Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41569 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41569 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ISKNDAER DAWJ N. IL 01/07/1981
avverso la sentenza n. 500/2013 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
16/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 10/06/2014

i

Motivi della decisione
Iskndaer Dawj ricorre avverso la sentenza, in data 16 luglio 2013,
della Corte d’appello di Perugia, con cui è stato condannato per il reato
di tentata rapina aggravata e altro, e chiedendone l’annullamento, si
duole dell’illogicità della motivazione relativa alla qualificazione
giuridica del fatto come tentata rapina azichè come tentato furto.
Osserva il collegio che il ricorso è manifestamente infondato:
nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel

Peraltro, ritiene il collegio che nel ricorso

per cassazione

contro la sentenza di appello non può essere riproposta – ferma restando
la sua deducibilità o rilevabilità “ex officio” in ogni stato e grado
del procedimento – una questione che aveva formato oggetto di uno dei
motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera
esaustiva, senza errori logico – giuridici, come è avvenuto nel caso di
specie (si veda il rifermento alle circostanze che hanno portato alal
qualificazione del fatto come tentata rapina in ragione delle lesioni
sopportate dalla parte offesa al momento della sottrazione della
collana). Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette
questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere
dichiarata

inammissibile a norma dell’art. 606, terzo comma, ultima

parte, cod. proc. pen.”.

( Cass. pen., sez 6, 25.1.94, Paolicelli,

197748).
Va dichiarata, pertanto l’inammissibilità del ricorso cui
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro
1000;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di Euro
1000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 10 giu.

2014

ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello.

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