Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41566 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41566 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VASSALLO NICOLA N. IL 02/10/1974
avverso la sentenza n. 5979/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 10/06/2014

Considerato che:
Vassallo Nicola ricorre avverso la sentenza, in data 12 ottobre
2012, della Corte d’appello di Napoli, con cui è stata confermata la
condanna per il reato di tentata estorsione e altro , e, chiedendone
l’annullamento, osserva che, è carente la motivazione in relazione alla
ritenuta sussistenza di elementi in base ai quali affermare la sua
responsabilità;
il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581,

motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da
illogicità, visto il corretto riferimento alla deposizione testimoniale
della parte e alle plurime minacce ricevute dalla stessa.
questa corte ha stabilito che “La

mancanza

nell’atto

di

impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen.
– compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre,
quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere
una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità”. (Cass.
pen., sez l, 22.4.97, Pace, 207648), evidente per quanto riguarda la
censura relativa alla dosimetria della pena.
In ogni caso nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni
di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice
d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame
degli argomenti difensivi attualmente riproposti;
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai
principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come
nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina,
214794);
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro
1000;

lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa
delle ammende.

Roma, 10 g gno 2014

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