Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41765 del 23/09/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 41765 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORNALE LUCA N. IL 15/03/1966
avverso l’ordinanza n. 226/2013 GIP TRIBUNALE di VICENZA, del
22/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/seigite le conclusioni del PG 1t. 0\:
kt•cco

Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 23/09/2014

ritenuto in fatto

1.

Con ordinanza del 22.10.2013, il gip del Tribunale di Vicenza rigettava

ex art. 667 cod.proc.pen., l’opposizione avverso l’ordinanza del gip 15.7.2013 che
aveva disatteso la richiesta di revoca della confisca disposta sul veicolo di
proprietà del ricorrente CORNALE Luca; il gip rilevava che i termini della questione
erano esattamente identici rispetto a quanto era stato statuito con l’ordinanza

fatto rilevare che il tasso alcolemico accertato nel menzionato (2,59) era tale da
comportare la confisca del mezzo usato; era stato aggiunto che tale mezzo
risultava dai pubblici registri intestato al Cornale che ne era l’esclusivo proprietario,
cosicchè non si profilavano problemi sulla titolarità del mezzo.

2. Avverso tale decisione, ha interposto ricorso per cassazione il prevenuto
personalmente,per dedurre:
2.1 violazione dell’art. 186 d.lgs. 285/1992, così come modificato dalla I. 120/2010,
avendosi riguardo nel caso della confisca, a sanzione amministrativa prima non
prevista. La I. 120/2010 avrebbe introdotto ex novo, come sanzione amministrativa
accessoria, la confisca amministrativa ex art. 224 ter Cod. strada, in sostituzione
della previgente confisca penale. Pertanto, in ordine al reato di guida in stato di
ebbrezza commesso prima dell’entrata in vigore della I. 120/2010 i non poteva essere
disposta la confisca del veicolo, né come sanzione penale accessoria, ai sensi della
vecchia disciplina, perché vietata ex art. 2 c. 4 cod.pen , né in quanto sanzione
amministrativa accessoria ai sensi della nuova disciplina, perché non applicabile
retroattivamente ai sensi dell’art. 1 I. 689/1981.
2.2 vizi motivazionali laddove è stato ritenuta l’opposizione formulata come
ripropositiva dell’originaria richiesta, fondandola sulle stesse argomentazioni già
conosciute e valutate. Il valore tutelato e che giustifica l’opposizione prevista
dall’art. 667 cod.proc.pen. è il contraddittorio , cosicchè suonerebbe del tutto illogico
l’assunto del giudice a quo, secondo cui non sarebbero rilevanti le argomentazioni
dedotte nell’atto di opposizione.
2.3 vizi motivazionali del provvedimento impugnato, quanto alla ritenuta
infondatezza dei rilievi difensivi sulla confiscabilità dell’autocarro.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso.

Considerato in diritto.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2.

impugnata, che richiamava integralmente. Con detto provvedimento il gip aveva

4

E’ principio affermato da questa Corte di legittimità (Sez. IV, 24.9.2013, n.
41415) quello secondo cui, pur con l’entrata in vigore della ennesima modifica al
C.d.S., è rimasto fermo l’obbligo (previsto per espressa disposizione di legge anche
prima dell’ultima novella di cui alla L. n. 120 del 2010, in quanto introdotto con la
riforma del 2008) per il giudice di disporre la confisca (quale sanzione amministrativa
accessoria, al pari della sospensione della patente di guida) nel caso di sentenza di
condanna o di applicazione della pena per quei reati per i quali la stessa è prevista

avviene già per l’applicazione (obbligatoria) della sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida, il giudice dispone la confisca con sentenza che a
cura del cancelliere viene trasmessa in copia al prefetto competente (art. 224 ter
C.d.S., comma 2, come novellato), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea
al reato. E’ stato puntualizzato che la trasformazione della natura giuridica del vincolo
reale, da penale ad amministrativo, non implica affatto la violazione del principio di
legalità previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, in tema di sanzioni amministrative,
poiché detta norma recita che nessuno può essere assoggettato a sanzioni
amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della
commissione della violazione”, ma quest’ultima deve essere intesa come
“amministrativa”, laddove la violazione, per il caso che ci occupa (art. 186 C.d.S.,
comma 2, lett. c), del codice della strada), non integra un’ipotesi di condotta illegale
amministrativa, ma esclusivamente penale, per cui si applica anche una sanzione che
ha natura amministrativa (confisca).
Il legislatore ha quindi optato per la natura amministrativa e non penale della
confisca di cui all’art. 186 cod. Strada, senza che le modifiche introdotte con la I.
120/2010 configurino alcuna frattura rispetto alla normativa precedente, né profilino
vuoti di normazione, come ipotizzato dalla difesa.
Nessuna forzatura è quindi dato apprezzare nell’interpretazione dei parametri
normativi di riferimento che si profila assolutamente coerente con le linee
interpretative fornite da questa Corte di legittimità; né sono apprezzabili carenze
motivazionali, né sottovalutazione degli argomenti difensivi, attesa la mancanza di
spazi di lettura alternativi all’opzione ermeneutica suindicata.

Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

dalla legge quale ulteriore conseguenza. E’ stato detto che analogamente a quanto

p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, addì 23 Settembre 2014.

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