Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4174 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4174 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CEPELE ERVIS N. IL 12/12/1986
YMERI HYSNI N. IL 11/08/1981
avverso la sentenza n. 1018/2012 TRIB.SEZ.DIST. di
MONSUMMANO TERME, del 26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 22/10/2013

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Con sentenza in data 26 ottobre 2012 il Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di
Monsummano Terme, applicava a Cepele Ervis e Ymeri Hysni, su richiesta delle parti, la pena di
mesi tre di reclusione ed euro 400,00 di multa ciascuno in ordine al reato di ricettazione, accertato
in Montecatini Terme il 9 agosto 2008, in continuazione con la sentenza del Tribunale di Pistoia in
data 9 gennaio 2009 riformata con sentenza della Corte di appello di Firenze in data 10 dicembre
2009, irrevocabile rll giugno 2010..

ricorsi per cassazione. Con i ricorsi si deduce la mancanza di motivazione in ordine al mancato
proscioglimento ai sensi dell’art.129 c.p.p..
I ricorsi sono generici e, comunque, manifestamente infondati atteso che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato al contenuto dell’accordo tra le parti e
dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p., facendo riferimento in
particolare alla comunicazione della notizia di reato, alle sommarie informazioni testimoniali, al
risultato della perquisizione. Siffatta motivazione, avuto riguardo alla speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente
adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità (Cass. Sez. un. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un. 27 settembre 1995, Serafino; Sez.
un. 25 novembre 1998, Messina). Del resto, qualora l’imputato si limiti a chiedere l’applicazione
della pena ex art. 444 c.p.p. senza dedurre alcun concreto elemento probatorio a sua discolpa
l’indagine sulla sussistenza di una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., se
negativamente risolta, non richiede uno specifico obbligo motivazionale sul punto (Cass. sez. I 27
gennaio 1999, Forte; sez. II 9 gennaio 1998 n.107, Riflettore).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e di ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo

Avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, separati e identici

profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.500,00 ciascuno.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013

TA

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