Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4179 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4179 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRARA GIOVANNI N. IL 05/12/1963
avverso la sentenza n. 686/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
28/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 22/10/2013

2
Con sentenza in data 28 giugno 2012 2012 la Corte di appello di Salerno confermava la
sentenza emessa 1’11 novembre 2011 dal Tribunale di Nocera Inferiore con la quale Ferrara
Giovanni era stato dichiarato colpevole del reato di truffa, commesso in Sarno il 21 gennaio 2005,
ed era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
Con il ricorso si deduce la violazione di legge e la mancanza o manifesta illogicità della

dell’attenuante prevista dall’art.62 n.4 c.p..
Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico. Le censure sono infatti formulate in
modo stereotipato, senza riferimenti alla fattispecie concreta e senza alcun collegamento con i
passaggi della motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi in una serie di doglianze prive di
contenuto specifico che non consentono il controllo di legittimità. Peraltro non risulta che il
riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art.62 n.4 c.p. fosse stato oggetto dei
motivi di appello, mentre la motivazione in ordine al diniego del riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche deve ritenersi esaustiva avendo il giudice di appello fatto espresso riferimento,
quale elemento ostativo all’accoglimento della richiesta dell’appellante, al grave precedente
specifico per appropriazione indebita, che denotava la particolare inclinazione dell’imputato alla
commissione di reati contro il patrimonio. In proposito la Corte rileva che la sussistenza di
circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e
può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della
propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può
essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno
dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass. sez.VI 24 settembre 2008
n.42688, Caridi; sez.VI 4 dicembre 2003 n.7707, Anaclerio). Pertanto il diniego delle circostanze
attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato
negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri (Cass. sez.VI 28
maggio 1999 n.8668, Milenkovic).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013
il cons. est.

motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e

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