Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4162 del 23/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4162 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI GREGORIO AGOSTINO MICHELE N. IL 17/08/1974
avverso la sentenza n. 6837/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
24/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore G nerale in persona de Do
che ha concluso per

e

/

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 23/09/2014

RITENUTO IN FATTO

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Di
Gregorio,deducendo:
violazione di legge e difetto di motivazione.
Evidenziava a riguardo che il giudice di appello aveva ritenuto impropriamente l’esistenza degli
elementi costitutivi del reato,ritenendosi,viceversa non dimostrata con certezza l’idoneità degli
atti a commettere il reato di furto.
Sul punto la difesa censurava la decisione,ove aveva valutato gli elementi di fatto,quali il
bagagliaio del veicolo,che appariva danneggiato;i1 ritrovamento di arnesi da scasso;i1
rinvenimento di una valigetta che conteneva oggetti che risultavano provento di altro furto
verificatosi nella stessa data.
Il ricorrente evidenziava,pertanto,che non era da escludere,che l’azione si fosse verificata in
quanto vi era rapporto di conoscenza tra l’imputato e chi era proprietario del veicolo.
Riteneva altresì irrilevante la coincidenza temporale tra il verificarsi del fatto ed altra condotta
furtiva.
Per tali motivi la difesa chiedeva l’annullamento dell’impugnata sentenza.
RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.
Invero è da osservare in primo luogo che secondo quanto è dato desumere dal testo del
provvedimento impugnato,la Corte territoriale ha reso adeguata motivazione,operando la
corretta applicazione della legge penale,nel riconoscimento della responsabilità del ricorrente
per tentativo di furto aggravato.
Va precisato che,nella specie,risulta contestato all’imputato di avere agito forzando il
bagagliaio del veicolo in sosta calandosi all’interno dello stesso;tale comportamento si è
ritenuto concretamente idoneo a realizzare l’impossessamento di beni esistenti nel veicolo,sulla
base delle dichiarazioni del teste che aveva notato il fatto,avendo visto il furgone dal quale era
sceso l’individuo che aveva aperto il bagagliaio della vettura in sosta,chinandosi all’interno del
veicolo.
La motivazione della sentenza rende conto con logiche argomentazioni della configurabilità di
atti concretamente idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto contestato,ed è
sul punto conforme ai canoni giurisprudenziali impartiti da questa
Corte(Sez.VI,21.5.2004,n.23706-Sez.VI,4-7-2008—Sez.I,24.5.2010,n.19511-per cui anche in
un’attività preparatoria può ravvisarsi l’ipotesi del tentativo,qualora sia idonea e diretta in
modo non equivoco alla consumazione del delitto;inn ogni caso ,l’idoneità degli atti deve
essere valutata con giudizio ex ante tenendo conto delle circostanze in cui opera l’agente e
delle modalità dell’azione,in modo da determinare l’adeguatezza causale e l’attitudine a creare
una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma
incriminatrice).
Al cospetto della esaustiva motivazione resa sul punto dal giudice di appello,i motivi di ricorso
si rivelano meramente generici,oltre che formulati in fatto,proponendo diversa interpretazione
degli elementi specificamente illustrati dal giudice di merito.
Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del gravame,ed il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali ,nonché al versamento della somma di euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende

Con sentenza in data 24.4.13 la Corte di Appello di Milano riformava la sentenza emessa dal
Giudice monocratico del Tribunale in data 29.6.12 -appellata dal PG nei confronti degli
imputati DI GREGORIO Agostino e RADICE Alfredo,assolti dal reato di tentato furto
aggravato(ascritto ai sensi degli arte.110-56-624-625 n.2 e 7 CP.per aver compiuto atti idonei
diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di beni contenuti nell’autovettura di Del Frate
Fulvia,forzando il bagagliaio del veicolo).
Per tale fatto la Corte aveva accolto l’appello del PG dichiarando gli imputati responsabili del
reato loro ascritto,condannando ciascuno alla pena di mesi quattro di reclusione €60 di multa.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Roma,deciso il 23 settembre 2014.

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