti imputati dei delitti
di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.

2.3. Il primo motivo, con cui si contesta la stessa sussistenza
dell’associazione di stampo mafioso, è infondato.

4

intimidazione concretatisi in danneggiamenti, violenze o minacce se non vi è

La Corte d’appello ha operato una ricostruzione in parte diversa rispetto a
quanto sostenuto nella sentenza di primo grado, collocando l’associazione in
questione nell’ambito del fenomeno di “colonizzazione” di territori una volta
immuni da forme di manifestazione delinquenziale mafiosa ad opera di sodali
che, per varie ragioni, in tali territori si trasferiscono, costituendovi nuove
articolazioni, denominate appunto “locali” o “mandamenti”, strettamente

‘ndrangheta o della mafia, comprese le forme di iniziazione e le
denominazione dei diversi ruoli da attribuire agli appartenenti. Più
precisamente, secondo la ricostruzione della sentenza d’appello, l’associazione
contestata nel capo 16 era una delle locali operanti in Piemonte, articolazione
della ‘ndrangheta calabrese, con a capo Salvatore Magnis e composta in
prevalenza dai membri della famiglia Magnis, il cui oggetto principale delle
attività criminose era costituito dall’imposizione di apparecchi per il gioco
illegale (c.d. videopoker) all’interno dei bar e dei locali pubblici, attraverso cui
i sodali si assicuravano profitti costanti. La Corte territoriale, quindi, conferma
l’esistenza del locale di Giaveno, ma precisa che il legame con la `ndrangheta
si sarebbe incrinato successivamente all’episodio dell’estorsione al Bingo di
Moncalieri realizzata da Ottavio Magnis in accordo con esponenti di “cosa
nostra”, episodio che i giudici interpretano come il tentativo dei Magnis di
allargare la propria sfera di influenza a danno delle altre locali e che invece
provoca la reazione degli esponenti della ‘ndrangheta per lo “sgarro” subito,
che reagiscono con una serie di attentati ai fratelli Magnis, fino all’attentato
del maggio 2008 ai danni di Salvatore Magnis, cioè al capo del locale di
Giaveno, che in questo modo viene definitivamente delegittimato e, quindi,
esautorato dall’incarico. A seguito di tale attentato i Magnis tentano di
recuperare il rapporto con i vertici calabresi della ‘ndrangheta, come dimostra,
secondo i giudici, l’incontro in Calabria di Alessandro Magnis con Rositano,
uno dei capi locali, ma da quell’episodio i fratelli Magnis, pur continuando ad
operare avvalendosi della loro originaria appartenenza alla ‘ndrangheta, sono
considerati dei “cani sciolti” nell’ambito delle organizzazioni criminali, perché
non riconosciuti dalla “casa madre”. In sostanza, secondo la ricostruzione
operata dai giudici di appello, dopo l’attentato a Salvatore Magnis, il locale di
Giaveno viene considerato soppresso, ed è per questa ragione che non viene
menzionato nell’intercettazione del 27.7.2009 all’interno della lavanderia Ape

5

collegate alla casa madre, da cui mutuano le stesse regole organizzative della

Green di Siderno tra Giuseppe Catalano, coordinatore dei “locali” piemontesi e
della struttura denominata Crimine e capo del locale Siderno a Torino, e
Giuseppe Comisso, appartenente alla ‘ndrina Comisso di Siderno.
Si tratta di una ricostruzione del tutto logica, ancorata su solide basi
probatorie e giustificata da una motivazione completa, rispetto alla quale
occorre solo fare alcune precisazioni che non ne intaccano la coerenza.

5.7.2007 all’11.11.2010 e in questo arco temporale occorre distinguere due
fasi: a) la prima fino al maggio del 2008, in cui gli imputati fanno parte del
locale di Giaveno, collegato alla `ndrangheta, e operano nel territorio
piemontese con i tradizionali metodi mafiosi; b) la seconda, successiva al
maggio 2008, in cui il dan Magnis continua ad operare con le medesime
modalità, ma in maniera autonoma dalla `ndrangheta, in quanto in
conseguenza dello “sgarro” al Bingo di Moncalieri i Magnis vengono banditi
dall’organizzazione madre.
Nessun dubbio che, con riferimento alla prima fase, l’associazione in
questione avesse tutti i caratteri dell’organizzazione mafiosa, non essendo
altro che una promanazione della ‘ndrangheta calabrese in Piemonte, con le
medesime finalità e le stesse modalità operative proprie delle associazioni
mafiose; ma, allo stesso modo, deve riconoscersi che anche dopo la rottura
con il vertice dell’organizzazione calabrese l’associazione abbia mantenuto i
caratteri della mafiosità, dal momento che ha continuato ad occuparsi delle
stesse attività illecite, con le medesime modalità e capacità di intimidazione e
di condizionamento esercitate dal clan Magnis nel territorio sul quale lo stesso
aveva da sempre operato. In sostanza, come correttamente ritenuto dalla
Corte territoriale, anche dopo l’attentato a Salvatore Magnis il

clan ha

proseguito a comportarsi come aveva sempre fatto, utilizzando i metodi
utilizzati in precedenza, quando cioè la `ndrina era inserita formalmente nel
“locale di Giaveno”. In altri termini, l’incrinarsi del rapporto con
l’organizzazione verticistica della ‘ndrangheta calabrese non ha avuto alcun
effetto sull’esistenza dell’associazione in questione, che ha operato in piena
continuità con la originaria ‘ndrina, prima della c.d. soppressione. Sono mutati
i rapporti interni con la Indrangheta, ma l’associazione oggetto del presente
procedimento ha continuato la sua attività illecita.

6

Nel capo di imputazione l’associazione in questione risulta contestata dal

Del resto questa Corte ha avuto modo di affermare – in una analoga
fattispecie – che seppure il sodalizio criminoso non sia riconosciuto dalla casa
madre non per questo viene meno automaticamente la sua caratteristica
mafiosa. Si è, infatti, affermato che quando una associazione criminosa
dirama le sue articolazioni in aree territoriali diverse da quelle di origine, deve
avere quelle caratteristiche esteriori che il metodo mafioso sottintende

tale principio deve essere inteso nel senso che tale “esportazione” dal
territorio di origine deve essersi realizzato in modo che sia percepibile anche
in quei territori il metodo utilizzato come mafioso e quindi come strumento di
soggezione e di perseguimento dei propri fini illeciti, ma deve escludersi che
sia necessaria una sorta di validazione del metodo mafioso dalla casa madre.
Per cui se una diramazione non è riconosciuta dalla casa madre o dalle filiali
ufficiali non per questo deve escludersi la sua natura mafiosa. I metodi sono
mafiosi quando sono percepiti all’esterno come tali indipendentemente dalla
circostanza che facciano parte della rete mafiosa “ufficiale” o “ufficiosa”. Non
ha quindi alcun rilievo come si colloca la compagine mafiosa in quella di
origine né che venga o meno riconosciuta, ma solo che sia percepita come
tale all’esterno (Sez. I, 28 marzo 2012, n. 13635, Versaci; Sez. V, 13 febbraio
2006, n. 19141, Bruzzaniti).
D’altra parte, quando si tratta, come nel caso in esame, di fenomeni
criminali che vengono trapiantati in località non tradizionalmente affette da
delinquenza di tipo mafioso, non deve pretendersi, per valutare la natura
dell’associazione, la penetrazione globale della forza di intimidazione nel
territorio, in quanto non può ricercarsi l’assoggettamento della generalità delle
persone residenti – come avviene nelle zone con presenza mafiosa
tradizionale -, dovendo invece farsi riferimento a un insieme di soggetti legati
negli stessi luoghi da una comunanza di interessi, come ad esempio gli
imprenditori o i commercianti operanti nella zona controllata dal gruppo
criminale (Sez. VI, 11 gennaio 2000, n. 1612, Ferone).
Nella specie, la sentenza impugnata ha bene evidenziato come
l’associazione in questione si sia radicata in Piemonte, mutuando dai clan
operanti in altre aree geografiche i ruoli, i rituali di affiliazione e il livello
organizzativo, agendo in concreto con metodo mafioso, esteriorizzando cioè
un’effettiva forza intimidatrice rivolta verso i propri sodali e verso i terzi

7

affinché sia lo strumento per la realizzazione dei fini che la norma prevede e

-

vittime dei reati-fine, che si traduce in omertà e assoggettamento, seppure
l’attività criminosa sia stata diretta prevalentemente verso un settore, quello
della gestione delle macchinette videopoker, settore che, come ha riferito il
collaboratore Rocco Varacalli, viene gestito tradizionalmente dalla
‘ndrangheta. L’intero capitolo IX della sentenza è dedicato a descrivere le
modalità attraverso cui l’organizzazione criminosa controllava tali attività e il

all’interno dei bar e dei locali pubblici della zona. In particolare, è emerso che
per installare le macchinette videopoker all’interno di un esercizio
commerciale occorresse preventivamente il consenso del locale competente
territorialrnente; che una parte dei proventi di tale attività veniva destinata al
mantenimento e all’assistenza dei sodali in carcere; che anche il locale di
Giaveno si assicurava profitti costanti attraverso la gestione di questa attività.
Invero, è risultato, sulla base di quanto riferito dai collaboratori Bonetta e
Talluto, riscontrati da una serie di intercettazioni telefoniche, nonché dalle
risultanze dei servizi di osservazione e controllo da parte della polizia
giudiziaria, che il dan Magnis gestiva un elevato numero di macchinette e che
solo dopo gli attentati del 2007 è intervenuta la “revoca”, da parte della
‘ndrangheta, della gestione delle macchinette nei bar di Torino e

dell’hinterland, con la conseguente riduzione dell’attività, che però il dan

ha

continuato a svolgere esercitando le medesime modalità mafiose, grazie ai
rapporti precedentemente instaurati. Gli esercizi commerciali dove i Magnis
esercitavano il loro potere erano quelli Grugliasco, Giaveno, Salice d’Ulzio e
Torino, come è risultato dall’elenco sequestrato a Maria Ruggeri. I
collaboratori di giustizia (Talluto) hanno riferito che per il gruppo Magnis “non
era quasi mai necessario arrivare all’uso della violenza per imporre le
macchinette nei bar, in quanto i titolari dei locali ben conoscevano le
conseguenze di un rifiuto ed erano propensi ad adeguarsi alle richieste che
venivano loro rivolte”.
I capitoli X e XI della sentenza impugnata riferiscono circa le modalità
delle intimidazioni e delle estorsioni riconducibili al

dan Magnis. I giudici

chiariscono come l’imposizione dei videopoker era spesso accompagnata da
richieste di denaro agli imprenditori, indicative dell’evidente stato di
soggezione rispetto ai componenti del sodalizio. Le estorsioni vere e proprie
(ai danni dei fratelli Paladino e di Massimo Spanò, nonché quella nei confronti

8

funzionamento del sistema di imposizione degli apparecchi per il gioco

del Bingo di Moncalieri) e quelle che non formano oggetto del presente
procedimento avvalorano la tesi contenuta in sentenza, trattandosi di
condotte criminose poste in essere con modalità tipicamente mafiose.
Il capitolo XII è, infine, dedicato alla dimostrazione che si trattava di
un’associazione armata.
Nei capitoli cui si è fatto riferimento la Corte torinese esamina con

dell’esistenza dell’associazione e del suo carattere mafioso, con una
motivazione ampia e completa che le censure contenute nel ricorso di
Alessandro Magnis – come quelle degli altri ricorrenti – non sono
minimamente in grado di mettere in crisi.

2.4. Del tutto infondato è anche il secondo motivo con cui si contesta la
ritenuta partecipazione del ricorrente all’associazione.
La sentenza deduce la sua piena partecipazione all’associazione dalla
telefonata intercettata il 13.6.2009 (n. 299) con il fratello Salvatore Magnis,
dalla quale è risultato il tentativo di richiedere il “perdono” per lo sgarro
relativo all’episodio dell’estorsione al Bingo di Moncalieri. I giudici
attribuiscono un contenuto confessorio a questa telefonata che ritengono, da
sola, prova piena non solo dell’esistenza del locale di Giaveno, ma anche della
qualità di partecipe all’associazione di Alessandro Magnis. Il fatto che questi si
sia recato in Calabria, su incarico del fratello, capo del

clan Magnis, ad

intercedere per l’associazione “caduta in disgrazia” a seguito dell’episodio
sopra ricordato, rappresenta un forte elemento di prova del pieno inserimento
del ricorrente nell’organizzazione criminale, tenuto conto del delicato incarico
ricevuto, da cui poteva dipendere il futuro del clan dei Magnis, incarico che
poteva essere affidato solo ad un soggetto di fiducia intraneo all’associazione.

2.5. E’ invece fondato il terzo motivo.
Nell’appello il pubblico ministero aveva chiesto di escludere il
riconoscimento e la conseguente applicazione delle circostanze attenuanti
generiche in considerazione del fatto che era stata contestata al ricorrente,
imputato di delitti previsti dall’art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p., la recidiva
reiterata, qualificata, ex art. 99 commi 4 e 5 c.p., in considerazione
dell’intensità del dolo ovvero della capacità a delinquere. La Corte territoriale

9

assoluta precisione e attenzione gli elementi probatori dimostrativi

ha ritenuto corretta la censura, convenendo sulla dedotta impossibilità di
escludere la contestata recidiva sulla base dell’intensità del dolo e della
capacità a delinquere, ma ha ritenuto che le attenuanti generiche fossero
applicabili in relazione alle ipotesi contemplate nell’art. 133 comma 1 n. 1 e 2
c.p., tenuto conto della breve durata temporale dell’associazione, operando un
giudizio di equivalenza con la contestata aggravante.

Tribunale in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche, sebbene con
una diversa motivazione.
Ciò posto, la Corte territoriale ha comunque ritenuto che l’atto di appello
del pubblico ministero contenesse la richiesta di rideterminazione della pena
non solo in ordine all’esclusione delle attenuanti generiche, ma anche in
relazione alle qualifiche rivestite dagli imputati nell’associazione, pervenendo
ad aumentare la pena per quanto riguarda il solo reato associativo contestato
al capo 16.
Ebbene, come correttamente rilevato nel ricorso, la lettura che i giudici di
secondo grado hanno fatto dell’impugnazione del pubblico ministero non trova
riscontro nell’atto di appello che, valutato nella sua complessità e funzionalità,
senza limitarsi a quella che la Corte torinese indica come “rappresentazione
grafica”, appare limitato a censurare solo ed esclusivamente l’avvenuto
riconoscimento delle attenuanti generiche in presenza della recidiva reiterata
e qualificata ad imputati di delitti ex art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.
Ne consegue che la riforma della sentenza di primo grado, con
l’aggravamento della pena, è avvenuta in violazione dell’art. 597 c.p.p., in
mancanza di appello sul punto da parte del pubblico ministero. Pertanto,
deve procedersi all’annullamento senza rinvio della decisione impugnata e, ai
sensi dell’art. 620 comma 1 lett. I) c.p.p., la pena può rideterminarsi in anni
nove e mesi sei di reclusione, eliminando l’aumento illegittimamente disposto
dalla Corte d’appello.

3. SALVATORE MAGNIS.
3.1. Salvatore Magnis, ritenuto il capo del locale di Giaveno, è stato
condannato alla pena di anni dodici di reclusione per il solo reato associativo
di cui al capo 16.

10

In questo modo, i giudici di appello hanno confermato la sentenza del

3.2. L’avvocato Wilnner Perga, per Salvatore Magnis, ha dedotto nel suo
ricorso tre motivi del tutto coincidenti con quelli esaminati nel ricorso di
Alessandro Magnis, ad eccezione che per le argomentazioni con cui censura la
ritenuta partecipazione dell’imputato al sodalizio mafioso.
Con riferimento a quest’ultimo profilo il ricorrente denuncia la illogicità
della motivazione che ha sostenuto il ruolo di capo del locale di Giaveno di

nel processo c.d. Minotauro non vi è alcun riferimento al locale di Giaveno;
inoltre, dalla stessa ordinanza, acquisita agli atti, emerge che dalle
numerosissime intercettazioni eseguite (13.892 dal 27.7.2007 al 6.5.2009)
non risulta mai il nome dell’imputato; né la sua figura viene in evidenza nelle
riprese filmate delle riunioni, incontri e funerali relativi a soggetti sospettati di
appartenere al sodalizio criminale. Il ricorrente contesta il significato che i
giudici di secondo grado hanno attribuito all’estorsione al Bingo di Moncalieri,
evidenziando che l’imputato non vi ha mai partecipato e che di tale reato è
stato ritenuto responsabile il fratello Ottavio Magnis ed escludendo che sia
stata questa estorsione a determinare l’attentato ai danni dell’imputato, tra
l’altro avvenuto sei mesi dopo l’arresto del fratello. In ogni caso si ribadisce
che l’episodio in questione non può costituire elemento di prova per ritenere il
coinvolgimento di Salvatore Magnis nell’associazione con ruoli rilevanti. D’altra
parte, l’attentato subito può essere stato causato da diverse ragioni, come
quelle legate ai debiti non onorati dell’imputato ovvero alla guerra per la
gestione delle bische. In ogni caso, non vi sarebbero elementi per sostenere
che l’attentato rientrava nell’ambito di una “guerra” di mafia, tesi smentita dal
viaggio di Alessandro Magnis in Calabria per ottenere un aiuto da Rositano in
favore del fratello.
Per quanto concerne le dichiarazioni dei collaboratori, il ricorrente ritiene
che i giudici di merito non abbiano accertato la loro credibilità intrinseca;
inoltre, del Talluto vengono evidenziate una serie di contraddizioni ed
incertezze non valutate dai giudici, tra cui il ruolo che l’imputato avrebbe
rivestito nell’associazione, una assoluta confusione tra mafia e ‘ndrangheta,
forti incertezze nel riferire elementi sull’estorsione al bingo di Moncalieri.
Inoltre, le sue dichiarazioni non avrebbero ricevuto alcun riscontro da quelle
degli altri due collaboratori, anzi vengono evidenziate una serie di
contraddizioni tra le dichiarazioni di Talluto, Varacalli e Bonetta. In particolare,

\

11

Salvatore Magnis. Si evidenzia come nella stessa ordinanza cautelare emessa

si rileva come Varacalli non sia stato nemmeno in grado di riferire i reati fine
dell’associazione e i partecipanti, ma che abbia in ogni caso escluso l’esistenza
del locale di Giaveno; mentre Bonetta, secondo il ricorrente, non avrebbe mai
fatto il nome di Salvatore Magnis come uomo di vertice dell’associazione.

3.3. Sul motivo con cui contesta la sussistenza dell’associazione si rinvia

2.3.

3.4. Infondato è il motivo con cui il ricorrente censura la sentenza per
avere ritenuto la sua partecipazione, in ruoli di vertice, all’associazione.
La Corte d’appello ha ampiamente e coerentemente motivato in ordine al
ruolo di capo del locale di Giaveno di Salvatore Magnis: le prove sono
costituite, nella ricostruzione della sentenza, dalle dichiarazioni di Rocco
Varacalli, che lo indica come capo locale della ‘ndrangheta a Giaveno,
riscontrate dalle dichiarazioni di Christian Talluto e, soprattutto, dalla
conversazione telefonica tra lo stesso Salvatore Magnis con il fratello
Alessandro, intercettata il 13.6.2009 (n. 299), in cui il primo incarica l’altro di
eseguire “l’ambasciata” al fine di chiedere il “perdono” per lo sgarro fatto alla
‘ndrangheta con l’episodio dell’estorsione del bingo di Moncalieri. Come si è
detto in precedenza, i giudici considerano questa telefonata, da sola, prova
piena sia dell’esistenza del locale di Giaveno, sia della partecipazione di
Salvatore Magnis, in qualità di capo, all’associazione e si ratta di una
valutazione assolutamente corretta in quanto dimostra il ruolo del ricorrente
nell’ambito del locale, la sua autorevolezza nei confronti degli altri membri
dell’organizzazione, nonché il suo interesse a recuperare il rapporto con la
“casa madre” della ‘ndrangheta.
Invero, la sentenza impugnata indica ulteriori elementi di prova: le due
lettere autografe spedite dal carcere di Fossombrone al fratello Francesco, in
cui dà le direttive, detta la strategia e indica i comportamenti da seguire nella
difficile fase successiva alla rottura con la “casa madre”, in questo modo
confermando il ruolo di capo all’interno del clan Magnis; le intercettazioni
telefoniche tra Ottavio Magnis e Francesco Magnis, in cui il primo spiega al
fratello la lotta per la supremazia ingaggiata con i calabresi a seguito
dell’estorsione al Bingo di Moncalieri; le conversazioni di Francesco Magnis con

12

a quanto detto in relazione al ricorso di Alessandro Magnis nel precedente par.

Angelo Quartararo e con il fratello Alessandro. Conversazioni dalle quali
emerge il ruolo di capo e, inoltre, risulta che Salvatore Magnis condivideva il
progetto del fratello Ottavio di allargare la sfera di influenza del locale di
Giaveno. In questo contesto anche l’attentato subito diventa indicativo della
piena appartenenza del ricorrente al sodalizio criminoso.
Sulla base di questi elementi si rivelano del tutto irrilevanti o infondate le

collaboratori di giustizia e alle loro dichiarazioni ritenute contraddittorie.

3.5. E’ invece fondato il motivo con cui si deduce la violazione dell’art.
597 c.p.p. per le ragioni già esposte al par. 2.5.
Anche in questo caso deve procedersi all’annullamento senza rinvio della
decisione impugnata e, ai sensi dell’art. 620 comma 1 lett. I) c.p.p., la pena
può rideterminarsi in anni nove di reclusione, eliminando l’aumento
illegittimamente disposto dalla Corte d’appello.

4. ALFIO SIRACUSA.
4.1. Alfio Siracusa è stato condannato alla pena di anni dieci, mesi due
mesi di reclusione ed euro 5.000 di multa per il reato di cui all’art. 416-bis
c.p. (capo 16), nonché per due episodi di estorsione contestati ai capi 11 e 13
e per il reato di detenzione e porto di armi (capo 12). E’ considerato il braccio
destro di Ottavio Magnis.

4.2. Nell’interesse di Alfio Siracusa ha presentato ricorso per cassazione
l’avvocato Attilio Molinengo.
I tre motivi propongono le identiche questioni contenute nel ricorso
proposto per Alessandro Magnis.
Con riferimento specifico alla partecipazione del Siracusa all’associazione
mafiosa, il ricorrente contesta la sentenza impugnata, rilevando che quanto
dichiarato dal collaboratore Talluto circa la collocazione dell’imputato
nell’organizzazione con la dote di “picciotto”, non trova riscontro in altre
prove.

13

critiche contenute nel ricorso, comprese quelle attinenti alla credibilità dei

4.3. Sul motivo con cui contesta la sussistenza dell’associazione si rinvia
a quanto detto in relazione al ricorso di Alessandro Magnis nel precedente par.
2.3.

4.4. Infondato è il motivo con cui il ricorrente censura la sentenza per
avere ritenuto la sua partecipazione all’associazione.

ruolo svolto dal Siracusa nell’organizzazione, evidenziando come fosse
sempre a disposizione del gruppo, fedele esecutore degli ordini del clan, a cui
veniva affidata anche la commissione delle estorsioni e il compito di aiutare
economicamente i sodali detenuti, nonché di installare le macchinette
videopoker, tanto da essere definito “l’uomo ombra di Magnis Ottavio”, a
significare la particolare vicinanza al gruppo Magnis. Le prove sono costituite,
nella ricostruzione offerta dalla sentenza impugnata, da numerose
intercettazioni telefoniche, nonché dalle dichiarazioni di Massimo Spanò,
riscontrate, oltre che dalle intercettazioni, dalle dichiarazioni convergenti dei
collaboratori Bonetta e Talluto.

