Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41564 del 07/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41564 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTALVAN ORDONEZ PEDRO PABLO N. IL 27/09/1986
avverso la sentenza n. 1638/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
03/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 07/07/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (che ne ha confermato la
condanna per i reati ascrittigli alla pena ritenuta di giustizia), lamentando violazione di legge
quanto al diniego delle attenuanti generiche ed all’asserita eccessiva severità del trattamento
sanzionatorio.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità

Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte
le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello
e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n.
221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la
Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e
non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato le
contestate statuizioni valorizzando l’assenza di elementi sintomatici della necessaria
meritevolezza ed i plurimi precedenti penali (anche specifici), oltre al carattere necessitato
(dall’intervenuto arresto in flagranza) delle ammissioni rese, nonché la forte determinazione
al crimine palesata attraverso le modalità della condotta (caratterizzata dall’impiego di decisa
violenza in danno dei CC che lo inseguivano).
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 7 luglio 2015
Il Comp nente estensore

Il Presidente

degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.

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