Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41582 del 07/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41582 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEMBA SYLLA N. IL 03/12/1955
avverso la sentenza n. 12569/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 07/07/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (che ne ha
confermato la condanna per il reato di ricettazione ascrittogli, riducendo la pena
ritenuta di giustizia dal primo giudice per effetto della declaratoria di estinzione
per prescrizione dell’altro reato ascrittogli), lamentando violazione di legge e
vizio di motivazione quanto alla grossolanità del falso accertato, che farebbe
venir meno il reato presupposto, invocando altresì l’intervenuta prescrizione
della ricettazione in considerazione dell’incertezza della data del commesso

All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso
come da dispositivo in atti.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di
specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno
pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV,
sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez.
VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi
con i quali la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette,
nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi
rilevabili in questa sede – ha motivato l’affermazione di responsabilità
valorizzando l’accertata disponibilità delle numerose borse con marchi e/o segni
distintivi contraffatti di cui all’imputazione. In tal modo, la Corte di appello si è
correttamente conformata – quanto alla qualificazione giuridica dei fatti
accertati – al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo,
Sez. V, sentenza n. 5260 dell’Il dicembre 2013, dep. 3 febbraio 2014, CED
Cass. n. 258722), per la quale integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la
detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che
abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che
l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera
determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento
dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e
i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare
del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione
non occorre la realizzazione dell’inganno non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato
impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita
siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

reato.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 7 luglio 2015

Il Presidente

Il Com onente estensore

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