Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4172 del 22/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4172 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

Data Udienza: 22/10/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STERLICCHIO ANTONIO N. IL 21/09/1982
avverso l’ordinanza n. 63/2012 TRIB. LIBERTA’ di LIVORNO, del
08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

(d»

Con ordinanza in data 8 novembre 2012 il Tribunale di Livorno rigettava l’appello proposto
da Sterlicchio Antonio avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Livorno con la quale era stata rigettata l’istanza di restituzione dell’autovettura AUDI A 4 targata
DS317NP, oggetto di sequestro nell’ambito del procedimento per truffa ai danni di Giovannelli
Nicola. Il Tribunale rilevava che lo Sterlicchio, che era stato trovato il 22 giugno 2012 nella
materiale disponibilità del veicolo, non era sottoposto ad indagini ed era persona allo stato

tutte le persone coinvolte nella truffa ed occorreva mantenere il sequestro per evitare la dispersione
del bene.
Avverso detta ordinanza lo Sterlicchio, nella qualità di persona estranea al procedimento
penale, ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore. Con il ricorso si deduce
l’inosservanza delle norme processuali, la violazione degli artt.240 cpv.c.pl ., 2699-2703 c.c., la
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorso è inammissibile perché proposto nell’interesse di persona estranea al
procedimento, quale terzo interessato, dal difensore che non risulta munito di procura speciale per
ricorrere in cassazione. All’atto di appello è allegato atto di nomina a difensore di fiducia con
contestuale procura speciale non valida per il ricorso per cassazione. Secondo la consolidata
giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione presentato dal difensore del
terzo interessato privo di procura speciale (cfr. tra le più recenti, Cass. sez.VI 7 febbraio 2013
n.22109, Calò).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in curo 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013
il cons. est.

apparentemente estranea al reato, ma che era necessario approfondire le indagini per individuare

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA