Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4161 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4161 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIOFFI VINCENZO N. IL 23/06/1986
avverso la sentenza n. 4768/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 22/10/2013

ZCon sentenza in data Il ottobre 2012 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza
emessa il 12 dicembre 2011 dal Tribunale di Napoli con la quale Cioffi Vincenzo era stato
dichiarato colpevole del reato di rapina aggravata, commesso in Napoli il 28 giugno 2010. ed era
stato condannato, con la circostanza attenuante prevista dall’art.62 n.6 c.p. ritenuta equivalente alle
aggravanti, alla pena di anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto. personalmente, ricorso per cassazione. Con

responsabilità sarebbe basata su indizi non gravi, né precisi. né concordanti, con particolare
riferimento all’elemento psicologico, e sarebbe erronea la qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico. Le censure sono infatti formulate in
modo stereotipato, senza riferimenti alla fattispecie concreta e senza alcun collegamento con i
passaggi della motivazione della sentenza impugnata. risolvendosi in una serie di doglianze prive di
contenuto specifico che non consentono il controllo di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000.00.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013
il cons. est.

il ricorso si deduce la manifesta illogicità della motivazione in quanto l’affermazione di

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