Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4173 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4173 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VELLINI SALVATORE N. IL 20/09/1964
avverso la sentenza n. 7942/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 22/10/2013

Con sentenza in data 28 maggio 2012 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza
emessa il 14 gennaio 2008 dal Tribunale di Noia con la quale Vellini Salvatore era stato dichiarato
colpevole dei reati di rapina e lesioni personali, commessi in San Sebastiano al Vesuvio il 28
gennaio 2007, ed era stato condannato, ritenuta la continuazione, con le circostanze attenuanti
generiche, alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed curo 800 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.

il vizio della motivazione, con travisamento della prova, quanto alla mancata qualificazione
giuridica come furto con strappo del fatto contestato come rapina, essendo stata l’azione
dell’imputato diretta all’impossessamento della borsa della persona offesa e non all’uso della
violenza alla persona.
Il ricorso è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato.
Il ricorrente riproduce gli argomenti prospettati nell’atto di appello, ai quali la Corte
territoriale ha dato adeguate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non
considera né specificatamente censura. Il giudice di appello per affermare l’infondatezza della tesi
difensiva circa la non corretta qualificazione giuridica del fatto contestato come rapina ha infatti
rilevato -con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente e sulla base
dell’attendibile ricostruzione delle persone offese, perfettamente compatibile con le lesioni
evidenziate nei referti medici- che la violenza si era estesa ben oltre ciò che era essenziale alla
sottrazione della borsa alle persone offese, strattonate con violenza dall’imputato che continuava a
tirare la borsa trattenuta dalle due donne. Il giudice di merito si è quindi adeguato al consolidato
orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale integra il reato di furto con strappo
la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la
persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la “res” sia particolarmente
aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il
soggetto attivo vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente alla normale
relazione fisica tra il possessore e la cosa sottratta (Cass. sez.II 11 novembre 2010 n.41464, P.;
sez.II 3 ottobre 2006 n.34206, Vaccaro).
Tale specifica e dettagliata motivazione il ricorrente non prende nemmeno in
considerazione, limitandosi a ribadire la tesi già esposta nei motivi di appello e confutata, con
diffuse e ragionevoli argomentazioni, nella sentenza impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,

Con il ricorso si deduce la violazione di legge, con riferimento agli artt.192 c.p.p. e 624, 628 c.p., e

alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000. sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000.00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013

il cons. est.

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