4.5. E’ invece fondato il motivo con cui si deduce la violazione dell’art.
597 c.p.p. per le ragioni già esposte al par. 2.5.
Anche in questo caso deve procedersi all’annullamento senza rinvio della
decisione impugnata e, ai sensi dell’art. 620 comma 1 lett. I) c.p.p., la pena
può rideterminarsi in anni nove e mesi otto di reclusione ed euro 4.500 di
multa, eliminando l’aumento illegittimamente disposto dalla Corte d’appello.

5. ROBERTO MAGNIS.
5.1. Roberto Magnis, assolto dal reato associativo in primo grado, viene
condannato alla pena di anni sette e mesi undici di reclusione per
partecipazione all’associazione mafiosa (capo 16) e per gli altri reati ascritti ai
capi da 1 a 7. La sentenza lo riconosce partecipe dell’associazione con il ruolo
di custode delle armi, con un ruolo secondario rispetto agli altri componenti.

5.2. L’avvocato Attilio Molinengo ha proposto ricorso per cassazione. Il
primo

motivo

riproduce esattamente

14

le

argomentazioni

relative

La Corte d’appello ha ampiamente e coerentemente motivato in ordine al

all’insussistenza del reato associativo mafioso contenute nel ricorso proposto
per Alessandro Magnis.
Con il secondo motivo contesta la sentenza impugnata per aver ritenuto
l’imputato partecipe dell’associazione di cui al capo 16, dopo che in primo
grado era stato assolto.
Innanzitutto, denuncia la erronea applicazione dell’art. 603 c.p.p., in

dibattimentale in carenza dei presupposti, solo per acquisire due
conversazioni ambientali risalenti al 2008, non assolutamente necessarie e
peraltro già nella disponibilità del pubblico ministero, conversazioni acquisite
senza che sia stata ordinata la perizia trascrittiva, compromettendo così il
diritto di difesa dell’imputato.
Sotto un altro profilo si censura l’affermazione contenuta in sentenza in
ordine alla partecipazione dell’imputato all’associazione, evidenziando un vizio
di motivazione in quanto i giudici avrebbero fondato la decisione su una
ricostruzione del fatto non coerente con i complessivi risultati probatori
acquisiti, ma sulla base delle sole conversazioni intercettate con Ivan Laforè,
oggetto della rinnovazione istruttoria. Si sostiene che la motivazione sia di
fatto apparente, in quanto non si confronta con le altre prove prese in
considerazione dal primo giudice e dalla stessa Corte d’appello in relazione ad
altri imputati. In questo senso si rileva la mancata considerazione delle
dichiarazioni di Riccardo Bonetta, ritenuto teste chiave del processo, il quale
ha escluso il coinvolgimento di Roberto Magnis nell’associazione; stessa
valutazione per le dichiarazioni di Talluto e Varacalli.

5.3. Sul motivo con cui contesta la sussistenza dell’associazione si rinvia
a quanto detto in relazione al ricorso di Alessandro Magnis nel precedente par.
2.3.

5.4. Infondato è il motivo con cui il ricorrente censura la sentenza per
avere ritenuto la sua partecipazione all’associazione.
Preliminarmente, si osserva che, contrariamente da quanto sostenuto nel
ricorso, i giudici di secondo grado, nel riformare la sentenza assolutoria del
Tribunale che aveva ritenuto che non vi fossero prove di uno stabile
inserimento dell’imputato nell’associazione, hanno esaminato e, quindi,

15

quanto la Corte d’appello avrebbe disposto la rinnovazione dell’istruzione

valutato i principali elementi probatori su cui si è basata la decisione di primo
grado, pervenendo ad una diversa lettura di alcuni di essi e, soprattutto,
valorizzando circostanze ritenute poco significative. In particolare, la Corte
territoriale ha evidenziato il ruolo di Roberto Magnis nella detenzione e
custodia della armi dell’associazione, ruolo che la sentenza di primo grado
definisce occasionale, ma che dalla decisione impugnata non risulta tale, dal

infatti, è lui a contattare Stefano Postiglione, ad essere presente all’incontro in
cui il fratello Francesco chiede a Postiglione di custodire le armi ed è sempre
lui a partecipare anche alle fasi successive di spostamento delle armi dal
nascondiglio iniziale per evitare che siano scoperte. Oltre all’impegno nella
custodia delle armi, la Corte d’appello evidenzia come, dopo i primi attentati
subiti dal clan, tutti fratelli Magnis siano preoccupati anche per Roberto,
sintomo che questi veniva considerato del tutto intraneo all’organizzazione e
come tale esposto a possibili attentati. Infine, quella che viene definita la
“prova regina” a carico dell’imputato è costituita dalle due conversazioni
ambientali acquisite nel giudizio di appello tra Roberto Magnis e Ivan Laforè,
dalle quali i giudici hanno desunto ulteriori elementi circa la partecipazione
dell’imputato all’associazione e, in particolare, in ordine al ruolo che questi
rivestiva, occupandosi soprattutto della gestione delle macchinette videopoker
illegali nel territorio torinese, almeno prima dei dissidi determinati a seguito
della vicenda del Bingo di Moncalieri. Di nessun rilievo sono le censure dedotte
nel ricorso circa la disposta rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e della
conseguente acquisizione delle conversazioni oggetto dell’intercettazioni di cui
sopra: la rinnovazione dell’istruttoria risulta perfettamente giustificata dal
diverso esito della decisione rispetto a quella di primo grado; quanto alla
trascrizione delle intercettazioni non risulta che la difesa l’abbia richiesta.
Infine, occorre precisare che la responsabilità dell’imputato non è stata
affermata solo per le conversazioni intercettate con Laforé, ma in base ad una
diversa lettura e interpretazione di elementi di prova già acquisiti in atti e
sottovalutati dai primi giudici. Rispetto a questa rinnovata lettura non
appaiono contraddittori i “silenzi” dei collaboratori di giustizia sul ruolo di
Roberto Magnis: il fatto che Bonetta abbia riferito di non avere mai incontrato
l’imputato non è circostanza determinante per negare che Roberto Magnis
abbia comunque fatto parte dell’associazione; mentre la dichiarazione di

16

momento che l’imputato non si limita a fornire un contributo irrilevante:

Talluto circa la partecipazione di quest’ultimo ad una riunione con i fratelli
dopo l’attentato a Salvatore Magnis – nella quale Roberto dichiarò di essere
disposto a “prendere il kalashnikov” – è sicuramente un elemento che
indirizza a favore del suo pieno inserimento nell’associazione.
All’integrale rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al

6. FRANCESCO MAGNIS.
6.1. Francesco Magnis è stato condannato alla pena di anni quindici e mesi
quattro di reclusione in ordine al reato associativo (capo 16), al tentativo di
omicidio di Ruggero Danese (capo 14), alla detenzione a fine di spaccio di un
quantitativo di cocaina (capo 17), nonché ai reati contestati ai capi da 1 a 7 e
al capo 20.

