Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41727 del 02/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 41727 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NIANG MODOU N. IL 04/03/1962
avverso la sentenza n. 5154/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 16/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. got.a.w)o 6 s’az- 0 1
che ha concluso per a 4,, ce_e_62
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 02/07/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione a mezzo del difensore, NIANG MODOU avverso la sentenza della
Corte d’Appello di Bologna che in data 16.1.2014 ha confermato la sentenza del Tribunale
di Piacenza che il 31.10.2008 lo aveva condannato per violazione degli artt. 474 e 648
c. p.
Deduce il ricorrente:

estinzione del reato per prescrizione intervenuta il 30.6.2013 e quindi prima della

mancanza di motivazione in ordine all’entità della pena.

Il primo motivo è manifestamente infondato
Al ricorrente è stata contestata la recidiva specifica e reiterata.
Per il calcolo della prescrizione in base alla L. n. 251 del 2005, la concessione delle
attenuanti generiche non giova all’imputato in quanto l’art. 157 c.p., comma 3 vieta che
il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti ex art. 69 possa avere effetto ai fini che qui
interessano. Discende che tenuto conto del combinato disposto degli artt. 157 co 1 e 161
co 2 c.p.p. il reato di cui al capo 1) si prescrive in più di 10.0~41/4,1—
Il reato è stato commesso il 30.12.2005 e quindi non era prescritto alla data della
sentenza della Corte d’Appello e non è ancora prescritto.
Anche la doglianza in punto pena è manifestamente infondata. La specifica e dettagliata
motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di
gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, nel caso in esame invece è
stata fissata nei minimi edittali.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 da versare alla Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 2.7.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
ranco FI NDANESE

decisione d’appello.

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