Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4176 del 22/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4176 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

Data Udienza: 22/10/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANISIA IONUT MARIU N. IL 23/08/1980
avverso la sentenza n. 1313/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
06/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

(.

Con sentenza in data 6 giugno 2012 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza
emessa il 2 febbraio 2012 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con la
quale Anisia Ionut Mariu era stato dichiarato colpevole del reato di rapina impropria, commesso in
Beinasco il 23 agosto 2011, ed era stato condannato, con le circostanze attenuanti generiche e con la
diminuente per il rito abbreviato, alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di
multa.

il ricorso si deduce l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art.62 bis c.p., non
essendo sta la pena ridotta nella misura massima di un terzo per effetto delle riconosciute
circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato.
La Corte rileva che nella motivazione della sentenza impugnata si è dato esaustivo conto
dell’adeguatezza del trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento anche alla congruità della
riduzione della pena per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, avendo il giudice di
appello evidenziato le plurime denunce per furto a carico dell’imputato (il quale aveva già
beneficiato della sospensione condizionale della pena in relazione ad una condanna per furto) che
non avrebbero giustificato un’ulteriore attenuazione della pena.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in curo 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013
il cons. est.

Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione. Con

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA