Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41787 del 17/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 41787 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PUCA SALVATORE N. IL 25/01/1983
avverso la sentenza n. 15077/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V—
che ha concluso per
tc,-1(,3

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
e/41.4

frt-

L- c
ati.tede-t-C2/V4,’

C’efj”-

Data Udienza: 17/07/2014

8 Puca Salvatore

Motivi della decisione.
A seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha
affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine ai reati di cui agli artt.
73 del d.P.R. n. 309 del 1990, 10 della Legge n. 497 del 1974, 337 cod. pen. La
pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Napoli che ha ridotto

Ricorre per cassazione l’imputato lamentando la mancanza o l’illogicità della
motivazione.

Il motivo è assolutamente generico e quindi inammmissibile, non essendo
individuata alcuna concreta censura.
Rileva, tuttavia, il mutamento della disciplina sanzionatoria della fattispecie di
cui al richiamato art. 73, essendo l’imputazione in esame afferente alla coltivazione di
35 piante di canapa indiana. Infatti, con la sentenza n. 32 del 2014 la Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter
del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49. In estrema sintesi, la Corte ha ritenuto
che le norme impugnate, introdotte in sede di conversione del decreto legge, difettino
manifestamente di ogni connessione logico-funzionale con le originarie disposizioni del
decreto legge, e debbano per tale assorbente ragione ritenersi adottate in carenza dei
presupposti per il legittimo esercizio del potere legislativo di conversione ai sensi
dell’art. 77, secondo comma, Cost.
Rileva, in particolare, che l’art. 4 bis aveva riscritto l’art. 73 del d.P.R. n. 309
del 1990, eliminando la distinzione sul piano sanzionatorio, prevista dalla disciplina
previgente, tra le sostanze stupefacenti incluse in differenti tabelle; ed introducendo
un trattamento punitivo unitario che si è risolto nella diminuzione delle sanzioni
previste per le cosiddette droghe “pesanti” e nell’incremento di quelle previste per le
cosiddette droghe “leggere”. La caducazione della norma in questione comporta che,
come espressamente enunciato dalla Corte costituzionale, tornino a ricevere
applicazione l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e le relative tabelle, in quanto mai
validamente abrogati, nella formulazione precedente le modifiche apportate con le
disposizioni caducate. La conseguenza è, per quel che qui interessa, che rivive
l’apparato sanzionatorio precedentemente previsto per la marijuana, più lieve di quello
in vigore all’epoca del fatto. La questione attiene alla legalità della pena, coinvolge
l’applicazione dell’art. 2 cod. pen. e va rilevata anche d’ufficio. La sentenza va quindi

la pena.

sotto tale riguardo annullata con rinvio alla Corte d’appello ai fini della
rideterminazione della pena.
Il ricorsi va per il resto rigettato.

Pqm

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con
rinvio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli; rigetta il ricorso nel

Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine
all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato.

Roma 17 luglio 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)

IL PRESIDENTE
(Pietro Antonio Sirena)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

resto.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA