Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4178 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4178 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OGGIANO PAOLO N. IL 02/08/1948
avverso la sentenza n. 4674/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 22/10/2013

Con sentenza in data 27 novembre 2012 la Corte di appello di Milano confermava la
sentenza emessa il 6 marzo 2012 dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Legnano, con la
quale Oggiano Paolo era stato dichiarato colpevole dei reati di ricettazione e introduzione nello
stato di prodotti con marchio contraffatto, accertati in San Giorgio sul Legnano il 19 settembre
2007, ed era stato condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni due, mesi sei di
reclusione ed euro 1.016,00 di multa.

il ricorso si deduce: 1) l’erronea qualificazione delle ipotesi di reato- per il ritenuto concorso dei
reati previsti dagli artt.648 e 474 c.p.; 2)

“omessa concessione delle attenuanti generiche – .

Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.23427 del 9 maggio 2001 (ric. P.M. in
proc. Ndiaye), hanno infatti affermato che il delitto di ricettazione (art.648 c.p.) e quello di
commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.) possono concorrere, atteso che le fattispecie
incriminatici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non
può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa
o implicita del legislatore. I rilievi difensivi ripropongono argomenti prospettati nell’atto di appello,
ai quali la Corte territoriale (che ha richiamato la pronuncia delle Sezioni unite) ha dato adeguate
risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera né specificatamente
censura.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che nell’atto di appello non era stata formulata
alcuna specifica argomentazione a sostegno della richiesta di riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche e che, comunque, nella motivazione della sentenza impugnata si è dato conto
dell’adeguatezza del trattamento sanzionatorio con specifico riferimento ai precedenti penali e alle
modalità di commissione del fatto. Peraltro il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche
rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio
deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa
l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Cass.
sez.VI 28 ottobre 2010 n.41365, Straface).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.

Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione. Con

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dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013

il cons. est.

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