Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 417 del 17/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 417 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALOUMI ABDELHADI N. IL 26/04/1978
avverso la sentenza n. 400225/2012 TRIB.SEZ.DIST. di
PORTOGRUARO, del 25/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 17/09/2013

OSSERVA
Saloumi Abdelhadi ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444
cpp, dal Tribunale di Venezia-Sez. distaccata di Portogruaro, in data 25-9-12
, per il reato di cui all’art 73 DPR 309/90.
Il ricorrente deduce nullità del decreto di latitanza per carenza di indicazioni circa le
attività di ricerca esperite; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine

all’omessa applicazione dell’art 129 cpp , pur risultandone i presupposti dagli atti a
disposizione del giudice; illegittimità della condanna al pagamento delle spese
processuali.
In merito alla prima doglianza, occorre rilevare come l’applicazione della pena, a
norma dell ‘art 444 cpp , postuli la rinunzia a far valere qualunque eccezione di
nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento
ed al consenso ad essa prestato. Dunque l’accesso al rito ex art 444 cpp comporta
implicitamente la rinuncia a qualsivoglia eccezione di natura processuale ( Sez V 253-2010 n. 21287, rv 247539; Sez II 29-1-2008 n. 6383, rv 239449).
In ordine alla seconda doglianza , va rilevato come l’art 581 lett c) cpp richieda , a
pena di inammissibilità ex art 591 lett c ) cpp , l’indicazione specifica delle ragioni
di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta
nel caso di specie.
Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento
basata sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto, alla sua mancata
commissione da parte dell’imputato, all’insussistenza dell’elemento soggettivo,
alla presenza di cause di giustificazione, all’irrilevanza penale del fatto o, in genere

,

alla sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato . Né il ricorrente
indica in alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da
cui sarebbe stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità dell’ad 129
cpp .
Il terzo motivo è manifestamente infondato. L’ad 445 co 1 cpp stabilisce
testualmente che soltanto quando la pena detentiva irrogata non superi i due anni
, la sentenza ex art 444 cpp non comporta la condanna alle spese processuali

,

mentre, nel caso in disamina la pena irrogata è stata di anni 4 e mesi due di
reclusione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 17-9-13 .

favore della Cassa delle ammende

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