Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41746 del 23/09/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 41746 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
DE BLASI Giuseppina, nata a Paola il 18/12/1940.
avverso la sentenza del Tribunale di Paola in data 29/01/2013 nel procedimento
n. 22/2013.

Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita, nella pubblica udienza del 23 settembre 2014, la relazione svolta dal
consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in
persona del Sostituto procuratore generale, Luigi Riello, il quale ha chiesto la
declaratoria di inammissibilità del ricorso;
rilevato che il difensore della ricorrente non è comparso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 29 gennaio 2013 e depositata il successivo 22
marzo, prima della scadenza del termine di novanta giorni indicato per le
motivazioni, il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, ha condannato
De Blasi Giuseppina alla pena di euro cento di ammenda per il reato previsto
dall’art. 650 cod. pen.

Data Udienza: 23/09/2014

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, depositato in data 8
luglio 2013 e convertito in ricorso per cassazione, il difensore di fiducia
dell’imputata, avvocato Antonio Boderone del foro di Paola.

CONSIDERATO IN DIRMO

sentenza del 29 gennaio 2013 depositata entro il termine di novanta giorni (il 22
marzo con notificazione dell’estratto all’imputata contumace in data 8 aprile
2013), il termine di quarantacinque giorni per il deposito dell’impugnazione,
decorrente dal 29 aprile 2013, è scaduto il 13 giugno 2013, mentre l’appello
risulta depositato in data 8 luglio 2013; sia perché l’impugnazione è stata
presentata da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori,
in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a nulla rilevando che esso
sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio di
conservazione del mezzo di impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc.
pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente
e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del
28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in
euro mille.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.

Così deciso, in Roma, il 23 settembre 2014.

1. Il ricorso è inammissibile sia perché tardivo: e, invero, risultando la

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