Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4162 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4162 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARONE LUMAGA FERNANDO N. IL 04/03/1965
avverso la sentenza n. 3868/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 22/10/2013

2

Con sentenza in data 4 ottobre 2012 la Corte di appello di Napoli riformava la sentenza
emessa il 5 marzo 2012 dal Tribunale di Napoli, con la quale Barone Lumaga Fernando era stato
dichiarato colpevole del reato di rapina impropria aggravata, commesso in Casoria il 5 marzo 2012,
ed era stato condannato, con la circostanza prevista dall’art.62 n.4 c.p. equivalente alle contestate
aggravanti e alla recidiva, alla pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto. tramite il difensore, ricorso per cassazione.

condotta dell’imputato, che era uscito per ultimo dalla pizzeria in cui i due complici avevano tentato
di compiere un furto nel locale e non aveva preso parte (a differenza degli altri due) al reato di
resistenza a pubblico ufficiale da cui era stato assolto, poteva ravvisarsi solo il tentato furto.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso è del tutto generico e, comunque, fondato su una diversa lettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito
ed è inammissibile in questa sede, essendo stato comunque l’obbligo di motivazione esaustivamente
soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica di tutti gli elementi offerti
dall’istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logicogiuridico, degli argomenti a sostegno dell’affermazione di responsabilità. Esula dai poteri della
Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa
integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30-4- 1997 n. 6402, Dessimone).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000.00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013
il cons. est.

Con il ricorso si deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in quanto nella

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