Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 417 del 29/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 417 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUCCINO ROSARIO nato il 06/01/1975 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 30/11/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 29/09/2017

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha
rigettato l’appello proposto da Buccino Rosario avverso il provvedimento del
Magistrato di sorveglianza di Roma del 13/06/2016 di applicazione della misura
di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno.
Avverso tale ordinanza il Buccino, a mezzo del suo difensore, ricorre per
Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione

sicurezza della libertà vigilata, che erano stati valutati dal Magistrato di
sorveglianza di Roma con un percorso motivazionale contraddittorio e
manifestamente illogico nonostante la carenza del requisito dell’attualità della
pericolosità sociale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che
all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza
di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la
motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e 4i logicità, al punto da risultare meramente apparente o
assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice
di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano
talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere
oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. U, n. 25080 del
28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).
Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso,
pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua
singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura
giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita
valutazione det merito dei presupposti per l’adozione del provvedimento

-di

princ~ impugnato.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con motivazione congrua e priva di erronea applicazione della
legge penale e processuale, evidenziando in particolare che la pericolosità sociale
non poteva essere esclusa dall’acquisizione dello

status di collaboratore di

giustizia, alla luce dei precedenti penali, della pregressa perdurante latitanza in
un paese straniero e delle condotte idonee a porre a rischio il sito protetto.
2

alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di

A fronte di tale indicazione il ricorrente si limita a prospettare censure in
fatto, quali la frattura con l’ambiente criminale determinata dall’inizio del
percorso collaborativo e la ricollegabilità delle condotte idonee a porre a rischio
la riservatezza della località protetta a mera ingenuità.
Tali censure, inidonee a disarticolare le argomentazioni del Tribunale di
sorveglianza, costituiscono meri rilievi in fatto non proponibili in sede di
legittimità.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la

non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 29 settembre 2017.

Il Consigliere estensore
Ald EsposiQut
(

Il Presidente
Angela Tardio

conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA