Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4176 del 07/10/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4176 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALIA MAURIZIO N. IL 04/03/1989
avverso la sentenza n. 584/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
11/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Proc asre Generale in persona del Dott.
che concluso per

I. Ito, per la parte cm e,

Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 07/10/2014

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 11.10.2013 la Corte d’Appello di Palermo, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, rideterminava
la pena inflitta a Galla Mariano in C 500,00 di multa, oltre al
risarcimento del danno alla parte civile, per reati di ingiurie e molestie

2.Avverso tale sentenza il Galia, a mezzo del proprio difensore, ha
proposto ricorso affidato a tre motivi, con i quali lamenta:
– con il primo motivo, la violazione o errata applicazione dell’art. 594
4°comma c.p., la carenza di motivazione della sentenza, in quanto la
penale responsabilità dell’imputato è stata accertata in relazione alle
dichiarazioni rese dalla persona offesa, con verbale di querela del 30
ottobre 2010, ma non sono state prodotte le dichiarazioni dei sigg.
Orlando, Cangemi, Fiorino e Modica, confermative delle dichiarazioni
della persona offesa, giustificanti l’attribuzione della aggravante in
questione, che pertanto andrà elisa con configurabilità del primo comma
dell’art. 594 c.p., per cui è competente il Giudice di Pace, che, del resto.
risulta competente per tutti i reati contestati;
– con il secondo motivo, l’errata valutazione delle prove e l’insufficiente
motivazione della sentenza, per violazione dell’art. 192 c.p.p., riguardo
alla responsabilità del ricorrente, per tutti i reati contestati, basata
esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte
civile, dichiarazioni queste da ritenersi, invece, inattendibili, emergendo
astio nei confronti del ricorrente, per le varie denunce sporte nei suoi
confronti ed in considerazione del fatto che anche altri soggetti risultano
attinti da denunce;
– con il terzo motivo, la violazione dell’art. 530/2 c.p.p,, dovendo
l’imputato essere assolto ai sensi di tale disposizione normativa, non
essendo stata raggiunta la prova della sua responsabilità al di là di ogni
ragionevole dubbio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato e per
molti aspetti generico.
1.11 primo motivo di ricorso, volto a contestare la configurabilità nel
caso in esame dell’aggravante della presenza di più persone di cui al
quarto comma dell’art. 594 c.p., non risultando acquisite le dichiarazioni

in danno di La Francesca Daniela Maria.

delle persone alla cui presenza, oltre alla p.o., sarebbero state proferite
le espressioni ingiuriose, omette di confrontarsi con quanto sul punto è
stato evidenziato nella sentenza impugnata, non svolgendo, quindi,
censure specifiche in merito, in violazione dell’art. dell’art. 581 c.p.p.,
lett. c),c.p.p.. La sentenza impugnata, invero, ha in proposito
evidenziato, senza incorrere nel vizio denunciato, la non necessità
dell’acquisizione di tali dichiarazioni, ai fini della configurabilità
dell’aggravante in questione, essendo evincibile la presenza di più

compiutamente indicato i soggetti che hanno assistito ai fatti.
D’altra parte, per la ricorrenza dell’ipotesi di cui al quarto comma
dell’art. 594 c.p. è sufficiente che la presenza di più persone emerga
come circostanza fattuale ed è, pertanto, irrilevante quale sia la fonte
dalla quale emerga la circostanza in questione, se la p.o. ovvero dagli
altri soggetti presenti ai fatti.
2.11 secondo motivo di ricorso, circa l’inidoneità delle dichiarazioni
della p.o. a fondare il giudizio di responsabilità dell’imputato, essendo
peraltro tali dichiarazioni inattendibili, è manifestamente infondato.
Anche qui l’imputato omette di confrontarsi con le specifiche valutazioni
che sul punto sono state effettuate dal giudice d’appello che ha ritenuto
la p.o. del tutto attendibile nel descrivere gli episodi posti in essere nei
suoi confronti (già da diverso tempo) da parte di Galla Mariano e di altri
giovani “sbandati della zona” e per i guaii aveva presentato già varie
denunce. Il giudice d’appello in proposito, senza incorrere in vizi, ha
evidenziato come dalla richiesta all’Autorità giudiziaria di accertare fatti
non è possibile ricavare, al contrario, un sentimento di acredine nei
confronti del querelato tale da essere sotteso da un intento calunnioso
suoi confronti.
Inoltre, la sentenza di primo grado da leggersi congiuntamente a
quella d’appello fondendosi ed integrandosi a vicenda le due pronunce,
confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni
caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione,
ha dato atto che le dichiarazioni della p.o. hanno trovato riscontri nelle
dichiarazioni degli altri testi escussi Ciotta Bartolomea, Gotta Anna e
Renda Francesco.
D’altra parte

la valutazione della credibilità della persona offesa

rappresenta una questione di fatto, che non può essere rivalulata
sede di legittimità, salve che il giudice sia incorso in manifeste

2

persone dalle dichiarazioni del tutto attendibili della p.o., che ha

contraddizioni (Sez. I, n. 33267 del 11.6.2013), che nel caso in esame
non si ravvisano.
3. Manifestamente infondata e generica è la doglianza circa il mancato
raggiungimento della prova a carico dell’imputato al di là di ogni
ragionevole dubbio. Ed invero, come detto, la sentenza impugnata
senza illogicità ha ritenuto che gli elementi di responsabilità a carico
dell’imputato fossero nella sostanza univoci e non lasciassero spazi a
dubbi circa la responsabilità dell’imputato.

pronuncia sentenza di condanna “al di là di ogni ragionevole dubbio”
quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità
remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in
rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie
concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze
processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della
normale razionalità umana (Cassazione penale, sez. III, 22/01/2014, n.
13966), laddove nella fattispecie in esame, neppure a livello di remota
eventualità risulta prospettabile una versione alternativa a quella
emersa nel corso del giudizio.
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna dei
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai versamento,
a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo
e congruo determinare in Euro 1000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 7.10.2014

In ogni caso, ai sensi dell’articolo 533, comma 1, c.p.p. , il giudice

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