Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41607 del 16/09/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 41607 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIZZI DARIO N. IL 13/02/1972
avverso la sentenza n. 5351/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 16/09/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 17/2/2014, la Corte d’appello di Milano ha
confermato la condanna di Dario Gizzi alla pena di giustizia in relazione al rifiuto
penalmente rilevante di sottoporsi all’accertamento del proprio stato alcolemico,
ai sensi dell’art. 186, co. 7 c.d.s., commesso in Cerro Maggiore, il 16/8/2011.

2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
dolendosi della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale: 1)

giudizio in appello; 2) nell’omettere di rilevare l’incompetenza territoriale del
giudice di primo grado; 3) nell’omettere di rilevare la nullità del procedimento
relativo all’accertamento del tasso alcolemico dell’imputato, siccome non
preceduto dall’avviso della facoltà dell’indagato di farsi assistere da un difensore;
4) nel disporre indebitamente, ex art. 507 c.p.p., mezzi di prova testimoniali dai
quali l’organo dell’accusa era precedentemente decaduto; 5) nell’attestare la
responsabilità dell’imputato in assenza di validi mezzi di prova; contestualmente
invocando, il ricorrente, la sollevazione della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 186, co. 7, c.d.s. per violazione dell’art. 24 Cost., ovvero,
in via gradata, la sostituzione della pena inflitta con la misura del lavoro di
pubblica utilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Dev’essere, in primo luogo, evidenziata l’infondatezza manifesta delle
doglianze di ordine rituale sollevate dall’imputato (circa la nullità della citazione a
giudizio in appello; l’incompetenza del giudice di primo grado; la nullità del
procedimento relativo all’accertamento del tasso alcolemico dell’imputato e
l’assunzione officiosa di mezzi di prova), dovendo ritenersi del tutto valida la
notificazione della citazione dell’imputato per il giudizio d’appello, essendo stata
regolarmente tentata, detta notificazione, dapprima presso il domicilio eletto
dell’imputato (di via Trieste n. 17 in Fermo: cfr. la relazione di notificazione in
atti del 13/11/2013), e successivamente mediante consegna al difensore di
fiducia, ai sensi dell’art. 161, co. 4, c.p.p., stante l’attestazione dell’inidoneità di
detto domicilio fornita dall’ufficiale giudiziario notificante (cfr. la relazione di
notificazione cit.).
Del tutto correttamente, inoltre, la corte territoriale ha rilevato
l’insussistenza di alcuna questione di competenza nel rapporto tra sede centrale
e sede distaccata del medesimo Tribunale (cfr., da ultimo, Sez. 1, Sentenza n.
5209 del 11/01/2013, Rv. 254510), sottolineando – in coerenza

2

nell’omettere di rilevare la nullità della citazione del decreto di citazione a

all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità – come il giudice ben possa
esercitare il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova che
ritenga decisivi, previsto dall’art. 507 cod. proc. pen. (sempre nell’ambito delle
prospettazioni delle parti), anche con riferimento a quelle prove che le parti
avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto (cfr. Sez. Un., Sentenza n.
41281 del 17/10/2006, Rv. 234907).
Del tutto prive di fondamento devono infine ritenersi: 1) la questione
concernente la pretesa nullità del procedimento relativo all’accertamento del

dell’indagato di farsi assistere da un difensore (trattandosi, nella specie, del
diverso reato consistito nel rifiuto opposto dall’agente alla sottoposizione al
ridetto accertamento), nonché 2) l’eccezione relativa alla pretesa
incostituzionalità dell’art. 186, co. 7, c.d.s., apparendo con evidenza la
legittimità della collaborazione – d’intuibile ispirazione solidaristica – richiesta
dalla legge a ciascun consociato di prestarsi all’accertamento de quo, ai fini del
necessario contrasto al fenomeno illecito della circolazione automobilistica in
condizione di incapacità determinata dall’assunzione di alcolici.

4.

Quanto infine alla doglianza relativa alla prova della responsabilità

dell’imputato e alla pretesa erroneità della negazione della sostituzione della
pena inflitta con la misura dei lavori di pubblica utilità, osserva il collegio come,
con l’impugnazione proposta, il ricorrente si sia limitato a invocare in questa
sede un’inammissibile rinnovazione della valutazione attraverso la quale il
giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso
dall’ordinamento ai fini dell’accertamento della ridetta responsabilità per il rifiuto
contestato: accertamento emerso icto ()cui/ a fronte della contraria richiesta degli
organi operanti.
Quanto all’invocata sostituzione della pena inflitta con la misura dei lavori di
pubblica utilità è appena il caso di rilevarne l’inammissibilità della relativa
richiesta per la prima volta in questa sede, avendo l’imputato trascurato di
avanzarne la corrispondente istanza in sede di merito.

5. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della cassa delle ammende.

3

tasso alcolemico dell’imputato, siccome non preceduto dall’avviso della facoltà

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16/9/2015

Il Consigliere est.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA