Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41742 del 16/09/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 41742 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GATTUCCIO FRANCESCO N. IL 15/03/1951
avverso la sentenza n. 2/2013 CORTE ASSISE APPELLO di
PALERMO, del 22/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/09/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO
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Data Udienza: 16/09/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 44.11912013 R.G.

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Udienza del I 6 settembre 2014

Uditi, altresì, nella pubblica udienza:
– il Pubblico Ministero, in persona del dott. Antonio Gialanella,
sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte suprema di cassazione, il quale ha concluso per il rigetto
del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali;

– i difensori del ricorrente, avvocati Giovanni Di Benedetto e
Francesco Sanfilippo, i quali hanno concluso per l’ accoglimento del ricorso.

Rileva
1. — Con sentenza, deliberata il 22 aprile 2013 e depositata il 24
maggio 2013, la Corte di assise di appello di Palermo, esclusa,
in parziale riforma della impugnata sentenza del giudice della
udienza preliminare del Tribunale ordinario di Termini Imerese, 12 ottobre 2012, la aggravante dei motivi futili, e ridotta —
nel concorso delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute dal primo giudice — la pena principale (da quattordici) a
dieci anni di reclusione, ha confermato, nel resto, la condanna
inflitta a Francesco Gattuccio per l’omicidio di Florina Luminitia Ciobanu, commesso in Trabia il 19 novembre 2011, con
exitus sopravvenuto in Palermo il 5 dicembre 2011.

1.1 — I giudici di merito hanno accertato: nelle circostanze di
tempo e di luogo indicate, in seguito alle rimostranze della vittima, badante della madre dell’imputato, per l’improvviso ingresso di costui nella camera da letto, adiacente a uno stanzino
ove erano riposti i medicinali (il giudicabile voleva prelevare
un analgesico), il Gattuccio colpì violentemente al capo la giovane, con un martello prelevato dal ripostiglio; i primi colpi
raggiunsero la Ciobanu, quando costei era ancora sul giaciglio
(come comprova il reperto ematico degli schizzi sulla parete cui
il letto era accostato); non ostante la sventurata tentasse invano di sottrarsi colla fuga alla aggressione, il prevenuto reiterò i
colpi, attingendo la testa della donna almeno cinque volte e le

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Ricorso n. 44.119/2013 R.G.

* Udienza del 16 settembre 2014

cagionò trauma cranico commotivo, con grave frattura scomposta e sfondamento della teca cranica.

1.2 — Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a
quanto assume rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità la Corte territoriale ha osservato quanto appresso ricapitolato nei paragrafi che seguono da sub 1.3 a sub 1.

1.3 — Deve essere disattesa la mozione dell’appellante di esclusione delle parti civili costituite, tutti prossimi congiunti della
vittima, e, precisamente, Vasile e Trinca Ciobanu (genitori),
Vasile Vasile, Mariana e Madalina Ciobanu (fratelli).
Privo di pregio è l’assunto difensivo che le parti non avrebbero
dimostrato il rapporto di parentela colla vittima.
Nelle procure conferite a Vasile Vasile Ciobanu dagli altri congiunti, col ministero di notaio rumeno, i comparenti hanno reciprocamente attestato le rispettive relazioni di parentela.
Tanto soddisfa la dimostrazione della «legittimatio ad causam»
delle parti private. Mentre era onere dell’impuato — da costui
non adempiuto — offrire la prova del «difetto di titolarità» del
diritto al risarcimento.
Peraltro l’appellante ha riconosciuto, mediante «comportamento concludente», la qualità dei Ciobanu di prossimi congiunti
della vittima.
Gattuccio ha corrisposto loro, a titolo di risarcimento, la somma complessiva di 195.000 euro, contro rilascio di quietanza,
sottoscritta da Ciobanu Mariana e da Ciobanu Vasile Vasile, in
proprio e nella qualità di procuratore speciale dei genitori e
della sorella Madalina.

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Per le mortali ferite la Ciobanu decedette, senza mai riprendere
conoscenza, in diciassettesima giornata presso l’ospedale Villa
Sofia di Palermo, ove era stata ricoverata e sottoposta a due
interventi chirurgici.

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Ricorso n. 44.119/2013 R.G.

* Udienza del 16 settembre 2014

Il danno patito dalle parti civili risulta «ampiamente superiore all’importo»,
complessivamente corrisposto
dall’imputato, tenuto conto della «sommatoria» del danno biologico (patito dalla vittima, sopravvissuta alcuni giorni alle lesioni, con trasmissione, per successione ereditaria dalla de
cuius, del diritto al risarcimento relativo) e dei danni materiale e morale.
In difetto dell’integrale risarcimento del danno, per la insufficienza della somma erogata ai danneggiati dall’appellante, non
può essere riconosciuta la attenuante invocata.
1.5 — Inammissibili sono le ulteriori censure per il diniego delle
attenuanti della provocazione e del concorso del fatto doloso
della persona offesa.
Le relative richieste, proposte per la prima volta con i motivi
nuovi, sono affatto «disancorate» dai motivi principali di impugnazione.
1.5.1 — Peraltro, in punto di provocazione, la reazione verbale
della Ciobanu per l’improvviso ingresso dell’appellante nella
camera da letto o l’accenno della vittima ad alzarsi dal giaciglio non sono suscettibili di essere considerati come fatto ingiusto «nel senso di gesto sprezzante o gratuitamente offensivo» tale
da concretizzare, in rapporto colla reazione omicida, la postulata attenuante.
Né, tampoco, il fatto ingiusto può correlarsi alla preannunziata
decisione della badante di recedere dal rapporto di lavoro.
Conclusivamente il comportamento della Ciobanu rappresentò
mera occasione per la insorgenza della «reazione emotiva [del
Gattuccio] a base della condotta omicida».

1.5.2 — Non ricorre, infine, palesemente alcuno dei requisiti della attenuante del concorso del fatto doloso della vittima: rispetto alla condotta delittuosa il comportamento della vittima

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1.4 — Infondata è la censura dell’appellante per il diniego della
attenuante del risarcimento del danno.

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Ricorso n. 44.119/2013 R.G.

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Udienza del 16 settembre 2014

costituisce mero antecedente, difettando qualsiasi oggettiva relazione eziologica; e manca l’elemento psichico della volontà
dell’evento.

1.6 In ordine al trattamento sanzionatorio, la esclusione della
aggravante dei motivi futili, la considerazione della sofferenza
psicologica del Gattuccio, della condotta di lui susseguente al
reato e di quella processuale processuale, del sincero pentimento esternato, del parziale risarcimento, consigliano di ridurre la
pena base nella misura equa di ventidue anni di reclusione e di
applicare la massima riduzione per le circostanze attenuanti
generiche, ferma la finale diminuzione premiale per il rito abbreviato.
La gravità delle peculiari modalità del fatto e la intensità della
azione lesiva ostano al contenimento della sanzione nel minimo
edittale.
2. — L’imputato ha proposto ricorso per cassazione col ministero dei difensori di fiducia, avvocati Giovanni Di Benedetto e
Francesco Paolo Sanfilippo, mediante atto recante la data del
14 settembre 2013, depositato il 19 settembre 2013, col quale
ha sviluppato quattro motivi, dichiarando promiscuamente di
denunziare, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere b) ed e),
cod. proc. pen. inosservanza o erronea applicazione della legge
penale o di altre norme di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà
e manifesta illogicità della motivazione, ritenuta meramente
apparente.

2.1
Col primo motivo i difensori si dolgono della conferma
della condanna generica al risarcimento del danno, deducendo
di aver tempestivamente eccepito la carenza della legittimatio
ad causam delle parti civili e opponendo che costoro non avevano offerto la prova delle dedotte relazioni di parentela colla
vittima e, quindi, del danno subito; oppongono che non sono
condivisibili le considerazioni al riguardo della Corte territoriale la quale avrebbe limitato il proprio esame alla questione del—

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Udienza del 1 6 settembre 2014

2.2 — Col secondo motivo i difensori censurano il diniego della
attenuante del risarcimento, deducendo di aver corrisposto alle
parti civili la maggior somma di euro 204.500 (oltre gli euro
190.500, menzionati nella sentenza, anche un primo acconto di
euro 9.500 e il corrispettivo delle spese funebri, pari ad euro
4.500) e di aver tanto esposto con l’appello mediante specifico
motivo, ignorato dalla Corte territoriale.
2.3 — Col terzo motivo i difensori lamentano il mancato riconoscimento della attenuante della provocazione e del concorso
del fatto doloso della persona offesa
Deducono in proposito: le circostanze di fatto che sorreggono
la concessione delle attenuanti erano state dedotte con il mezzo
dell’appello principale per la esclusione della aggravante del
motivo futile; i giudici di merito non hanno dubitato della veridicità della versione del ricorrente il quale aveva riferito che
la Ciobanu «gridava come una ossessa» e si era avvicinata al letto della madre; l’imputato ha temuto per l’incolumità propria
e di quella della genitrice; il perito ha accertato lo stato «emotivo particolare, scaturito da un accumulo di tensione e di rabbia»;
secondo la giurisprudenza di legittimità ai fini della provocazione rilevano non solo le condotte antigiuridiche in senso
stretto, ma anche i comportamenti sconvenienti o inappropriati; la Corte territoriale ha valutato «in termini meramente giuridici la ‘ingiustizia’ della condotta della vittima»; anche il recesso dal lavoro della donna «diventava in quel momento fonte di
gravissimi disagi»; il giudici di merito hanno riduttivamente
considerato in termini di reazione meramente verbale il comportamento della vittima senza considerare le dichiarazioni del
Gattuccio.
2.4 Col quarto motivo i difensori si dolgono della dosimetria
della pena, inflitta in misura superiore al minimo edittale, censurando la omessa considerazione della incensuratezza del giu—

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la legittimazione attiva, trascurando il tema della prova del
danno, nel senso indicato.

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Udienza del 16 settembre 2014

dicabile, della sua personalità, della estraneità ad ambienti
criminali, dello stato emotivo e della richiesta di soccorsi.

3.1 — In ordine al capo relativo agli interessi civili esattamente
la Corte territoriale ha considerato che, mediante le reciproche
attestazioni delle rispettive relazioni di parentela con la vittima, rese al notaio in sede di conferimento della procura speciale a Vasile Vasile Ciobanu, le parti civili avevano offerto la
prova di essere prossimi congiunti della vittima e, pertanto, del
danno patito in dipendenza della morte di lei.
Peraltro la intervenuta corresponsione della somma, a titolo di
risarcimento, da parte del ricorrente a favore di Mariana Ciobanu e di Vasile Vasile Ciobanu — per costui, oltre che in proprio pure nella qualità di procuratore speciale degli altri congiunti, costituitisi parte civile — rendeva affatto pacifiche le
dedotte qualità, rispettivamente, di fratelli e di genitori di Florina Luminitia Ciobanu e, conseguentemente, di persone danneggiate, nonché al tempo stesso priva di pregio la postuma
contestazione contra facta concludentia del danno subito dalle
ridette parti private.
3.2 — Priva di pregio è la censura sul punto del diniego della attenuante del risarcimento del danno.
La insufficienza della somma erogata da Gattuccio (siccome
quantificata nella sentenza) rispetto al danno da risarcire, analizzato nelle sue componenti e valutato dalla Corte territoriale
di importo notevolmente superiore, comporta la ininfluenza del secondo motivo di ricorso, essendo palesemente irrilevante, ai fini del riconoscimento della attenuante del risarcimento, se il ricorrente avesse corrisposto ai danneggiati euro
204.500 piuttosto che 190.500.
3.3 — Destituita di fondamento è la doglianza pel diniego della
provocazione.

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3. — Il ricorso è infondato.

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3.4 — I residui motivi del ricorso sono manifestamente infondati.

3.4.1 — Non ricorre il vizio della violazione di legge:
—né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a
quo applicato una determinata disposizione in relazione
all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
—né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte
di assise di appello esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, né,
oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.

3.4.2 — Neppure ricorre vizio alcuno della motivazione.
Sui punti del diniego della attenuante del fatto doloso della
persona offesa e della dosimetria della pena (peraltro contenuta nel medio edittale) il giudice a quo ha dato conto adeguatamente — come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. —
delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione
congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente
contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. I, 5 maggio
1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo,
Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n.
229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del

Nella rimostranza verbale della vittima per l’ingresso del ricorrente nella camera da letto, quale che fosse il tono della voce
della giovane, non è ravvisabile alcun fatto ingiusto correlabile
in termini di provocazione alla azione omicida, per la patente,
macroscopica e assoluta sproporzione tra il supposto fatto ingiusto e la commissione del delitto di sangue.

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Udienza del 16 settembre 2014

4.4 — Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso, il 16 settembre 2014.

presente scrutinio di legittimità; laddove le deduzioni, le doglianze e i rilievi residui espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il
ricorso per cassazione, sono inammissibili a’ termini
dell’articolo 606, comma 3, cod. proc. pen.

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