Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41779 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 41779 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIOZZO ELIO N. IL 11/09/1953
avverso la sentenza n. 5831/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -1434„et
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Data Udienza: 02/07/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha
riformato, unicamente quanto alla pena inflitta, la pronuncia emessa dal
Tribunale di Velletri nei confronti di Piozzo Elio, concedendo le attenuanti
generiche equivalenti alla aggravante della ingente quantità di cui all’articolo 80,
comma 2 T.U. Stup. ed infliggendo la pena di anni sette e mesi cinque di
reclusione ed euro 30.000 di multa, avendo confermato il giudizio di
responsabilità dell’imputato per il concorso nell’illecita detenzione di circa 1500

Risulta incontroverso che nella notte del 21 ottobre 2011 i Carabinieri
irruppero sulla spiaggia di Torvaianica mentre era in corso il trasbordo di 47
sacchi di hashish da un gommone ad un’autovettura, Mercedes ML, procedendo
all’arresto del Piozzo e di De Gregorio Mario, presenti sul posto, mentre altri
soggetti si davano alla fuga. La tesi difensiva, per la quale il Piozzo non
conosceva il De Gregorio e si trovava sulla spiaggia nel frangente del trasbordo
dello stupefacente unicamente perché recatosi a pesca è stata respinta dalla
Corte di appello, che ha anche rigettato la richiesta di rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale. Decisiva, per il Collegio distrettuale, in quanto
dimostrativa del sicuro coinvolgimento del Piozzo nei fatti per cui è processo, è la
circostanza dell’essere sia l’auto con la quale egli si era recato alla spiaggia sia la
Mercedes sulla quale erano stati caricati già diciannove sacchi di droga entrambi
riferibili a D’Angelo Angelo, persona con la quale il Piozzo risultava aver avuto
rapporti di frequentazione. Inoltre la Corte di appello ha evidenziato che sul
gommone che trasportava il carico illecito venne rinvenuta una canna da pesca
giocattolo senza filo, mentre nessun attrezzo da pesca venne ritrovato sulla
spiaggia dai Carabinieri, nonostante l’attività di ricerca avesse consentito di
rinvenire lo zainetto del Piozzo, come dimostrato dal fatto che i militari
somministrarono al medesimo, soggetto cardiopatico che accusò un disturbo
subito dopo l’arresto, una pastiglia di Enapren, che a detta dell’imputato
medesimo egli portava con sé nel menzionato zaino.

2.

Il Piozzo propone ricorso per cassazione deducendo la mancata

assunzione di prova decisiva, l’omessa risposta ai rilievi mossi con l’appello, la
manifesta illogicità della motivazione ed il travisamento della prova.
In particolare espone che, stante la perdurante incertezza in ordine al fatto
che egli venne bloccato dai militari sul luogo del delitto, risultava decisiva la
prova del DNA da repertarsi sull’abbigliamento del Piozzo e sulle tute da
subacqueo rinvenute sul gommone nonché l’acquisizione dei tabulati telefonici
concernenti le utenze dell’imputato e del De Gregorio, anche in ragione della

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kg. di hashish.

conclamata cecità ad un occhio dell’imputato e della sua condizione di
cardiopatico.
Denuncia quindi il travisamento della prova, che si rinverrebbe laddove la
Corte di appello ha affermato che la Mercedes era attribuibile al D’Angelo, poiché
dai documenti (che con il ricorso si chiede di allegare agli atti) risulta che il
veicolo, già intestato a questi, il 12 ottobre 2011 venne venduto a Talotti Achille,
soggetto appartenente alla LDM elettronica di Didone Gaetano, già suocero del
D’Angelo.

ricostruito la vicenda in termini incompatibili con la cecità e le condizioni di salute
del Piozzo.
Si lamenta, poi, che le attenuanti generiche sono state valutate equivalenti
alla concorrente aggravante nonostante la tipologia dello stupefacente e l’infarto
che colse l’imputato al momento dell’arresto; e si chiede la rideterminazione del
trattamento sanzionatorio, quale effetto della sentenza n. 32/2014 della Corte
costituzionale.
CONSIDERATO IN DIRMO
3. Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di seguito precisati.
3.1. Con i motivi che attengono all’affermazione di responsabilità il
ricorrente pretende di affermare una situazione di fatto diversa da quella
accertata nei gradi di merito ed esplicata con puntuale motivazione. Si propone,
pertanto, una ricostruzione alternativa a quella operata dalla sentenza
impugnata, peraltro attraverso la discussione critica di circostanze sulle quali si
finisce per convenire (così, ad esempio, la conoscenza tra il Piozzo ed il
D’Angelo, ammessa, nonostante la contestazione dei controlli operati il
26.3.2005).
Vale ricordare che compito di questa Corte non è quello di ripetere
l’esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il
ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l’incompiutezza
strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla
presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della
logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti
alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro
ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo
dirompente dell’equilibrio della decisione impugnata, oppure dall’aver assunto
dati inconciliabili con “atti del processo”, specificamente indicati dal ricorrente e
che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la
loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al
suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere

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La manifesta illogicità emergerebbe, invece, laddove la Corte distrettuale ha

manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del
23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del
20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del
05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006,
imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989).
Orbene, come rammentato nella superiore parte narrativa, stante la
indiscutibile presenza del Piozzo sulla spiaggia di Torvaianica in concomitanza del
trasbordo dello stupefacente, il nucleo della vicenda è nella relazione che

dalla Corte di Appello – ovvero che tale relazione risulta dimostrata dal fatto che
tanto la sua autovettura che la Mercedes sulla quale erano stati caricati parte dei
sacchi contenente stupefacente erano riconducibili al medesimo soggetto,
D’Angelo Angelo, e che tra questi ed il Piozzo risultavano anche rapporti di
frequentazione – non è sostanzialmente contestato neppure dal ricorrente, che si
limita a sostenere che la macchina era intestata al D’Angelo per consentire al
Piozzo l’acquisto rateale ma nella materiale disponibilità di quest’ultimo;
circostanza che, oltre a voler essere dimostrata per la prima volta in sede di
legittimità attraverso la inammissibile richiesta di produzione di nuovi documenti,
è sostanzialmente ininfluente sulla tenuta del giudizio formulato dalla Corte
distrettuale, in merito alla valenza dimostrativa della circostanza dell’uso della
Mercedes del D’Angelo come mezzo di carico della droga e della presenza in loco
del Piozzo, giuntovi con un’auto intestata essa pure al D’Angelo. Circostanza che,
peraltro, la Corte di Appello integra con ulteriori elementi, tra i quali il fatto che
la canna da pesca asseritamente usata dal Piozzo per pescare non venne
rinvenuta e che sul gommone venne rinvenuta una finta canna da pesca.
3.2. Come noto, alla rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di appello, di
cui all’art. 603, comma primo, cod. proc. pen., può ricorrersi solo quando il
giudice ritenga “di non poter decidere allo stato degli atti”, sussistendo tale
impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti,
nonché quando l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa
eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad
inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013 – dep.
09/05/2013, Ferrara, Rv. 256228). Nel caso che occupa, la Corte di appello ha
esplicitato le ragioni per le quali ha valutato del tutto inutile procedere
all’escussione del maresciallo Sciuscio, all’acquisizione dei tabulati telefonici e al
prelievo di campione di DNA – peraltro concretamente impossibile perché
l’abbigliamento del Piozzo gli venne restituito – con motivazione non censurabile
in questa sede.

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l’odierno ricorrente intrattenne con tale attività. Quanto al riguardo affermato

3.3.

Inammissibile è poi il motivo incentrato sulla denuncia del

travisamento della prova, sia perché solo enunciato (contrarietà al vero di alcune
circostanza affermate dalla Corte di Appello), senza specifica indicazione del
rinvenuto errore sul significante; sia perché si vette in ipotesi di ‘doppia
conforme’ e non ricorrono le ipotesi che valgono a superare la preclusione che
dalla conformità dei giudizi deriva (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 – dep.
08/05/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636).
3.3. A fronte della denunciata manifesta illogicità della motivazione, appare

discorso giustificativo; ora non si vede quale contraddizione possa esserci tra
l’aver ritenuto il Piozzo presente sul posto perché coinvolto nelle operazioni di
trasbordo e le condizioni di salute del medesimo, le quali non sono state
oggettivamente preclusive al raggiungimento in auto della spiaggia di
Torvaianica e allo spostarsi su questa in tempo di notte. Né la Corte di Appello
ha attribuito al Piozzo compiti specifici incompatibili con le sue condizioni di
salute. Si rinviene qui, in corrispondenza di questo particolare aspetto della
vicenda, la mera prospettazione di una possibile logica dei trafficanti
incompatibile con la partecipazione del Piozzo all’impresa illecita.
Il motivo è manifestamente infondato.

4. Il motivo concernente il trattamento sanzionatorio è fondato nella parte in
cui richiama il novum normativo venuto di recente in essere.
Nel caso di specie deve considerarsi che, per effetto della sentenza della
Corte costituzionale del 12 febbraio 2014, n. 32, la quale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre
2005, n. 272, introdotti dalla legge di conversione del 21 febbraio 2006, n. 49, la
disciplina in materia di sostanze stupefacenti che viene in rilievo è quella prevista
dal d.p.r. n. 309/1990, nella versione antecedente le modifiche recate dalla
menzionata I. n. 49/2006.
Com’è noto, le disposizioni colpite dalla declaratoria di illegittimità
costituzionale avevano introdotto una innovazione sistematica alla disciplina dei
reati in materia di stupefacenti, sia sotto il profilo delle incriminazioni che sotto
quello sanzionatorio. Il fulcro della novella, infatti, era costituito dalla
parificazione dei delitti riguardanti le droghe cosiddette “pesanti” e di quelli
aventi ad oggetto le droghe cosiddette “leggere”, fattispecie che risultavano
differenziate dalla precedente disciplina.
Per effetto della menzionata pronuncia, hanno ripreso vigenza le previsioni
dell’art. 73 T.U. Stup., come definite dall’intervento normativo del 1990;
pertanto la disciplina delle sostanze stupefacenti cd. leggere trova oggi una

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opportuno rammentare che questa rimanda ad una contraddizione interna al

risposta sanzionatoria ben più lieve rispetto a quella prevista dalla norma
incostituzionale (art. 73, co. 4 T.U. Stup.).
In particolare, la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 4 vicies ter I. n.
49/2006 ha determinato il travolgimento del sistema tabellare introdotto dalla
legge cd. Fini-Giovanardi e così il venir meno di quel concetto di ‘quantitativo
massimo’ al quale avevano fatto riferimento le Sezioni unite quale termine di
riferimento per la determinazione dell’ingente quantitativo aggravante (Sez. U,
n. 36258 del 24/05/2012 – dep. 20/09/2012, P.G. e Biondi, Rv. 253150). Ad

del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 16
maggio 2014, n. 79.
Come ritiene l’interpretazione preferibile, tanto impone una nuova verifica in
ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della circostanza
aggravante della ingente quantità, in considerazione dell’accresciuto tasso di
modulazione normativa, difficilmente compatibile con un’interpretazione
tendenzialmente solo aritmetica di tale aggravante (cfr. Sez. 3, n. 25176 del
21/05/2014 – dep. 13/06/2014, Amato ed altri, Rv. 259397).
Sotto altro profilo, che attiene al trattamento sanzionatorio in senso più
restrittivo, la pena inflitta all’odierno ricorrente deve essere ritenuta non più
conforme al quadro normativo, non scaturendo dall’applicazione del principio di
prevalenza della norma più favorevole al reo, secondo quanto previsto dall’art. 2,
comma 4 cod. pen. (cfr. Sez. 4, sent. n. 13903 del 28.2.2014, Spampinato,
n.m.).
Ne deriva l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al
trattamento sanzionatorio, nel senso più ampio sopra delineato, con rinvio ad
altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata la irrevocabilità della
sentenza in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato.

P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con
rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Rigetta il ricorso
nel resto.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine
all’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2/7/2014.

essa è seguita la modifica del reviviscente sistema tabellare, realizzata ad opera

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