Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41706 del 22/06/2017

Penale Ord. Sez. 7 Num. 41706 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 30/04/2015 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 22/06/2017

Fatto e diritto

Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Caltanissetta ha rideterminato la pena
inflitta a A.A. in quella di euro 200,00 di multa per il reato di cui all’art. 348 cod. pen..

Con ricorso sottoscritto personalmente la A.A. denuncia vizio di violazione di legge in
mancanza di una condizione di procedibilità e per esercizio,da parte di un giudice, di poteri riservati
ai Consigli dell’Ordine professionali nonché inosservanza di norme stabilite a pena di nullità,
mancanza di motivazione, mancata assunzione di prova decisiva, incompatibilità del giudice di primo
grado con l’ufficio territoriale competente. Al ricorso è allegato una rimostranza della A.A. dirtta

Il ricorso è inammissibile per la evidente genericità dei motivi di ricorso che si risolvono in
un mero enunciato in assenza di un critico confronto con la sentenza impugnata.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente alla
rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che si
ritiene conforme a giustizia determinare in euro duemila.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 giugno 2017

Il Consigliere
Emilia Anna G

ten ore

Il Presidente
Giaco o Paoloni

alla Commissione per il gratuito patrocinio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA