Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41623 del 16/09/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41623 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

Data Udienza: 16/09/2015

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMEO DANILO PIETRO N. IL 28/04/1980
avverso la sentenza n. 7205/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

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Fatto e diritto

ROMEO DANILO PIETRO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando
quella di primo grado, l’ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 186 del
codice della strada ( fatto del 14.5.2015).

Con il ricorso si duole del diniego delle attenuanti generiche e la determinazione

condizionale della pena, motivati dalla Corte di merito valorizzando negativamente
l’entità dell’intossicazione da assunzione di alcool, la sussistenza di precedente specifico,
nonché lo stesso comportamento processuale, nell’assenza comunque di elementi
valutabili più favorevolmente.

Il ricorso è inammissibile, sia per la genericità ed assertività della doglianza, sia perché,
comunque, la doglianza è relativa all’esercizio di un potere attribuito al giudice di merito
[qui, quello relativo alla concessione/diniego delle generiche, alla determinazione del
trattamento sanzionatorio, principale ed accessorio], che questi ha esercitato in modo
giuridicamente corretto [in linea con il disposto dell’articolo 133 c.p.] e con adeguata
motivazione, nei termini suindicati.

Vale allora ricordare che la concessione o no delle circostanze attenuanti generiche
risponde ad una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio, positivo o negativo che
sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il
pensiero del decidente circa l’adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravità
effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese,
comunque, come oggetto di una “benevola concessione” da parte del giudice, né
l’applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro
concessione deve avvenire come riconoscimento dell’esistenza di elementi di segno
positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (Sezione VI, 28 ottobre 2010, Straface).

Lo stesso vale per la determinazione del trattamento sanzionatorio, principale ed
accessorio, su cui il giudice, in linea con quello di primo grado, si è satisfattivannente
soffermato.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

quantitativa della pena e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 16 settembre 2015

Il Consigliere estensore

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