Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4168 del 07/10/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4168 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CAMPOBASSO
nei confronti di:
MACCHIAROLO ANTONIETTA N. IL 13/06/1969
avverso la sentenza n. 34/2011 GIUDICE DI PACE di TERMOLI, del
13/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 07/10/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Eduardo Vittorio SCARDACCIONE, ha
concluso chiedendo il rigetto.

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il giudice di pace di Ternnoli, in data 13 novembre 2012, ha
assolto Antonietta MACCHIAROLO dal reato di cui all’art. 581 cod. pen. perché il fatto non
sussiste.
L’imputata era stata tratta a giudizio per aver percosso Liliana Fantini, colpendola con un

2.

Propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso,

deducendo il vizio di motivazione nella parte in cui il giudice di pace ha affermato che “le
dichiarazioni della persona offesa sentita come teste non hanno confermato i fatti di cui al capo
di imputazione”. L’esame della persona offesa -secondo il ricorrente- non sarebbe stato fatto
sulle circostanze oggetto del capo di imputazione, non risultando dal verbale che sia stata
posta alcuna domanda in merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il Procuratore Generale presso la Corte territoriale si è limitato a censurare la sentenza con
valutazioni che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e senza individuare
vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi; ricostruzione e
valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di Cassazione (Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369,
De Vita, rv. 235507; Sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n.
37006, Piras, rv. 235508).
Peraltro, il ricorrente ha espresso doglianze in ordine alle modalità di esame della teste
persona offesa, sempre indicando circostanze di fatto che non sarebbero state oggetto d’esame
e, pertanto, non sindacabili in questa sede.
Tali censure non sono riconducibili neanche nel vizio di travisamento della prova, che -come è
noto- de ve essere desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del
processo, purché specificamente indicati dal ricorrente.
Il testo della sentenza impugnata non consente di ravvisare alcun errore idoneo a disarticolare
il ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza
dimostrativa del dato processuale, che il giudice ha ritenuto insufficiente a fondare una
statuizione di affermazione di responsabilità per il reato ascritto.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del P.G..
osì deciso in Roma, il 7 ottobre 2014
Il Presidente

bastone alla mano.

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