Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4178 del 07/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 4178 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VOLPICELLI TERESA N. IL 11/01/1966
EMENDATO DEBORA N. IL 04/08/1992
avverso la sentenza n. 283/2010 GIUDICE DI PACE di PISCIOTTA,
del 03/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 07/10/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Eduardo Vittorio SCARDACCIONE, ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.

Con la sentenza impugnata il giudice di pace di Pisciotta ha affermato la penale

responsabilità di Teresa VOLPICELLI e Debora EMENDATO per i reati di ingiurie, minacce e
lesioni semplici, condannandole a una pena pecuniaria e al risarcimento dei danni in favore
della costituita parte civile.

2.1 Con il primo motivo si deduce la nullità del decreto di irreperibilità emesso nei confronti di
entrambe le imputate.
2.2 Con il secondo motivo è stata dedotta la mancata assunzione di una prova decisiva, non
essendo stato ammesso l’esame dei testi indicati dalla difesa.
2.3. Con l’ultimo motivo viene dedotta la violazione del diritto di difesa, non essendo stato
notificato all’avvocato delle due imputate il verbale nel quale, in accoglimento della istanza di
differimento per legittimo impedimento, il processo è stato rinviato ad altra udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati.
1. Il decreto di irreperibilità delle due imputate è stato erroneamente emesso, perché la prima
notifica del decreto di citazione a giudizio era andata a buon fine e le stesse imputate avevano
già rilasciato procura speciale in favore del loro difensore di fiducia, il quale aveva pure
provveduto a depositare la lista testi.
Il rinvio dell’udienza, quindi, è stato correttamente notificato al difensore procuratore speciale.
2. Con il secondo motivo le ricorrenti hanno dedotto che non sono stati assunti i testi indicati
dalla difesa a discarico e che, pertanto, non è stata assunta una prova decisiva.
La censura è generica, perché non sono stai dedotti elementi specifici a sostegno della
decisività della prova indicata.
La prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma
dell’art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel
suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo il cui risultato è
destinato ad essere vagliato non per elidere l’efficacia dimostrativa degli altri elementi di prova
acquisiti, ma per effettuare un confronto con questi ultimi al fine di prospettare l’ipotesi di un
astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente. (Sez. 5, n. 9069 del 07/11/2013 dep. 25/02/2014, Pavento, Rv. 259534).
3. Il terzo motivo, che denunzia una violazione di norma processuale, non è supportata da
indicazione specifica degli atti che sarebbero viziati.
Va peraltro evidenziato che il difensore, che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio
dell’udienza per legittimo impedimento a comparire, ha diritto all’avviso della nuova udienza
solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso
contrario, l’avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente
2

2. Propongono ricorso le imputate, deducendo i seguenti tre motivi.

designato in sostituzione, ai sensi dell’art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., il quale esercita
i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a
quest’ultimo (in motivazione la S.C. ha anche evidenziato che non era nemmeno necessario
che l’ordinanza fosse notificata all’imputato dichiarato contumace). (Sez. 2, n. 51427 del
05/12/2013 – dep. 19/12/2013, Domenichini, Rv. 258065).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

nsiglier e tensore

Il Presidente

ì deciso ‘n Roma, il 7 ottobre 2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA