Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4160 del 18/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4160 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VISCUSI ANTONIETTA N. IL 21/10/1950
avverso la sentenza n. 4/2005 TRIB.SEZ.DIST. di SANLURI, del
10/02/2006
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/09/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona de D t
p iQ120alf
che ha concluso per 7 i

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 18/09/2014

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 10.2.2006 il Giudice monocratico del Tribunale di Cagliari-Sez. di Sanluriconfermava la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Serramanna in data 17-52005,appellata da VISCUSI Antonietta,dichiarata responsabile dei reati di cui agli artt.594-612
CP.(per avere offeso l’onore e il decoro di Fadda Marzia,con epiteto ingiurioso,ed aver
minacciato la predetta con la frase”me la paghi”(acc.in data 15.6.2002)-

persona offesa aveva iniziato attività lavorativa,come dipendente in provaL’imputata si era recata sul posto,apostrofando la predetta persona offesa,verso la quale si
riteneva che avesse rancore,poiché la Fadda aveva reso una deposizione testimoniale in un
procedimento a carico dell’imputata(che tuttavia era stata assolta)L’accusa risultava provata dalla deposizione della persona offesa e da altre testimonianze .
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1-violazione di legge inerente all’art.187 e 192 co.2 CPP.,evidenziando che il giudice di appello
aveva ritenuto attendibile la persona offesa senza tener conto della rivalità esistente con
l’imputata.
Inoltre rilevava che era stato violato l’art.187 CPP che impone il criterio della pertinenza nella
valutazione delle prove.
A riguardo rilevava che era stato smentito il movente che avrebbe indotto l’imputata ad
assumere la condotta offensiva e minacciosa verso la persona offesa.
Censurava la valutazione di attendibilità dei testi escussi,rilevando che le loro deposizioni erano
state difformi da quelle rese alla PG.
Rilevava altresì che il giudice di appello aveva ritenuto attendibile la persona offesa,valutando
la circostanza che l’imputata si era recata presso il negozio(supermercato) nel quale per la
prima volta la persona offesa prestava attività lavorativa.
Tuttavia il ricorrente rilevava la illogicità della motivazione„dal momento che era stata
attribuita rilevanza ad una deposizione testimoniale resa da persona che non aveva percepito
le offese.
In base a tali rilievi la difesa censurava la valutazione di attendibilità della persona offesa e dei
testi,e concludeva chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza-

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile .
Invero secondo quanto è dato desumere dal testo del provvedimento impugnato,il giudice di
appelloha reso congrua motivazione in ordine alle risultanze processuali dalle quali era emersa
la prova del fatto contestato.

Nella specie dalla sentenza si desume che l’episodio si era verificato in un negozio,ove la

Infatti si era evidenziata ,l’esistenza di dichiarazioni della persona offesa,ritenute attendibili,in
quanto dotate di riscontri nelle ulteriori deposizioni dibattimentali.
Va precisato che,ai fini della corretta applicazione dell’art. 192 CPPP.,secondo i canoni
giurisprudenziali impartiti da questa Corte(v. Sez. Sez. IV,9 aprile 2004,n.16860-RV227901),le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa,anche se costituita parte civile-da
valutare con opportuna cautela e da sottoporre ad un’indagine accurata circa i profili di
attendibilità oggettivi e soggettivi-possono tuttavia essere assunte ,anche da sole,come fonte
di prova>

attendibilità della persona offesa,ha precisato che dalle deposizioni dei testi era emerso il
riscontro del fatto contestato,indicando gli elementi riferiti dai testi stessi.
Ampiamente motivata è dunque la valutazione della attendibilità soggettiva ed oggettiva della
persona offesa ,posta in relazione alle risultanze dibattimentaliAl cospetto di logica ed esauriente motivazione resa dai giudici di merito,le deduzioni difensive
contenute nei motivi di ricorso in precedenza esposti si rivelano meramente ripetitive e
manifestamente infondate.
Deve pertanto essere dichiarata l’inammissibilità del gravame,a cui consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali,e della somma di euro 1000,00 a favore della
Cassa delle Ammende.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Roma,deciso il 18 settembre 2014.

Il Consigliere relatore

Orbene,nella specie,i1 giudice dell’impugnazione,nello specificare le ragioni del giudizio di

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