Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4160 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4160 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

Data Udienza: 22/10/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERNARDO FELICE N. IL 24/03/1978
avverso la sentenza n. 6413/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/11/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

pi.

Con sentenza in data 9 novembre 2010 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza
emessa il 21 febbraio 2007 dal Tribunale di Benevento, con la quale Bernardo Felice era stato
dichiarato colpevole del reato di truffa aggravata (artt.640, 61 n.11 c.p.). commesso in Benevento il
2 novembre 2004, ed era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di
multa.
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.

motivazione al ritenuto concorso nel reato di truffa del ricorrente il quale era stato riconosciuto
dalla persona offesa come uno di coloro che avevano noleggiato la pala meccanica, ottenendone la
consegna senza poi pagare alcunché come corrispettivo e senza restituire il mezzo, nonostante il
contratto di noleggio fosse stato sottoscritto dal coimputato Santella il quale aveva condotto le
trattative.
Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico e, comunque, fondato su una diversa
lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito
esclusivo del giudice di merito ed è inammissibile in questa sede, essendo stato comunque l’obbligo
di motivazione esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica di tutti
gli elementi offerti dall’istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il
profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell’affermazione di responsabilità. Esula dai
poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa
integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30-4- 1997 n. 6402, Dessimone).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000.00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013
il cons. est.

Con il ricorso si deduce la violazione di legge e la contraddittorietà o manifesta illogicità della

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