Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41676 del 11/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 41676 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso CORTE APPELLO di NAPOLI
nei confronti di:
VALENTE GIUSEPPE, nato il 12/07/1954
ROZZERA GIROLAMO, nato il 14/05/1962
avverso la sentenza n. 23/2011 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
del 21/12/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 11/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Eduardo
Scardaccione, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito per l’imputato Valente Giuseppe l’avv. Maria Eugenia
Mongini, in sostituzione dell’avv. Maria Carmela Guarino, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 11/11/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’8 ottobre 2010 la Corte di Assise di Santa Maria Capua
Vetere, tra le altre statuizioni e per quanto qui interessa, ha dichiarato Valente
Giuseppe e Rozzera Girolamo colpevoli, in concorso tra loro e con La Torre
Tiberio Francesco, coimputato nel giudizio di primo grado, e altri separatamente

1990, in danno di Beneduce Alberto e Miraglia Armando, e, previo
riconoscimento della diminuente di cui all’art. 8 legge n. 203 del 1991, ritenuta
tale da “annullare” -ai fini della determinazione della pena- le due circostanze
aggravanti (premeditazione e motivi abietti), che, ritenute sussistenti,
determinavano la previsione della pena dell’ergastolo, e con la concessione delle
attenuanti generiche, ritenute equivalenti con la residua circostanza aggravante
del numero delle persone (di cui all’art. 112, comma 1, n. 1, cod. pen.), ha
condannato ciascuno alla pena di anni quattordici di reclusione, oltre alle pene
accessorie.

2. La Corte di assise di appello di Napoli con sentenza del 20 dicembre 2013,
a seguito di appello degli imputati che avevano richiesto la valutazione di
prevalenza delle già concesse attenuanti generiche e la riduzione della pena, ha
rilevato che non era in contestazione l’affermazione di responsabilità degli
appellanti; ha ritenuto corretto l’espresso giudizio comparativo in termini di
equivalenza tra le concesse attenuanti generiche e le contestate aggravanti; ha
considerato inadeguata per eccesso la pena irrogata, evidenziando che, a norma
dell’art. 8 legge n. 203 del 1991, una volta ritenute equivalenti le attenuanti
generiche, la pena edittale prevista per il delitto di omicidio semplice poteva
essere diminuita da un terzo alla metà, e ha rideterminato la pena finale per
ciascun appellante in anni dodici di reclusione, riducendo da anni dodici ad anni
dieci e mesi otto di reclusione la pena base per il più grave omicidio in danno di
Beneduce Alberto.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
Generale presso la Corte di appello di Napoli, che ne chiede l’annullamento sulla
base di unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione della legge
penale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento
all’art. 8 legge n. 203 del 1991.
Secondo il Procuratore ricorrente, la Corte del gravame nel riformare quanto alla pena- la sentenza di primo grado, è incorsa in evidente errore di

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giudicati o defunti, del duplice omicidio, commesso in Sessa Aurunca 11 agosto

diritto per non avere tenuto conto del disposto del richiamato art. 8, che ha
introdotto un criterio speciale di diminuzione della pena, nel prevedere che la
pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni.
Nella specie, in forza di tale deroga alla disciplina del bilanciamento tra le
circostanze di cui all’art. 69 cod. pen., la pena dell’ergastolo, prevista per la
sussistenza delle aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti, era
sostituita obbligatoriamente dalla pena della reclusione negli indicati limiti, e la
pena di anni dodici di reclusione, costituente il minimo della pena irrogabile, non

soltanto equivalenti rispetto alla ulteriore aggravante del numero delle persone
concorrenti nel reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato

2. Le Sezioni unite di questa Corte hanno fissato il principio di diritto alla cui
stregua, qualora sia riconosciuta la circostanza attenuante a effetto speciale della
cosiddetta “dissociazione attuosa”, prevista dall’art. 8 di. 13 maggio 1991 n.
152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 e ricorrano altre circostanze
attenuanti in concorso con circostanze aggravanti, soggette al giudizio di
comparazione, va dapprima determinata la pena effettuando tale giudizio e
successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l’attenuante a
effetto speciale (Sez. U, n.10713 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Contaldo,
Rv. 245930), che non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze
(Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, citata, Rv. 245929).
2.1. Di tali condivisi principi la Corte di assise di appello ha fatto esatta
interpretazione e corretta applicazione, essendosi attenuta nel procedimento di
calcolo della pena alla sequenza delle operazioni che le Sezioni unite con la
predetta decisione hanno ritenuto, sotto concorrenti profili di ordine logico,
giuridico e sistematico e rispetto ad alternativa prospettabile opzione, in grado di
“coniugare premialità, personalizzazione del trattamento sanzionatorio e
proporzionalità del medesimo rispetto alla misura di lesività effettiva del fatto
costitutivo del reato”, e, quindi, di “impedire che dissociazione e contributo
investigativo elidano la concreta offensività del fatto” (Sez. U, n. 10713 del
25/02/2010, citata, in motivazione).
La Corte, invero, movendo dal rilievo che non era in contestazione
l’affermazione, ritenuta fondata, della responsabilità degli imputati, né era in
discussione la meritevolezza degli stessi, riconosciuta giustificata, quanto al
riconoscimento delle attenuanti generiche e al giudizio di equivalenza rispetto
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poteva essere ulteriormente ridotta in virtù delle attenuanti generiche, ritenute

alle aggravanti contestate, ha fondatamente ritenuto che, per effetto di tale
giudizio comparativo, la pena prevista per il delitto di omicidio semplice (da
ventuno a ventiquattro anni) poteva essere ridotta da un terzo alla metà e,
richiamati i criteri di riferimento fissati dall’art. 133 cod. pen., ha
ragionevolmente determinato la pena base per il grave delitto di omicidio in
danno di Beneduce Alberto in anni dieci e mesi sei di reclusione, che ha
aumentato, ex art. 81 cod. pen., per il delitto di omicidio in danno di Miraglia
Armando, alla pena finale di anni dodici di reclusione.

giudizio di comparazione delle circostanze diverse dall’attenuante a effetto
speciale della cosiddetta “dissociazione attuosa”, di cui al richiamato art. 8, fosse
preliminare e dovesse precedere l’applicazione di quest’ultima, che, per l’effetto,
supponeva che fosse in concreto stabilita la pena per il reato circostanziato.
Tale pena, essendo diversa dalla pena dell’ergastolo all’esito dell’operato
giudizio di comparazione tra le circostanze eterogenee, non imponeva
obbligatoriamente, e contrariamente a quanto dedotto dal Procuratore
ricorrente, l’applicazione in suo luogo della pena da dodici a venti anni di
reclusione, ma, coerentemente alla previsione normativa dello stesso art. 8, la
diminuzione della pena edittale prevista per il delitto di omicidio semplice da un
terzo alla metà, così come in concreto e logicamente operato.
Né il quantum della pena, conseguito a un congruo esercizio del suo potere
discrezionale da parte del Giudice di merito, è stato oggetto di alcuna specifica
critica.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Alla pronuncia di rigetto non segue la condanna del ricorrente, parte
pubblica, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2014

Il Consigliere estensore

2.2. In tal modo, si è implicitamente ma univocamente rimarcato che il

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