Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4170 del 07/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 4170 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUCARELLI RAIMONDO N. IL 04/05/1975
avverso la sentenza n. 11161/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 07/10/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Eduardo Vittorio SCARDACCIONE, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso
Per il ricorrente, l’avv. Salvatore DIONESALVI ha concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in data 27 giugno 2012, ha
confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata – sez. distaccata di
Gragnano- con la quale Raimondo LUCARELLI era stato condannato alla pena di giustizia per i

settembre 2007).
2. Propone ricorso personalmente l’imputato deducendo i seguenti due motivi.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente rappresenta che in sede di appello aveva chiesto
l’annullamento della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 178 lett. c), in riferimento
all’art. 522, comma 1, lett. e) e f) cod. proc. pen., per l’assoluta illeggibilità della copia
notificata al difensore e all’imputato del decreto di citazione a giudizio di cui era stata rinnovata
la notifica perché il primo giudice si era ritenuto incompetente. La Corte territoriale aveva
disatteso il motivo di appello con una motivazione -secondo il ricorrente- contraddittoria ed
illogica, avendo rilevato la regolarità del primo decreto di citazione a giudizio, leggibile nelle
parti relative agli avvisi all’imputato e alla difesa.
2.2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per aver disatteso la richiesta di
riconoscimento delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.

1. La Corte territoriale ha motivato in maniera articolata ed esauriente sul motivo d’appello
proposto dal ricorrente per far valere la nullità della sentenza di primo grado in conseguenza
della asserita illeggibilità della copia del decreto di citazione a giudizio notificata dopo la
declaratoria di “incompetenza” della sezione distaccata dinanzi al quale era stata fatta la prima
citazione.
La Corte d’Appello ha corretamente ritenuto che non sia stato violato in alcun modo il diritto di
difesa, in “quanto l’asserita illeggibilità non riguarda il primo decreto di citazione innanzi al
giudice monocratico di Castellammare di Stabia per l’udienza del 29 maggio 2008, che, nella
copia notificata, risultava contenere in modo chiaro gli avvisi relativi alla facoltà di nominare un
difensore di fiducia e di richiedere riti alternativi”.
Come si evince dagli atti sia l’imputato che il suo difensore hanno ritualmente ricevuto la
notifica del decreto di citazione dinanzi alla sezione distaccata di Castellammare di Stabia e il
decreto successivamente loro notificato, dopo che il giudice ha rilevato la “competenza” della
sezione distaccata di Gragnano, riguarda, con evidenza, lo stesso procedimento per il quale era
già intervenuta regolare vocatio in ius, tenuto conto dell’assoluta identicità – per referenti

2

reati di lesioni aggravate e minaccia ai danni di Arcangelo Esposito (fatti commessi in data 13

giuridici, modali e temporali – dei reati contestati al LUCARELLI e riprodotti nell’avviso di
conclusione delle indagini presente nel fascicolo per il dibattimento.
La questione, inoltre, non risulta sollevata in primo grado, sicché è inammissibile la sua
proposizione sia in appello che in sede di legittimità, potendo configurarsi solo una nullità a
regime intermedio.
Peraltro, non va trascurato, al fine di valutare quanto infondatamente rilevato dal ricorrente,
che nel caso di specie non ricorre certamente una situazione di “incompetenza” del giudice
dinanzi al quale è stata fatta la prima citazione.

distaccate, sia di Tribunale che di Corte di appello, non possono essere considerate uffici
autonomi, ma costituiscono semplici articolazioni dell’unico ufficio da cui dipendono, sicché la
violazione dei criteri di attribuzione degli affari tra sede principale e sede distaccata o tra
sezioni distaccate non dà luogo a nullità (Sez. 1, n. 5209 del 11/01/2013 – dep. 01/02/2013,
Confl. comp. in proc. Liberato, Rv. 254510; Sez. 4, n. 4205 del 08/01/2013 – dep.
28/01/2013, Farina, Rv. 254355; Sez. 2, n. 27948 del 18/06/2008 – dep. 08/07/2008, Impalà,
Rv. 240697).
2. Con l’altro motivo il ricorrente ha censurato la mancata concessione delle attenuanti

generiche.
Il motivo è inammissibile, perché supportato solo da deduzioni in fatto.
Peraltro, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha negato la concessione delle attenuanti
generiche prendendo in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti o
rilevabili dagli atti, sebbene fosse sufficiente fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o
comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n.
28535 del 19/03/2014 – dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013
– dep. 31/05/2013, Viale e altro, Rv. 256201; Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013 – dep.
29/05/2013, Banic e altri, Rv. 256172).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014
Il consi liere estensore

Il Presidente

E’ infatti principio ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte che le sezioni

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA