Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 417 del 26/09/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 417 Anno 2013
Presidente: GALBIATI RUGGERO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ASTARITA FRANCESCO N. IL 10/05/1964
avverso la sentenza n. 49/2011 TRH3SEZ.DIST. di SORRENTO, del
28/02/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 26/09/2012

43208/2011
osserva

2. Il ricorso, così qualificata l’impugnazione trasmessa a questa Corte, è
inammissibile perche proposto dal difensore privo della necessaria qualifica di
avvocato abilitato al patrocinio presso la corte di Cassazione.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 (mille/00) a favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso il 26.9.2012

1.Francesco Astarita ha proposto appello nei confronti della sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata-Sorrento che lo ha condannato alla pena di
giustizia per il reato di guida senza patente, lamentando il mancato rispetto
dell’art. 420 ter cod.proc.pen.; il mancato rispetto del diritto alla prova; la
mancata concessione delle attenuanti generiche e sostenendo di aver
commesso il fatto in stato di necessità.

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