Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 416 del 17/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 416 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VIRZI’ DOMENICO N. IL 20/07/1972
avverso la sentenza n. 1017/2013 TRIBUNALE di PALERMO, del
26/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 17/09/2013

OSSERVA
Virzi Domenico ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444 cpp,
dal Tribunale di Palermo, in data 26-2-13, per il reato di cui all’art 385 cp ,
commesso in Palermo il 25-2-13.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’aumento

Occorre osservare come il giudice abbia statuito conformemente all’accordo delle
parti , applicando la pena richiesta dallo stesso imputato , che contemplava anche
l’aumento di pena per la recidiva, onde la censura è manifestamente infondata.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Consegue alla dichiarazione di
inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1500 , determinata in considerazione della natura del
provvedimento impugnato , in favore della Cassa delle ammende

PQM
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle
ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 17-9-13

Il

Il P

di pena per la recidiva.

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