6.2. L’avvocato Valentino Schierano ha proposto ricorso per cassazione.
Il primo motivo è del tutto coincidente con quelli esaminati nel ricorso di
Alessandro Magnis, ad eccezione che per le argomentazioni con cui si censura
la ritenuta partecipazione dell’imputato al sodalizio mafioso, in cui si
ribadiscono le censure contenute nel ricorso di Salvatore Magnis alla sentenza
in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei tre collaboratori.
Infatti, sulla partecipazione di Francesco Magnis all’associazione il secondo
motivo insiste sulla mancanza di motivazione e sulla violazione dell’art. 192
c.p.p., sostenendo che la sentenza impugnata non avrebbe indicato le
condotte materiali attraverso cui l’imputato avrebbe offerto il suo apporto
all’organizzazione mafiosa, né il ruolo da questi svolto. Anche in questo caso,
si evidenzia come nella stessa ordinanza cautelare emessa nel processo c.d.
Minotauro non vi è alcun riferimento al locale di Giaveno; inoltre, dalla stessa
ordinanza, acquisita agli atti, emerge che dalle numerosissime intercettazioni
eseguite (13.892 dal 27.7.2007 al 6.5.2009) non risulta mai il nome
dell’imputato; né la sua figura viene in evidenza nelle riprese filmate delle
riunioni, incontri e funerali relativi a soggetti sospettati di appartenere al
sodalizio criminale.
Come nel ricorso di Salvatore Magnis, anche in questo si contesta il
significato che i giudici di secondo grado hanno attribuito all’estorsione al
bingo di Moncalieri e all’attentato subito dallo stesso Salvatore, ribadendo che

17

pagamento delle spese processuali.

l’episodio in questione non può costituire elemento di prova per ritenere il
coinvolgimento di Francesco Magnis nell’associazione con ruoli rilevanti. In
ogni caso, non vi sarebbero elementi per sostenere che l’attentato rientrava
nell’ambito di una “guerra” di mafia, tesi smentita dal viaggio di Alessandro
Magnis in Calabria per ottenere un aiuto da Rositano in favore del fratello.
Insomma, si assume che manchino tutti gli elementi per sostenere una

l’attribuzione della dote di “vangelo” nell’ambito della ‘ndrangheta non trova
alcun riscontro e nessuno dei collaboratori ha affermato che l’imputato
facesse parte del sodalizio criminoso.
Con altro motivo, relativo al tentato omicidio ai danni di Ruggero Danese
(capo 14), si deduce la violazione dell’art. 192 c.p.p. e il connesso vizio di
motivazione, censurando la sentenza che ha fondato la responsabilità
dell’imputato sulle confidenze che egli stesso avrebbe fatto al fratello
Alessandro nel corso di un colloquio in carcere e dal quale si evincerebbe una
confessione stragiudiziale. Su questo punto il ricorrente assume che la Corte
territoriale non abbia tenuto conto delle giustificazioni offerte dallo stesso
imputato, secondo cui con il racconto del tentato omicidio, del tutto inventato,
intendeva “tranquillizzare” il fratello che si trovava in carcere e che lo invitava
ad “attaccare”. In altre parole, i giudici hanno considerato “vero” il racconto
dell’imputato, senza compiere alcuna verifica per accertare se fosse possibile
che avesse inventato tutto.
Con i successivi motivi si denuncia la mancanza di motivazione in ordine
alla richiesta di derubricazione del reato di tentato omicidio in lesioni colpose
e la contraddittorietà della motivazione relativa alla detenzione delle armi.
In rapporto al contestato reato di cui al capo 17 si assume la mancanza di
motivazione e di prove circa la detenzione dello stupefacente.
Infine, si deduce la violazione dell’art. 597 c.p.p. per avere la Corte
territoriale riformato in punto di pena la sentenza di primo grado elevando la
pena base in mancanza di appello sul punto da parte del pubblico ministero,
che aveva impugnato esclusivamente in relazione al bilanciamento delle
circostanze generiche nelle ipotesi in cui era stata contestata la recidiva
qualificata ex art. 99 commi 4 e 5 e per quei soggetti imputati dei delitti di cui
all’art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.

18

qualche forma di partecipazione dell’imputato all’associazione mafiosa:

In data 7 maggio 2015 il difensore ha depositato una memoria ai sensi
dell’art. 121 c.p.p. in cui ribadisce i motivi del ricorso relativi alla esistenza
dell’associazione mafiosa, alla partecipazione dell’imputato all’organizzazione
con dote di vangelo e alla sua responsabilità per il tentato omicidio.

6.3. Sul motivo con cui contesta la sussistenza dell’associazione si rinvia

2.3.

6.4. Del tutto infondati sono i motivi con cui si contesta la ritenuta
partecipazione dell’imputato all’associazione. La Corte d’appello ha
ampiamente motivato le ragioni della conferma della sentenza di primo grado
in ordine al pieno coinvolgimento di Francesco Magnis nell’associazione in
questione, evidenziando una serie di elementi probatori che giustificano una
tale decisione. Innanzitutto, come per gli altri imputati, si è sottolineato il
rilievo delle conversazioni intercettate tra i vari fratelli, da cui emerge non
solo l’esistenza dell’organizzazione gestita dai Magnis, ma il coinvolgimento
dei vari dialoganti, tra cui lo stesso Francesco, conversazioni queste che
fungono da supporto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Inoltre,
che il ricorrente abbia fatto parte dell’associazione i giudici lo desumono dal
rapporto con il fratello Salvatore, da cui riceve direttive riguardanti il gruppo,
dal suo impegno nel reperire un nascondiglio per le armi, dalle varie
intercettazioni in cui rappresenta propositi di vendetta dopo i primi attentati
subiti dai fratelli, dallo stesso attentato che lui subisce nell’ottobre 2009,
nonché dal tentativo di omicidio compiuto ai danni di Ruggero Danese. Si
tratta di elementi che unitariamente considerati portano i giudici a ritenere
che Francesco Magnis, seppure non abbia ricoperto un ruolo determinante
nell’associazione, sia stato un fedele ed essenziale componente del clan di cui
conosceva tutte le illecite attività e che ha tentato di difendere nel momento
in cui è insorto il conflitto con i reggenti della `ndrangheta calabrese dopo
l’episodio dell’estorsione al Bingo di Moncalieri. Rispetto a questi elementi
oggettivi, le censure contenute nel ricorso si dimostrano inconsistenti nel vano
tentativo di porre in rilievo circostanze che appaiono inidonee a scardinare
l’impianto motivazionale della sentenza impugnata. Così, deve riconoscersi da
un lato che non corrisponde al vero che la sentenza non abbia indicato il

19

a quanto detto in relazione al ricorso di Alessandro Magnis nel precedente par.

contributo offerto dall’imputato all’associazione, dall’altro l’irrilevanza delle
affermazioni secondo cui il nome di Francesco Magnis non ricorra nelle
intercettazioni ovvero che lo stesso non figuri nei filmati realizzati dalla polizia
giudiziaria, potendosi spiegare ciò con il ruolo di semplice gregario
dell’imputato.

condanna per il tentato omicidio di Ruggero Danese. La sentenza ha
riconosciuto la responsabilità dell’imputato valorizzando il colloquio registrato
in carcere tra Francesco e il fratello Alessandro, in cui il primo racconta con
dovizia di particolari di aver “sparato” al Danese, in risposta ad un precedente
attentato subito di cui lo stesso Danese sarebbe stato autore. I giudici
ripercorrono con estrema precisione i passaggi della conversazione, mettendo
in evidenza i riscontri che sono stati puntualmente rilevati e che confermano
la credibilità del racconto, finendo con il considerare la confidenza fatta da
Francesco al fratello una “vera e propria confessione extragiudiziaria”, che
assume valore di prova anche perché risulta confermata dalle risultanze della
consulenza sul proiettile che aveva colpito il Danese, compatibile con i
proiettili sequestrati nella cantina di via Foglizzo, dove i Magnis custodivano le
armi. Le giustificazioni offerte dall’imputato nel ricorso si rivelano un
espediente difensivo del tutto inidoneo ad incrinare la solida motivazione
contenuta in sentenza, laddove la “confessione extragiudiziaria” è stata
oggetto di puntuali riscontri che ne hanno confermato l’attendibilità.
Deve, inoltre, escludersi che il reato debba essere riqualificato in lesioni
colpose, così come richiesto dalla difesa, emergendo dal racconto dello stesso
imputato la determinata volontà di uccidere il Danese.

6.6. I motivi con cui si contestano i reati di detenzione delle armi e dello
stupefacente appaiono inammissibili in quanto del tutto generici.

6.7. E’ invece fondato il motivo con cui si deduce la violazione dell’art.
597 c.p.p. per le ragioni già esposte al par. 2.5.
Anche in questo caso deve procedersi all’annullamento senza rinvio della
decisione impugnata e, ai sensi dell’art. 620 comma 1 lett. l) c.p.p., la pena

20

6.5. Infondato, al limite dell’inammissibilità, è anche il motivo relativo alla

può rideterminarsi in anni quattordici e mesi dieci di reclusione, eliminando
l’aumento illegittimamente disposto dalla Corte d’appello.

7. OTTAVIO MAGNIS.
7.1. Ottavio Magnis, considerato l’organizzatore dell’associazione, ha subito
una condanna alla pena di anni sedici e mesi sei di reclusione per la

Vito e Alfredo Paladino (capo 11) e per il reato di detenzione e porto di arma
(capo 12).

7.2. L’avvocato Nadia Garis ha proposto un corposo ricorso per cassazione.
Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione della sentenza sotto il
profilo del travisamento della prova. Ritiene che in relazione al reato
associativo di cui al capo 16 la Corte d’appello abbia fondato la sua decisione
su elementi probatori travisati e in particolare: – sulla sentenza della Corte
d’appello di Torino del 5.12.2013, non definitiva e riguardante altri soggetti; sulla sentenza del G.u.p. del 2.10.2012, anch’essa non definitiva; – sulle
intercettazioni telefoniche del 22.8.2008, del 29.2.2008 e del 21.4.2008, non
facente parte di quelle dedotte dal pubblico ministero nel presente
procedimento; – sull’intercettazione ambientale APE GREEN del 27.7.2009,
anch’essa non ricompresa tra le prove dedotte dall’accusa; – sugli appunti
manoscritti rinvenuti nella disponibilità di Maria Ruggeri e prodotti dal
pubblico ministero contenenti elenchi nominativi. Secondo la difesa si
tratterebbe di elementi probatori che la Corte avrebbe travisato, traendo da
essi la dimostrazione che i Magnis fossero intranei alla ‘ndrangheta, radicati
in Piemonte dove gestivano il locale di Giaveno, avendo assunto il controllo
quasi assoluto dei videopoker nella zona, come risulterebbe dall’elenco
nominativo sequestrato che identificava i vari bar presso cui tali videopoker
erano stati installati.
Nello stesso motivo vengono indicate anche alcune dichiarazioni ritenute
anch’esse oggetto di travisamento. Il riferimento è alle deposizioni di:
Varacalli, utilizzate sebbene rese in altro procedimento, al quale, inoltre,
vengono riferite affermazioni relative al fatto che l’imputato sarebbe stato
affiliato alla ‘ndrangheta fin dagli anni ’90, in realtà non risultanti dal verbale
(il riferimento è alla deposizione resa dal collaboratore all’udienza del

21

partecipazione all’associazione mafiosa (capo 16), per l’estorsione ai danni di

20.2.2013); Marando, mai sentito nel presente processo, che non ha reso
dichiarazioni sull’imputato e sul locale di Giaveno; Franzese, al quale la
sentenza attribuisce la dichiarazione che Pillítteri era un affiliato del clan Lo
Piccolo; Pulizzi, avendo la Corte territoriale omesso di riportare integralmente
le sue dichiarazioni favorevoli all’imputato.
La difesa passa a trattare le dichiarazioni di Bonetta, rilevando anche in

l’esistenza di rapporti compromessi tra il collaboratore e l’imputato, dovuti sia
al fatto che Ottavio Magnis aveva saputo che era un collaboratore di giustizia
definendolo un infame, sia ad un episodio in cui l’imputato ebbe a difendere
una ragazza importunata dal fratello di Bonetta: il travisamento viene
identificato nell’avere la sentenza sostenuto che non vi erano motivi di
inimicizia o di astio tra i due.
Analoghe critiche vengono avanzate in relazione alla utilizzazione delle
deposizioni di Talluto.
Con il secondo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione in
relazione alla ritenuta sussistenza del reato di associazione mafiosa. La difesa
assume la totale mancanza della prova circa l’esistenza di un

sceleris e

consortium

dell’affectio societatis nonché in ordine alla forza di intimidazione

della stessa associazione. In altri termini si sostiene che manchino le
caratteristiche del metodo mafioso, sottolineando che riconoscere che la
`ndrangheta aveva il controllo della macchinette videopoker e che i Magnis si
occupavano di questo settore non può significare automaticamente che i
Magnis sono ‘ndranghetisti.
Con il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 606 comma i lett. d)
c.p.p. per la mancata assunzione di una prova decisiva costituita dall’ascolto
dell’intercettazione ambientale avvenuta presso la questura in data 6.5.2008.
Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione della sentenza in
relazione al reato di detenzione e porto di armi contestato al capo n. 12, in
quanto l’affermazione di responsabilità sarebbe fondata sulle sole accuse del
collaboratore Bonetta, non riscontrate, sottolineando inoltre che le armi in
questione non sono mai state trovate.
Con il quinto motivo lamenta che la Corte non abbia motivato in ordine alla
richiesta di qualificare i fatti contestati al capo n. 16 in tentativo di

22

questo caso una serie di travisamenti definiti minori, ed evidenziando invece

partecipazione ad associazione mafiosa ovvero nel reato di associazione
comune di cui all’art. 416 c.p.
Con il sesto motivo contesta la sentenza per avere riconosciuto all’imputato
la qualifica di capo promotore dell’associazione di cui al capo n. 16.
Il settimo motivo riguarda la vicenda estorsiva contestata al capo 11 e in
questo caso la difesa assume che i giudici di merito non abbiano tenuto conto

Bonetta, circa l’esistenza di un debito di gioco da parte di Vito Palladino in
favore di Alfio Siracusa, circostanza che avrebbe giustificato la derubricazione
dell’estorsione nel meno grave reato di violenza privata, richiesta su cui la
Corte territoriale non avrebbe offerto alcuna risposta.
Con l’ottavo motivo si deduce il vizio di motivazione con riferimento alla
mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991 in
relazione ai reati di estorsione e di porto di armi contestati ai capi 11 e 12 .
Con il nono motivo si denuncia il vizio di motivazione e la violazione
dell’art. 597 c.p.p. per avere la sentenza impugnata, in assenza di appello sul
punto, aumentato la pena nei confronti dell’imputato, ritenendo che
l’impgnazione del pubblico ministero, in realtà limitata ad escludere la
concessione delle attenuanti generiche, contenesse anche la richiesta di
rideterminazione della pena.
Con i motivi decimo e undicesimo si lamenta che le richieste di
rideterminazione della pena in ordine all’estorsione di cui al capo 11 e al reato
di porto di armi da sparo di cui al capo 12, per effetto della continuazione,
sono state respinte omettendo ogni motivazione al riguardo.
Con il dodicesimo motivo si deduce il vizio di motivazione per la mancata
ridetermínazione della pena, in senso più favorevole all’imputato, con
riferimento all’aumento sanzionatorio inflitto in relazione alla sentenza del
19.10.2009 della Corte d’appello di Palermo sulla vicenda della estorsione al
Bingo di Moncalieri.
Con il tredicesimo ed ultimo motivo si denuncia la mancata e
contraddittorietà della motivazione in relazione alla dichiarazione di
delinquenza abituale e alla conseguente applicazione della misura di
sicurezza, evidenziando che i giudici avrebbero riconosciuto la sussistenza
dell’abitualità in maniera apodittica, senza prendere in considerazione le
dìchiarazioni rese da Tullio Pannella e alcuni elementi offerti dalla difesa atti a

23

di quanto emerso dalle dichiarazioni dell’imputato e dello stesso collaboratore

fornire informazioni sulla personalità dell’imputato, come l’episodio in cui ebbe
ad aiutare Antonella Carastro sottoposta a continue minacce e aggressioni da
parte del Bonetta.

7.3. Il corposo ricorso proposto nell’interesse di Ottavio Magnis si occupa
del reato associativo nei motivi primo, secondo, quinto e sesto, motivi tutti

Riguardo al secondo motivo, con cui si contesta la sussistenza
dell’associazione, si rinvia a quanto detto in relazione al ricorso di Alessandro
Magnis nel precedente par. 2.3, dovendo intendendosi assorbite in tale
risposta anche le censure contenute nel primo motivo e riguardanti i pretesi
travisamenti della prova.
Per le stesse ragioni deve escludersi che il reato associativo non abbia il
carattere della mafiosità, come si assume nel ricorso.
Peraltro, la partecipazione dell’imputato all’associazione risulta evidente in
tutte le pagine della sentenza impugnata. Questi viene descritto come
l’organizzatore del gruppo che agisce in piena sintonia con il capo, Salvatore
Magnis, tanto che i giudici ritengono che i due abbiano ideato il programma di
rendersi più autonomi e di allargare il controllo del territorio della locale,
gestito inizialmente con il consenso e l’approvazione dei vertici calabresi della
‘ndrangheta. Sicché appare corretta anche l’indicazione del ruolo apicale che
ha avuto nell’ambito del clan.
Le critiche rivolte alle accuse dei collaboratori oltre a non cogliere nel
segno, non tengono conto che la prova del pieno coinvolgimento di Ottavio
Magnis nell’associazione è offerta, ancora una volta, dalle intercettazioni che
vedono coinvolti gli stessi protagonisti di questo processo. Grande rilievo i
giudici attribuiscono alla conversazione intercettata il 25.10.2009 tra Ottavio e
il fratello Francesco, in cui il primo spiega le ragioni del dissidio con i
calabresi, dopo l’episodio dell’estorsione al Bingo di Moncalieri e gli attentati
subiti dallo stesso Francesco e dai fratelli Salvatore e Alessandro Magnis,
telefonata durante la quale i due prendono in esame la concreta possibilità
che anche Ottavio possa essere vittima di un attentato. Rispetto al valore
probatorio di questa telefonata le dichiarazioni dei collaboratori Talluto e
Bonetta, assumono, secondo i giudici, una valenza sussidiaria, che comunque
conferma la loro attendibilità.

24

infondati e che per comodità espositiva vengono trattati assieme.

7.4. Per quanto concerne il motivo con cui si lamenta che non sia stata
disposta la rinnovazione dell’istruttoria per procedere all’ascolto
dell’intercettazione ambientale del 6.5.2008, si osserva che la mancata
rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale può essere censurata
solo qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base

della sentenza e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero
state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla
riassunzione di determinate prove in appello (cfr., Sez. VI, 28 novembre
2013, n. 1256, Cozzetto), ma nella specie il ricorrente non ha offerto alcun
elemento da cui desumere la decisiva rilevanza della prova richiesta,
essendosi limitato a ipotizzare solo una mera possibilità di ottenere ulteriori
informazioni dall’ascolto dell’intercettazione.

7.5. Infondato è pure il quarto motivo, relativo alla detenzione delle armi.
La sentenza indica Alfio Siracusa e Ivan Laforè come i soggetti che
custodivano le armi per conto di Ottavio Magnis; tale circostanza risulta
provata dalle dichiarazioni di Riccardo Bonetta che, contrariamente a quanto
sostenuto nel ricorso, sono riscontrate dalle dichiarazioni convergenti di
Christian Ta liuto (v. pag. 201-203).

7.6. Riguardo all’estorsione di cui al capo 11), le critiche alla sentenza
risultano del tutto infondate, in quanto le dichiarazioni accusatorie di Bonetta
sono state riscontrate e confermate dalle stesse vittime dell’estorsione – i
fratelli Paladino – intercettate in una conversazione del 6.5.2008, nonché dalle
dichiarazioni di Angelo Quartaro e degli stressi coimputati Siracusa e Magnis
(v. pag. 176-188). Dalla puntuale ricostruzione dell’episodio estorsivo non si
evince alcun elemento per cui i giudici di merito avrebbero dovuto qualificare i
fatti nel diverso reato di violenza privata, dovendo escludersi che il presunto
debito di gioco contratto dal Paladino nei confronti del Siracusa consenta di
escludere la sussistenza dell’estorsione: infatti, per la configurabilità di questo
reato il profitto deve considerarsi ingiusto quando la pretesa perseguita non
sia tutelata in modo diretto o indiretto dall’ordinamento, concentrandosi in un
vantaggio che non possa ritenersi giuridicamente dovuto all’agente, sicché,

25

della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo

anche a voler ammettere l’esistenza del debito, deve riconoscersi che
correttamente è stata ritenuta l’estorsione e non la violenza privata, dal
momento che la pretesa derivante da un debito di gioco non è tutelata
dall’ordinamento, trattandosi di obbligazione naturale.

7.7. Correttamente i giudici di merito hanno riconosciuto la sussistenza

cui ai capi 11) e 12) e deve escludersi l’esistenza del dedotto vizio di
motivazione dal momento che nella ricostruzione dei fatti è continuamente
richiamato sia il metodo mafioso utilizzato per le condotte estorsive, sia la
finalità di agevolazione dell’associazione in relazione alla detenzione delle
armi.

7.8. Con riferimento alle doglianze attinenti al trattamento sanzionatorio è
fondato il nono motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 597 c.p.p. per
le ragioni già esposte al par. 2.5. Anche in questo caso deve procedersi
all’annullamento senza rinvio della decisione impugnata e, ai sensi dell’art.
620 comma 1 lett. I) c.p.p., la pena può rideterminarsi in anni quattordici e
mesi sei di reclusione, eliminando l’aumento illegittimamente disposto dalla
Corte d’appello.
Sono invece inammissibili gli altri motivi in cui si contesta genericamente
una carenza motivazionale riferita alla mancata rideternninazione della pena
(motivi 10, 11 e 12), tenuto conto che non sussiste l’obbligo di specifica
motivazione per gli aumenti di pena relativi ai reati satellite, valendo a questi
fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena.
Infine, del tutto infondato è anche l’ultimo motivo, dovendo considerarsi
che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la sentenza ha ampiamente
motivato in ordine alla dichiarazione di delinquenza abituale, verificando
l’attualità e la concretezza della pericolosità dell’imputato e ritenendo del tutto
irrilevante l’episodio riguardante Raffaele Bonetta.

8. MICHELE RUBINO.
8.1. Michele Rubino è stato condannato alla pena di anni sette e mesi 8 di
reclusione per partecipazione ad associazione mafiosa (capo 16) e per
detenzione abusiva di 51 videogiochi (capo 19).

\

26

dell’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991 in relazione ai reati di

8.2. L’avvocato Antonio Foti ha presentato ricorso per cassazione
nell’interesse di Michele Rubino.
Con il primo motivo ripropone l’inutilizzabilità dei risultati delle
intercettazioni telefoniche e ambientali perché i files acquisiti sono mere copie
informatiche delle registrazioni originali, che sono state cancellate, sicché non

che ha dato la Corte, secondo cui i dati registrati sul

server della procura

sarebbero transitati sul supporto c.d. rom creando un identico originale senza
possibilità di alterazione, e afferma che la prova delle intercettazioni consiste
nella registrazione effettuata in procura e che, conseguentemente, la
avvenuta cancellazione della stessa registrazione si risolve nella distruzione
della prova. Precisa, inoltre, che l’operazione di trasferimento della
registrazione, che secondo la Corte si risolverebbe in una clonazione
informatica, è attività successiva all’intercettazione e che, eventualmente,
avrebbe dovuto essere eseguita in contraddittorio, in assenza del quale
l’operazione è da ritenere nulla ai sensi dell’art. 178 comma 2 lett. c) c.p.p.
Con il secondo motivo denuncia l’erronea applicazione degli artt. 238-bis e
526 c.p.p., per avere i giudici di merito utilizzato impropriamente le sentenze
emesse in altro procedimento (c.d. Minotauro) pur non essendo definitive,
oltre il limitato fine di dimostrare il fatto storico della loro pronuncia. Inoltre,
viene criticata la giustificazione offerta dalla Corte territoriale, secondo cui il
riferimento a tali pronunce sarebbe consentito dalla circostanza che gli stessi
imputati abbiano fatto spesso riferimento ad esse.
Con il terzo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 416-bis c.p. e il
vizio di motivazione.
Preliminarmente in questo motivo si censurano le argomentazioni
attraverso cui la sentenza impugnata giunge a ritenere la sussistenza
dell’associazione mafiosa, con riferimento al locale di Giaveno. Sul punto
vengono evidenziate le contraddizioni delle dichiarazioni rese dai tre
collaboratori, Varacalli, Talluto e Bonetta; inoltre, si rileva che i giudici non
hanno dimostrato l’insistenza dell’associazione sul territorio.
Sotto un distinto profilo il ricorrente contesta la sentenza per aver ritenuto
la partecipazione dell’imputato all’organizzazione: si rileva che le accuse di
Bonetta non sono riscontrate e che la testimonianza resa da Casaroli è stata

27

possono essere considerate prove. Sul punto il ricorrente critica la risposta

travisata dai giudici, in quanto il teste ha dichiarato di avere spontaneamente
consegnato al Rubino le chiavi della gettoniera delle macchinette da gioco
istallate nel suo bar perché si era reso conto di alcuni ammanchi; gli altri
testi, Cesare e Teli, non hanno mai riferito di avere consegnato a Rubino le
chiavi della gettoniera, come invece erroneamente ritenuto in sentenza.
Con l’ultimo motivo deduce la violazione dell’art. 171-ter commi 1 e 2

consulenza è emerso che nessun accertamento è stato compiuto sull’identità
tra i codici alfanumerici che contraddistinguono i giochi originali e quelli
inseriti sulle schede trovate in possesso dell’imputato, sicché i giudici
avrebbero dovuto escludere l’abusiva riproduzione delle pere audiovisive in
questione.

8.3. I primi due motivi sono del tutto infondati, al limite
dell’inammissibilità, in quanto ripropongono le medesime doglianze fatte
valere in appello sulle quali i giudici di secondo grado hanno fornito esaurienti
risposte, non prese in considerazione nel ricorso. In ogni caso, su entrambe
le questioni il Collegio concorda con quanto sostenuto nella sentenza
impugnata: quanto alla pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni, i giudici di
appello hanno, con una approfondita e del tutto condivisibile motivazione,
precisato il concetto di “copia” digitale (v. pag. 228-230), respingendo
coerentemente l’eccezione di nullità; mentre i richiami alla sentenza relativa al
processo c.d. Minotauro sono stati giustificati, correttamente, con il fatto che
gli stessi imputati in più occasioni si sono riferiti ad essa.

8.4. Sul motivo con cui contesta la sussistenza dell’associazione si rinvia a
quanto detto in relazione al ricorso di Alessandro Magnis nel precedente par.
2.3.

8.5. Riguardo alla partecipazione all’associazione, i giudici d’appello hanno
puntualmente confutato la versione offerta dallo stesso Rubino, rilevando un
evidente contrasto con quanto dichiarato da Bonetta e Talluto nonché con la
sentenza relativa all’estorsione Casucci, acquisita agli atti, dalla quale è
risultato il ruolo dell’imputato nella gestione dei videopoker per conto dei
Magnis sin dagli anni novanta. Si tratta di una circostanza che ha trovato

28

legge n. 633 del 1941 e connesso vizio di motivazione, in quanto dalla stessa

conferma nelle dichiarazioni dei gestori di locali in cui erano state installate le
macchinette videopoker (Giuseppe Cesare, Luciano Teli, Marco Casaroli) i
quali hanno riferito che il Rubino, munito delle chiavi delle macchinette
irregolari, si occupava delle operazioni di carico e scarico, provvedendo a
dividere gli introiti con i gestori per conto dei Magnis, nonché da numerose
intercettazioni dalle quali emerge lo stretto collegamento con il gruppo

l’episodio dell’estorsione al Bingo di Moncalieri e le difficoltà derivate
all’associazione, periodo in cui lo stesso si occupa della gestione delle
macchinette nei locali ancora controllati dai Magnis, assicurando così quello
che la sentenza definisce un “salario minimo” per il sodalizio. In tale quadro
probatorio si inseriscono le dichiarazioni accusatorie di Talluto e di Bonetta, i
quali concordemente riferiscono che Rubino era “uomo dei Magnis” e si
occupava della gestione dei videopoker per conto dell’associazione. La
sentenza, infine, precisa che seppure non risulta esserci sia stata una formale
affiliazione al gruppo, tuttavia si tratta di una circostanza irrilevante, in
quanto la partecipazione del Rubino all’associazione è desumibile
oggettivamente dal contributo consapevole offerto alla vita del sodalizio
criminale, di cui aveva condiviso anche il progetto autonomista di Ottavio
Magnis, come risulta dalle dichiarazioni del Bonetta.

8.6. L’ultimo motivo, relativo al reato di cui al capo 19) è da ritenere del
tutto generico, dal momento che ripropone le medesime critiche alle quali la
Corte d’appello ha già risposto in maniera esauriente, chiarendo che si è
trattato di una vera e propria abusiva riproduzione di opere audiovisive
multimediali assimilate alle opere cinematografiche, così dovendo classificarsi
le schede di gioco, tutelate dal diritto d’autore (v. pag. 242).

8.7. All’integrale rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

9. EMANUELE LO PORTO.
9.1. Per Emanuele Lo Porto la Corte d’appello ha ridotto la pena a mesi
dieci di reclusione ed euro 2.000 di multa in relazione al reato di cui all’art. 73
d.P.R. 309/1990 (capo 17).

\-\

29

criminale e, soprattutto, il ruolo fondamentale svolto dal Rubini dopo

9.2. Il difensore di Lo Porto ha dedotto un unico motivo, sostenendo la
mancanza di motivazione sotto un duplice profilo, il primo relativo
all’individuazione del Lo Porto, il secondo sul significato della conversazione
intercettata.

Con riferimento al primo profilo deve escludersi la dedotta “assoluta
mancanza” di motivazione: infatti, la sentenza ha ampiamente argomentato
rilevando come l’imputato dopo aver richiesto la perizia fonica si sia
comunque sottratto all’incombente probatorio, atteggiamento al quale i giudici
hanno attribuito una valenza indiziaria circa la effettiva corrispondenza della
voce al Lo Porto, indizio confermato dall’avvenuto riconoscimento della sua
voce effettuato dall’operate Allegra.
Anche riguardo all’altro profilo deve escludersi la mancanza di
motivazione, avendo la Corte territoriale desunto l’esistenza dello
stupefacente dall’esame approfondito delle due conversazioni intercettate il
5.2.2010 tra l’imputato e Francesco Magnis, conversazioni ritenute non
equivoche, anzi dal contenuto “incontrovertibile” circa il fatto che i due
imputati detenessero un quantitativo di cocaina. Sul punto la motivazione non
solo non è mancante (la sentenza dedica tre pagine all’analisi delle
conversazioni), ma risulta del tutto logica e coerente: come è noto in questa
materia costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del
giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle
conversazioni intercettate, il cui apprezzamento può essere sindacato in sede
di legittimità soltanto se la motivazione con cui sono recepite risulti
manifestamente illogica e irragionevole, situazione che nella specie non
ricorre.

9.4. All’integrale rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di:

30

9.3. Il ricorso è infondato, al limite dell’inammissibilità.

Magnis Salvatore limitatamente alla misura della pena, che ridetermina in
anni nove di reclusione;
Magnis Ottavio limitatamente alla misura della pena, che ridetermina in
anni quattordici e mesi sei di reclusione;
Magnis Alessandro limitatamente alla misura della pena, che ridetermina
in anni nove e mesi sei di reclusione;

in anni quattordici e mesi dieci di reclusione;
Siracusa Alfio limitatamente alla misura della pena, che ridetermina in
anni nove e mesi otto di reclusione ed euro 4.500 di multa.
Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti.
Rigetta i ricorsi di Magnis Roberto, Rubino Michele e Lo Porto Emanuele,
che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 maggio 2015

Il Consigl re estensore

Magnis Francesco limitatamente alla misura della pena, che ridetermina

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA