Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41781 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 41781 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASALE ANDREA N. IL 20/09/1983
avverso la sentenza n. 2021/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 31/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
igvwk.:-che ha concluso per 2
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Data Udienza: 02/07/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha
parzialmente riformato la pronuncia emessa a seguito di rito abbreviato dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna con la quale
Casale Andrea è stato giudicato colpevole del reato di illecita detenzione di circa
702 grammi di hashish e di poco meno di 2 grammi di cocaina, e condannato alla
pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro dodicimila di multa, previa
concessione delle attenuanti generiche ed operata la diminuente per il rito.

illegalmente detenuto cocaina ed ha confermato la condanna nel resto.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del
difensore di fiducia, avv. Alessandro Cristofori.

2.1. Con unitario motivo lamenta che la Corte di Appello non abbia sospeso
il procedimento nonostante pendesse giudizio di costituzionalità degli artt. 4bis e
4 vicies ter, co. 2 let. A) e co. 3 lett. a) n. 6 del d.l. n. 272/2005, come introdotti
dalla legge di conversione n. 49/2006, ed eccepisce la illegittimità costituzionale
di tali norme, chiedendo che questa Corte sollevi questione di legittimatà
costituzionale nei termini indicati o comunque annulli la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

3.1. In primo luogo va rammentato che a riguardo della ammissibilità del
ricorso per cassazione che abbia ad oggetto, come motivo, la sola questione di
legittimità costituzionale di una disposizione di legge applicata in sede di merito,
appare superata la contrapposizione che in passato era possibile rinvenire nella
giurisprudenza di legittimità, avendo più di recente avuto consolidamento
l’orientamento secondo il quale il ricorso per cassazione può avere ad oggetto
anche soltanto l’eccezione d’illegittimità costituzionale della disposizione
applicata dal giudice di merito, in quanto comporta comunque una censura di
violazione di legge riferita al provvedimento impugnato, sempre che sussista la
rilevanza della questione, nel senso che dall’invocata dichiarazione d’illegittimità
possa conseguire una pronuncia favorevole in termini di annullamento, totale o
parziale, del provvedimento (Sez. 1, n. 409 del 10/12/2008 – dep. 09/01/2009,
Sardelli, Rv. 242456; nel medesimo senso si pone anche Sez. 1, n. 45511 del
11/11/2009 – dep. 26/11/2009, Papandrea, Rv. 245509).

3.2. La questione è tuttavia di scarso rilievo nel caso che occupa.

La Corte di Appello ha infatti assolto il Casale dall’addebito di aver

Infatti è ormai patrimonio comune che il dubbio di legittimità costituzionale
delle norme denunciate anche in questa sede è stato posto alla Corte
costituzionale e da questa risolto con dichiarazione di illegittimità costituzionale
(sentenza n. 32 del 12.2.2014).
Orbene, le disposizioni colpite dalla declaratoria di illegittimità costituzionale
avevano introdotto una innovazione sistematica alla disciplina dei reati in
materia di stupefacenti, sia sotto il profilo delle incriminazioni che sotto quello
sanzionatorio. Il fulcro della novella, infatti, era costituito dalla parificazione dei

droghe cosiddette “leggere”, fattispecie che risultavano differenziate dalla
precedente disciplina.
A ciò deve aggiungersi che lo stesso comma 5 dell’art. 73 T.U. Stup., alla cui
fattispecie è stato ricondotto il fatto ascritto al Casale, è stato novellato dal d.l.
146/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 10/2014 ed è poi stato
nuovamente oggetto di modifica ad opera della legge n. 79/2014, di conversione
del d.l. n. 36/2014.
A seguito di tale modifica, l’ipotesi del fatto lieve ha assunto natura di reato
autonomo, con importanti riflessi in tema di definizione del trattamento
sanzionatorio, risultando precluso il coinvolgimento della medesima nel giudizio
di bilanciamento di cui all’art. 69 cod. pen. ed essendo state significativamente
ridotte le pene anche in relazione al regime previsto per il fatto lieve dalla legge
cd. Jervolino-Vassalli.
Tanto importa che la pena inflitta all’odierno ricorrente deve essere
ritenuta non più conforme al quadro normativo, non scaturendo dall’applicazione
del principio di prevalenza della norma più favorevole al reo, secondo quanto
previsto dall’art. 2, comma 4 cod. pen. (cfr. Sez. 4, sent. n. 13903 del
28.2.2014, Spampinato, n.m.).

4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al
trattamento sanzionatorio, con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di
Appello di Bologna.
Non essendo stata motivo di ricorso l’affermazione di responsabilità del
Casale, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata la irrevocabilità della
sentenza in ordine a tale punto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con
rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine
all’affermazione di responsabilità dell’imputato.

3

Y.

delitti riguardanti le droghe cosiddette “pesanti” e di quelli aventi ad oggetto le

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2/7/2014.

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