Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4165 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4165 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GAUDINO VINCENZO N. IL 15/02/1990
VARCHETTA RAFFAELE N. IL 12/01/1981
avverso la sentenza n. 5840/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 22/10/2013

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Con sentenza in data 10 gennaio 2013 la Corte di appello di Napoli riformava la sentenza
emessa il 24 aprile 2012 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la quale
Varchetta Raffaele e Gaudino Vincenzo erano stati dichiarati colpevoli del reato di rapina
aggravata, commesso in Napoli il 21 dicembre 2011, ed erano stati condannati, con le circostanze
attenuanti generiche e per il Gaudino anche con l’attenuante prevista dall’art.62 n.6 c.p. giudicate
per entrambi prevalenti sulle aggravanti, alla pena dì anni due, mesi otto di reclusione ed euro
quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa e per il Gaudino ad anni due, mesi due di reclusione
ed euro800,00 di multa.
Avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore il Varchetta e
personalmente il Gaudino, ricorso per cassazione. Con il ricorso presentato nell’interesse del
Varchetta si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione quanto alla mancata
riduzione nel minimo edittale della pena e al mancato riconoscimento della sospensione
condizionale. Con il ricorso del Gaudino si deduce la mancata determinazione della pena nel
minimo edittale, e la mancata considerazione nel calcolo della pena da parte della Corte territoriale
dell’ulteriore circostanza attenuante riconosciuta al ricorrente (art.62 n.6 c.p.) al quale era stata
ridotta la pena della reclusione in misura inferiore, rispetto al coimputato, di appena due mesi.
I ricorsi sono inammissibili.
Quanto alla mancata riduzione della pena nel minimo edittale, doglianza comune ai
ricorrenti, la Corte osserva che nella motivazione della sentenza impugnata si fa riferimento non
solo alla gravità del fatto, ma anche alle “modalità comunque preoccupanti” di commissione
dell’azione criminosa. Del resto allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti
eccessivamente dai minimi edittali, l’obbligo motivazionale previsto dall’art.125 co.3 c.p.p. deve
infatti ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di
congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati
dall’art.133 c.p. (Cass. sez.VI 12 giugno 2008 n.35346, Bonarrigo; sez.III 29 maggio 2007 n.33773,
Ruggieri).
Le ulteriori doglianze sono del tutto generiche, non essendo stata evidenziata dal Gaudino la
ricorrenza delle condizioni di legge e dei presupposti concreti per il riconoscimento del beneficio
della sospensione condizionale della pena, che non risulta comunque essere stata oggetto
dell’appello, e risultando per il Varchetta effettuata l’ulteriore riduzione di pena per l’attenuante del
risarcimento del danno in misura determinata previa valutazione dei criteri indicati dall’art.133 c.p..
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei

800,00 di multa ciascuno. La Corte territoriale riduceva la pena per il Varchetta ad anni due, mesi

principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di
colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.000,00 ciascuno.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013

il cons. est.

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