Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4167 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4167 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

Data Udienza: 22/10/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCARCELLI SALVATORE N. IL 13/05/1992
avverso la sentenza n. 5939/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

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Con sentenza in data 19 ottobre 2012 la Corte di appello di Napoli riformava la sentenza
emessa il 20 giugno 2012 dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli con la quale
Scarcelli Salvatore era stato dichiarato colpevole del reato di rapina aggravata, commesso in
Villaricca il 3 dicembre 2011, ed era stato condannato, con l’attenuante prevista dal’ . art.62 n.6 c.p.
equivalente alle contestate aggravanti e con la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di anni tre
di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, con la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai

900,00 di multa, revocando la pena accessoria.
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione. Con
il ricorso si deduce la violazione degli artt.628 e 133 c.p. in relazione alla non adeguata riduzione
della pena all’esito del giudizio di appello.
Con dichiarazione resa in data 8 luglio 2013 ai sensi dell’art.123 c.p.p. l’imputato ha
dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione.
L’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di
inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591co.1 lett.d) c.p.p..
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 500,00.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013
il cons. est.

pubblici uffici. La Corte territoriale riduceva la pena ad anni due, mesi otto di reclusione ed euro

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