Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41734 del 18/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 41734 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

SENTENZA
sul ricorso

proposto dal

Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila,

avverso

l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila, in data
marzo

2014,

24

di annullamento del decreto di

sequestro preventivo del G.I.P. del Tribunale di
L’Aquila, in data 3 marzo 2014,
carico di

Piccinini Olivio,

nel procedimento a

nato a L’Aquila il

3.9.1951;
Visti gli atti,

l’ordinanza denunziata e il

ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta
dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Sentito il pubblico ministero in persona del

Data Udienza: 18/07/2014

sostituto procuratore

generale

dott.

Aurelio

Galasso, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;
Sentiti i difensori, avv.ti Rodolfo Ludovici e
Roberto Madama, che si riportano alla memoria

rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Tribunale di L’Aquila, con ordinanza in data 24
marzo 2014, annullava il decreto di sequestro
preventivo di beni immobili, emesso il 3 marzo 2014
dal G.I.P. dello stesso Tribunale nel procedimento
a carico di Piccinini Olivio in relazione ai reati
di cui agli artt. 110, 81 cpv., 640 bis e 61, n. 2
e n. 7, c.p. e 481, comma 2, c.p. Secondo la
contestazione, il Piccinini, nella propria qualità
di rappresentante legale della società Piccinini
Olivio & c. s.n.c., presentando domanda di
contributo alla Regione Abruzzo nell’ambito del
bando riguardante interventi per la riattivazione
delle attività produttive delle imprese, poneva in
essere artifici e raggiri che procuravano ingiusto
vantaggio alla sua società e tali da indurre in
errore la Regione Abruzzo che erogava indebitamente
alla medesima società un contributo pari ad euro

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depositata e chiedono l’inammissibilità o il

2.281.322,54 per un suo immobile concesso in
locazione a terzi.
Il Tribunale osservava che l’ipotesi di accusa
verte su uno dei presupposti per l’ammissione al
contributo (l’individuazione dell’immobile oggetto

per l’erogazione del saldo (data di riattivazione
dell’attività e incremento occupazionale). Con
riferimento al primo affermava che l’impresa ha di
fatto destinato gli aiuti in conformità
dell’intento normativo e ha documentato tale
effettiva destinazione; con riguardo al secondo,
rilevava che è incomprensibile la conclusione di
mancato rispetto della data di riattivazione,
mentre la rilevanza del dibattito sulla risoluzione
del rapporto di locazione sarebbe “inattingibile”.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila,
deducendo errore sull’applicazione ed
interpretazione di norme di legge, in particolare,
osservando che il contributo di cui si parla non
viene erogato per risarcire i titolari di piccole e
medie imprese dal danno subito dal sisma, ma ha lo
scopo essenziale e prioritario di creare le
condizioni necessarie per riavviare il ciclo

3

dell’intervento di ripristino) e sui presupposti

t.

economico interrotto e, in materia, i precetti
contenuti nel bando costituiscono norma speciale di
riferimento in ordine all’ammissione o meno al
contributo. Il P.M. ricorrente, dopo avere chiarito
la nozione di “unità locale” di impresa utilizzata

essere artifizi per far passare un immobile locato
a terzi quale “unità locale” dell’impresa ubicata
invece in altro immobile, che non aveva subito
danni strutturali dal sisma e che non aveva diritto
a contributi non avendo subito interruzioni di
attività e/o decremento occupazionale.
In data 3 luglio 2014 hanno depositato una memoria
i difensori di Piccinini, i quali osservano che
l’impresa svolge la sua articolata attività,
comprensiva anche della locazione di immobili e
centri commerciali, sicché tutti gli edifici di
proprietà risultano nei bilanci della società quali
beni strumentali destinati all’espletamento
dell’attività imprenditoriale dalla stessa svolta;
sostengono che il ricorso del P.M. si basa su una
ricostruzione dei fatti diversa da quella offerta
dal Tribunale, contestando la natura e la qualità
dell’immobile di cui si parla quale bene
strumentale, cioè destinato a formare il reddito

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nel bando, afferma che gli indagati hanno posto in

dell’attività imprenditoriale; in realtà la domanda
di contributi presentati dalla società coinvolgeva
sia la sede legale sia l’unità locale, per
molteplici voci di danno, delle quali alcune
riferite all’attività svolta nella sede ed altre

all’attività svolta in una delle unità locali, ed
anche per quanto concerne l’incremento
occupazionale la società avrebbe rispettato i
criteri fissati dal bando. Irrilevante sarebbe,
infine, la locazione dell’immobile interessato dal
contributo perché il presupposto del risarcimento è
esclusivamente la proprietà del bene.
MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso sono fondati e devono essere
accolti.
Occorre sottolineare che è bensì vero, secondo i
più recenti orientamenti giurisprudenziali, che il
giudice del riesame della misura cautelare reale,
nella valutazione del fumus commissi delicti quale
presupposto del sequestro preventivo, non può avere
riguardo alla sola astratta configurabilità del
reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e
coerente, delle concrete risultanze processuali e
dell’effettiva situazione emergente dagli elementi
forniti dalle parti (Sez. 3, n. 26197 del

5

ft

05/05/2010

dep. 09/07/2010, Bressan, Rv. 247694),

ma resta pur sempre fermo che la verifica delle
condizioni di legittimità della misura cautelare
reale da parte del tribunale del riesame non può
tradursi in anticipata decisione della questione di

sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto
di investigazione (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000 dep. 04/05/2000, Mariano, Rv. 215840) e che le
condizioni generali per l’applicabilità delle
misure cautelari personali, previste dall’art. 273
cod. proc. pen., non sono estensibili, per le loro
peculiarità, alle misure cautelari reali, essendo
preclusa per queste ultime, in sede di verifica
della legittimità del provvedimento di sequestro
preventivo, ogni valutazione sulla sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza a carico degli
indagati e sulla gravità degli stessi (Sez. 5, n.
18078 del 26/01/2010, De Stefani, Rv. 247134; Sez.
2, n. 5656 del 28/01/2014, P.M. in proc. Zagarrio,
Rv. 258279).
Ebbene l’ordinanza impugnata sconfina in modo
evidente nella valutazione del merito della
fondatezza dell’accusa, laddove fa riferimento ad
“indizi non esposti” e usa formule quali “dubbia

6

merito concernente la responsabilità della persona

rilevanza giuridica” o “inattingibilità” della
rilevanza del dibattito sulla risoluzione del
rapporto di locazione. Per di più, con tali formule
sintetiche e al limite della comprensibilità, la
stessa ordinanza incorre nell’ulteriore vizio di

della motivazione, come emerge all’evidenza dalla
complessità degli elementi sia di fatto che
giuridici che caratterizzano la fattispecie nel
caso in esame, quali risultano non solo dal ricorso
del P.M. ma anche dalla contrapposta memoria
difensiva.
Pertanto,

l’ordinanza

impugnata

deve

essere

annullata, con rinvio al Tribunale di L’Aquila, per
nuovo esame che faccia applicazione dei principi di
diritto sopra enunciati, con motivazione completa e
non apparente.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al
Tribunale di L’Aquila per nuovo esame
Così deciso in Roma, in camera di co siglio, il 18
luglio 2014.

violazione di legge consistente nell’apparenza

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