Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41591 del 16/09/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 41591 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAVIOLI FILIPPO N. IL 21/02/1972
avverso la sentenza n. 2997/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
03/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 16/09/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 3/4/2014, la corte d’appello di Venezia, ridotta
la pena inflitta a carico dell’imputato (a seguito della concessione delle
circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all’aggravante contestata),
ha confermato la condanna di Filippo Savioli in relazione al reato di guida in stato
di ebbrezza alcolica, commesso in Piove di Sacco, il 7/3/2011.

2.

Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione

giudici del merito riscontrato lo stato di ebbrezza dell’imputato sulla base delle
risultanze delle apparecchiature in dotazione alle forze di polizia (c.d. ‘alcoltest’),
senza alcuna certezza in ordine alla relativa oggettiva affidabilità scientifica (con
particolare riguardo alla compatibilità della temperatura in atto al momento del
controllo con quella raccomandata per l’uso dell’apparecchio).
Sotto altro profilo, il ricorrente si duole dell’erronea interpretazione, da parte
dei giudici di merito, delle dichiarazioni a discarico resa dal teste Dante Vittorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Secondo il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, in tema
di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo costituisce
onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria alle risultanze di
detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento
utilizzato, oppure l’utilizzazione di un’errata metodologia nell’esecuzione del test
(Cass., Sez. 4, n. 42084/2011, Rv. 251117; Cass., Sez. 4, n. 17463/2011, Rv.
250324).
Nel caso di specie, l’odierno ricorrente, lungi dal contestare la sussistenza di
vizi dello strumento utilizzato, ovvero il ricorso a un’errata metodologia
nell’esecuzione della prova, ha evidenziato la radicale inattendibilità del test
alcolimetrico in sé considerato, in ragione dell’inaffidabilità scientifica del metodo
connesso all’utilizzazione delle apparecchiature poste in dotazione alle forze
dell’ordine, anche in relazione alla compatibilità della temperatura in atto al
momento del controllo con quella raccomandata per l’uso dell’apparecchio.
Sul punto, rileva la corte come l’indicazione in sede normativa del metodo
scientifico di rilevazione del tasso alcolemico attraverso il ricorso al c.d. alcoltest
(cfr. artt. 379 reg. att. c.d.s. e 186 c.d.s.), lungi dal preludere all’imposizione
autoritativa del vigore di una prova legale, si giustifichi in relazione alla necessità
di dotare il giudice (chiamato all’esecuzione di un accertamento sovente
caratterizzato da difficile determinabilità, ove condotto sulla base di elementari

2

l’imputato, censurando la decisione impugnata per vizio di motivazione, avendo i

massime di esperienza) di indici di valutazione caratterizzati dal minor grado
possibile di soggettività o arbitrarietà; finalità nella specie ragionevolmente
perseguibile attraverso il ricorso alla traduzione di saperi scientifici consolidati in
forme di strumentazione tecnologica, idonee a fornire chiavi d’interpretazione di
dati obiettivi pertinenti alla persona (qual è l’aria alveolare espirata sottoposta
ad analisi chimica) positivamente fondate e capaci di rendere il risultato
perseguito (quale la determinazione del tasso di concentrazione alcolica nel
sangue) sulla base di un ragionamento esplicativo coerente e scandito in forza di

Tali premesse, naturalmente, non escludono che il soggetto sottoposto a
esame conservi la piena facoltà di evidenziare gli elementi specifici e le peculiari
caratteristiche soggettive e/o oggettive concretamente idonee a revocare in
dubbio il risultato conseguito mediante l’esecuzione del test, attraverso l’analitica
individuazione delle ragioni che hanno provocato un risultato in ipotesi destinato
a tradire l’obiettiva realtà delle cose (ad es., in termini di qualità personali
specifiche o in relazione alla particolarità delle modalità esecutive della prova
concretamente idonee a distorcere o invalidare il corso dell’accertamento).
Ciò posto, rileva la corte come, nei termini riferiti in ricorso, le censure
rivolte nei confronti della sentenza impugnata appaiono irrimediabilmente minate
da evidente aspecificità, essendosi il ricorrente limitato a un’astratta disamina
delle caratteristiche scientifiche del metodo connesso all’utilizzazione delle
apparecchiature

de quibus,

illustrandone gli asseriti limiti, senza tuttavia

procedere a un’individualizzazione (o `concretizzazioneg del ragionamento
seguito con specifico riguardo al caso di specie, in relazione al quale nessun
elemento obiettivo è stato evidenziato o fornito in misura tale da giustificare la
conclusione (eventualmente foriera di un ragionevole dubbio sulla responsabilità
dell’imputato) dell’effettiva erroneità dell’accertamento conseguito mediante la
sottoposizione della ricorrente all’alcoltest nell’occasione de qua.
Sulla base di tali premesse, deve pertanto ritenersi pienamente corretta in
diritto (oltre che logicamente e adeguatamente motivata in chiave
argomentativa) la decisione del giudice d’appello, nella parte in cui – in difetto di
alcuna prova in ordine ad eventuali anomalie di funzionamento o di vizi
dell’apparecchiatura nella specie utilizzata – ha confermato come l’accertamento
del tasso alcolemico effettuato mediante l’esecuzione dell’alcoltest sulla persona
dell’imputato abbia rappresentato un elemento di prova sufficiente al fine di
ritenere integrata la fattispecie contestata a suo carico.

4. Quanto alle censure sollevate dall’imputato in relazione alla valutazione
delle dichiarazioni testimoniali operata dal giudice a quo, osserva il collegio come

leggi dotate di comprovata qualificazione scientifica.

l’odierno ricorrente si sia unicamente limitato alla mera prospettazione di
semplici criteri d’interpretazione e valutazione delle deposizioni contestate in
modo difforme rispetto alle scelte interpretative e valutative adottate dal giudice
d’appello.
Sul punto, varrà richiamare il costante insegnamento di questa corte di
cassazione, ai sensi del quale deve ritenersi non sindacabile, in sede di
legittimità, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla
rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o circa la

eventuali vizi di congruità e logicità della motivazione, in questa sede in nessun
modo riscontrabili, avendo la corte territoriale congruamente elaborato il
complesso degli elementi di prova dichiarativa assunti, sulla base di un
ragionamento probatorio coerentemente ricostruito e del tutto lineare in termini
logici, oltre che pienamente fedele al contenuto delle risultanze acquisite (Cass.,
Sez. 2, n. 20806/2011, Rv. 250362; Cass., Sez. 4, n. 8090/1981, Rv. 150282).

5. Alla dichiarazioni d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16/9/2015

Il Consigliere est.

scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti, salvo il controllo su

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA