Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41788 del 17/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 41788 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NATONI EMIDIO N. IL 27/08/1968
avverso la sentenza n. 1818/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
06/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Data Udienza: 17/07/2014

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione, personalmente, Natoni Emidio avverso la sentenza emessa
in data 6.12.2013 dalla Corte di Appello di Ancona che confermava quella in data
19.4.2013 del Tribunale di Ascoli Piceno con la quale il predetto era stato
riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 73 comma 1 bis dPR 309/1990
(detenzione illegale di gr. 394,00 circa di hashish; fatto del 26.10.2012) e
condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed C 30.000,00 di multa con quella
accessoria di cui all’art. 29 c.p. e confisca, tra l’altro, del denaro in sequestro.

della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 32 del 12.2.2014, in materia di
stupefacenti; il vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi
attenuata di cui al 5 0 comma dell’art. 73 dPR 309/1990 richiamando sul punto la
sentenza n. 9723 del 2013 della Sezione VI di questa Corte, laddove si analizzano i
limiti della scriminante dell’uso esclusivamente personale e la configurabilità
dell’ipotesi attenuata (come tale ora qualificata per legge) di cui al 5 0 comma dell’art.
73 dPR cit.; il vizio motivazionale in ordine alla confisca del denaro sequestrato
nonché in merito alla determinazione della pena, che si era discostata dal minimo
edittale, e al diniego della concessione delle attenuanti generiche.

Considerato in diritto
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Tutti i motivi, a parte il primo, sono aspecifici e manifestamente infondati essendo
stati già dedotti dinanzi alla corte territoriale che li ha disattesi con motivazione
ampia e congrua ed assolutamente plausibile laddove, nel rilevare la quantità non
trascurabile di stupefacente ed il principio attivo idoneo al confezionamento di 1781
dosi singole, ha richiamato l’orientamento di questa Corte (S.U. n. 17 del 2000 e n.
35737 del 24.6.2010) circa la configurabilità degli estremi dell’ipotesi di cui al 5°
comma dell’art. 73 dPR 309/1990.
Inoltre, la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto
lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che
“ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice
può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen.,
quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del
beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o
all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal
senso” (Cass. pen. Sez. II, n. 3609 del 18.1.2011, Rv. 249163). E nel caso di specie è
stato dato atto dei precedenti penali dell’imputato e delle circostanze del fatto come
ostative della concessione delle impetrate attenuanti.
Non meno corretta ed esauriente è la motivazione, estremamente articolata, posta a
sostegno della disposta confisca della cospicua somma di denaro (C 112.100) in
2

Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale alla luce del recente intervento

sequestro ai sensi dell’art. 12 sexies D.L. n. 306/1992 introdotta dell’art. 2 D.L.
123/94 reiterato dal D.L. 246/94 e ancora dal D.L. 399/1994 conv. in L. 501 del 1994
(pagg. 6-12 sent.).
Senonchè, quantunque in tema di determinazione della misura della pena, il giudice
del merito, con la enunciazione, anche sintetica, dell’eseguita valutazione di uno (o
più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., assolva adeguatamente all’obbligo della
motivazione, rientrando tale valutazione nella sua discrezionalità (Cass. pen. Sez. II,
del 19.3.2008 n. 12749 Rv. 239754), va rilevato, ai sensi dell’art. 609, 2° comma

dedotto all’epoca attese le ragioni intervenute a sostegno solo successivamente alla
presentazione del ricorso (cfr. Cass. Sez. Un. del 24.10.2013 n. 12228) che,
successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, è intervenuta la sentenza
della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, depositata il 25.2.2014 (e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale il 5.3.2014) che, per quanto qui rileva, ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 4 bis della L. 21.2.2006 n. 49, cioè del testo dell’art. 73 dPR
309/1990 nella formulazione di cui alla detta Legge 49/2006 c.d. “Fini-Giovanardi”,
determinando, come dalla Corte Costituzionale espressamente affermato,
l’applicazione dell’art. 73 del predetto dPR 309/1990 e relative tabelle nella
formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni ritenute
incostituzionali e cioè nel testo di cui alla L. del 1990, c.d. “Iervolino-Vassalli”.
Pertanto, la suddetta sentenza, avendo dichiarato l’illegittimità costituzionale degli
artt. 4 bis e 4 vicies ter della L. n. 49 del 2006, così travolgendo l’intero art. 73 dPR
309/1990, ha fatto rivivere il precedente testo della norma in questione che
prevedeva per il reato contestato, trattandosi di droga “leggera”, la pena da due anni
a sei anni di reclusione ed da C 5.164 ad C 77.468 di multa.
La pena base assunta dal Giudice a quo nella sentenza impugnata è pari ad anni sei
di reclusione ed C 45.000,00 di multa. Quindi, tale pena base ora risulta palesemente
ed immotivatamente eccedente il minimo edittale predetto, in vigore al momento del
fatto a seguito della sopra richiamata pronuncia di illegittimità costituzionale,
prevalente ed applicabile nel caso di specie ai sensi dell’art. 2 comma 4° c.p., in
quanto più favorevole al reo (anche rispetto al dettato della recentissima e successiva
Legge n. 79 del 16.5.2014 di conversione del D.L. n. 36 del 2014).
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio con rinvio sul punto alla Corte di appello di Perugia per l’ulteriore corso.
Il ricorso dev’essere, nel resto, rigettato.
Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., va dichiarata l’irrevocabilità della sentenza in
ordine all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato.
P.Q.M.
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c.p.p., trattandosi di motivo -inerente la misura della pena- che non poteva essere

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio
sul punto alla Corte di appello di Perugia; rigetta il ricorso nel resto; visto l’art. 624
cod. proc. pen., dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della
responsabilità penale dell’imputato.

Così deciso in Roma, il 17.7.2014

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