Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4170 del 22/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4170 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COPPOLA DOMENICO N. IL 04/11/1991
avverso la sentenza n. 5491/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 22/10/2013

2

Con sentenza in data 18 ottobre 2012 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza
emessa il 27 marzo 2012 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la quale
Coppola Domenico era stato dichiarato colpevole dei reati di rapina aggravata e lesioni personali,
commessi in Cardito il 13 novembre 2010, ed era stato condannato, ritenuta la continuazione e con
la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro
1.500,00 di multa.

Con il ricorso si deduce la violazione di legge, in relazione all’art.192 c.p.p., in quanto la Corte
territoriale si sarebbe sottratta all’obbligo di analizzare – la qualità delle fonti indiziarie”.
Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico. Le censure sono infatti formulate in
modo stereotipato, senza riferimenti alla fattispecie concreta e senza alcun collegamento con i
passaggi della motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi in una serie di doglianze prive di
contenuto specifico che non consentono il controllo di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013
il cons. est.

Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA