Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41585 del 10/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41585 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARINO ANTONINO N. IL 12/04/1988
avverso la sentenza n. 2514/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 25/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
Data Udienza: 10/06/2014
Motivi della decisione
Marino Antonino ricorre avverso la sentenza, in data 25 novembre
2013, della Corte d’appello di Palermo, con cui è stato condannato per il
reato di tentata rapina aggravata, e chiedendone l’annullamento, si duole
della valutazione operata dai giudici di merito per la quantificazione
della pena inflitta.
Osserva il collegio che il ricorso è manifestamente infondato:
nella sentenza risultano affrontate le questioni dedotte nel ricorso e
Peraltro, ritiene il collegio che nel ricorso
per cassazione
contro la sentenza di appello non può essere riproposta – ferma restando
la sua deducibilità o rilevabilità “ex officio” in ogni stato e grado
del procedimento – una questione che aveva formato oggetto di uno dei
motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera
esaustiva, senza errori logico – giuridici, come è avvenuto nel caso di
specie. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette
questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere
dichiarata
inammissibile a norma dell’art. 606, terzo comma, ultima
parte, cod. proc. pen.”.
( Cass. pen., sez 6, 25.1.94, Paolicelli,
197748).
Il ricorso è inoltre privo della specificità, prescritta dall’art.
581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle
motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da
illogicità manifeste;
Questa corte ha stabilito che “La
mancanza
nell’atto
di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen.
– compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre,
quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere
una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità”. (Cass.
pen., sez l, 22.4.97, Pace, 207648), visto il puntuale riferimento alla
gravità, seppur relativa, dei fatti commessi;
Va dichiarata, pertanto l’inammissibilità del ricorso cui consegue,
per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000;
che peraltro erano già state proposte in appello.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di Euro
1000 in favo te della Cassa delle ammende.
Il Consi
o 2014
re estensore
Giovanni i tallevi
Presidente
ro Carmenini
Roma, 10 g