Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41687 del 28/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 41687 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FASCIANI NAZZARENO, nato il 13/01/1958
avverso l’ordinanza n. 1623/2014 TRIBUNALE LIBERTA’ di ROMA dei
01/07/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Antonio
Gialanella, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore avv. Paola Seminara, che ha
chiesto raccoglimento del ricorso.

Data Udienza: 28/10/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’I. luglio 2014 il Tribunale di Roma, costituito ai sensi
dell’art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello proposto da Fasciani
Nazzareno avverso l’ordinanza del 29 maggio 2014, con la quale il Tribunale di
Roma aveva rigettato la sua richiesta di revoca o di sostituzione della misura
cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione

pen. e 7 legge n. 203 del 1991 (capo H).
Il Tribunale, dopo avere ripercorso le argomentazioni svolte nell’ordinanza
impugnata, rilevava, a ragione della decisione, che:
– non poteva essere accolta la richiesta di sostituzione della misura in corso
con quella degli arresti domiciliari, avuto riguardo alla contestazione per reato
associativo addebitata all’appellante, alla previsione normativa dell’art. 275,
comma 3, cod. proc. pen., alla cui stregua era necessaria la prova della
insussistenza delle esigenze cautelari, e ai principi fissati dalla giurisprudenza di
questa Corte, quanto alla presunzione di adeguatezza della custodia in carcere ai
sensi della predetta norma e alla sua operatività non solo nel momento di
adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva, ma anche nelle
vicende successive attinenti alla permanenza delle esigenze cautelari;
– la verifica da operarsi atteneva pertanto solo al riscontro della sussistenza
di elementi, emergenti dalla documentazione prodotta dalla difesa, idonei a
escludere totalmente la sussistenza delle esigenze cautelari ovvero dei gravi
indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.;
– dagli atti prodotti erano desumibili solo dati di natura istruttoria relativi alla
contestazione del reato di estorsione (con riferimenti a pregressa condotta di
usura), di cui al capo H, mentre nessuna ragione di contestazione era stata
opposta con riguardo al contenuto della conversazione del 14 settembre 2012,
che l’indagato aveva intrattenuto con Cococcia Marco;
– in tale conversazione vi era il riferimento alla capacità dell’appellante di
rafforzare la sua richiesta di pagamento, evocando la forza intimidatrice
dell’associazione riconducibile alla famiglia di appartenenza, ed era da essa
emersa, per l’effetto, sul piano della gravità indiziarla, l’adesione del medesimo
all’associazione, la cui esistenza era stata confermata da questa Corte, con
sentenza del 15 gennaio 2014, nell’esame del ricorso di Fasciani Sabrina;
– non sussistevano, pertanto, elementi in grado di attestare la rescissione
dei legami dell’appellante con l’organizzazione criminosa o la radicale

2

alle imputazioni di cui all’art. 416-bis cod. peri. (capo D) e agli artt. 629 cod.

dissoluzione della stessa e, quindi, di escludere totalmente la sussistenza delle
esigenze cautelari.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, l’interessato Fasciani, che ne chiede l’annullamento sulla
base di unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante da atti del
processo.

rappresentata nell’atto di appello e deduce che dalla stessa è derivato un
chiarimento della sua posizione, il Tribunale ha dato una spiegazione illogica
della conversazione del 14 settembre 2012, ritenendo che nella prospettazione
da parte sua all’interlocutore Cocciola di un’attività punitiva in suo danno ad
opera di terzi dovesse ravvisarsi la sua responsabilità per il reato associativo
mafioso quale promotore.
Dalla lettura dell’intera conversazione, la cui trascrizione è stata operata a
mezzo perizia disposta dal Tribunale, risulta invece molto chiaramente che i
terzi, cui egli intendeva rivolgersi, erano le Forze dell’Ordine, attesa la sua
ripetuta affermazione che egli, all’arrivo dell’assegno, sarebbe andato dai
Carabinieri e denunciato il suo interlocutore per truffa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, che attiene al solo profilo della sussistenza del quadro indiziario
con riguardo al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., deve essere dichiarato
inammissibile per essere manifestamente infondate o non consentite le doglianze
che lo sostengono.

2. Deve premettersi in diritto che, in materia di misure cautelar’ personali,
questa Corte, secondo giurisprudenza consolidata, non ha alcun potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso
il peso probatorio degli indizi, né di verificare la rispondenza delle
argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni
processuali, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito
esclusivo del Giudice che ha applicato la misura o che ne ha valutato il
mantenimento o la modifica e del Tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità è, quindi, limitato -in relazione alla peculiare natura
del giudizio e ai limiti che a esso ineriscono, all’esame del contenuto dell’atto
impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che l’hanno

3

Secondo il ricorrente, che richiama l’attività dibattimentale e difensiva

determinato e dell’assenza d’illogicità evidente, ossia dell’adeguatezza e della
congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi
indiziari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. U, n. 11 del
22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del
22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500
del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 4, n. 26992 del
29/05/2013, dep. 20/06/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460), senza che

ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (Sez. U, n. 19
del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, De Lorenzo, in motivazione Rv. 199391, e,
tra le altre successive, Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998,
Martorana, Rv. 210019; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998,
Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000,
Alberti, Rv. 215331).

3. Tanto premesso, si osserva che l’ordinanza impugnata, con motivazione
congrua ai dati fattuali richiamati e logicamente articolata, ha posto in luce dopo aver correttamente illustrato pertinenti principi di diritto, indotti dall’appello
cautelare e afferenti ai provvedimenti adottabili in sede cautelare a fronte della
imputazione, tra le altre, per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.- la non
riscontrabilità di elementi, traibili dalla ripercorsa produzione difensiva, idonei a
escludere totalmente la sussistenza delle esigenze cautelari, ovvero dei gravi
indizi di colpevolezza in ordine al detto reato.
Al riguardo, il Tribunale ha coerentemente rappresentato, con
apprezzamenti di merito rientranti nel suo compito funzionale, che, mentre
l’indicata produzione ricomprendeva atti di natura istruttoria relativi alla ulteriore
contestazione estorsiva, assumeva rilievo il non contestato contenuto della
conversazione intercorsa tra l’appellante e Cococcia Marco, oggetto di
concordante trascrizione da parte del perito di ufficio e del consulente della
difesa; ha ragionevolmente rimarcato la capacità dell’appellante, evidenziata
dallo stralcio, testualmente riportato, della stessa, di evocare :in vista del
rafforzamento della richiesta di pagamento- la forza intimidatrice
dell’associazione mafiosa, già giudizialmente confermata nella sua esistenza sul
piano della gravità indiziaria quanto alla posizione di Fasciani Sabrina, e ha
logicamente ritenuto tali emergenze integranti gravi indizi di adesione
dell’appellante alla stessa associazione.

4

possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il

4. Le argomentazioni svolte, esenti da vizi logici e giuridici, resistono alle
doglianze del ricorrente, che, mentre del tutto infondatamente denuncia una
incorsa violazione di legge senza indicare le norme violate né opporre alcuna
alternativa interpretazione a quella che delle norme applicate ha operato il
Tribunale, sviluppa sostanziali e preclusi rilievi di merito nel reclamare,
dissentendo dall’analisi coerente con gli elementi disponibili, svolta con
l’ordinanza impugnata, e dalle ragioni della decisione, una diversa ricostruzione
del contenuto della conversazione, che ha allegato, e una diversa valutazione

sede di legittimità.

5. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto
del ricorso e in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione
dell’impugnazione- al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma che si determina nella misura ritenuta congrua di euro mille.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente
la Cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94, comma
1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al
Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att

cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

della rilevanza e concludenza dei dati da esso tratti, non consentite in questa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA