Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4157 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4157 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAMBERTI GIOVANNI N. IL 19/11/1963
avverso la sentenza n. 617/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 22/10/2013

Con sentenza in data 20 novembre 2012 la Corte di appello di Salerno confermava la
sentenza emessa il 25 settembre 2008 dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava dei
Tirreni, con la quale Lamberti Giovanni era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione,
accertato in Cava dei Tirreni il 14 settembre 2001, ed era stato condannato alla pena di anni due,
mesi due di reclusione ed euro 800,00 di multa.
Avverso detta sentenza, con atto depositato in data 26 novembre 2012, l’imputato ha

motivi.
Non risulta che siano stati depositati, successivamente alla dichiarazione fatta personalmente
dall’imputato, i motivi d’impugnazione. La mancata presentazione dei motivi determina ai sensi
degli artt.581 lett.c-591 co.1 lett.c c.p.p. l’inammissibilità del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000. sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.000.00.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013
il cons. est.

dichiarato personalmente di proporre ricorso per cassazione riservandosi la presentazione dei

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