Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41551 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41551 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JANKOVIC DRAGANA N. IL 22/06/1989
avverso la sentenza n. 1709/2013 TRIBUNALE di LATINA, del
18/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 10/06/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Latina ha applicato
all’imputata DRAGANA JANKOVIC, a norma degli artt. 444 ss. c.p.p., su
richiesta dell’imputata e con il consenso del P.M., in ordine al reati ascrittile,
unificati dal vincolo della continuazione, la pena di anni uno di reclusione ed
euro 600 di multa.

L’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione delgi

Il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità (in
difetto dell’indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o
mal considerati), e, comunque, manifestamente infondato, atteso che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è adeguato all’accordo intervenuto tra le
parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che
ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza
della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati (in essi incluse le
ritenute e correttamente comparate circostanze concorrenti), dall’altro
motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle
stesse parti proposto.

Tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove
e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione
implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura
dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della
pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai
parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata
giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo
1992, Di Benedetto, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995,
Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv.
214637).

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma
Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.

artt. 129 e 444 c.p.p.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di duemila euro alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 10 giugno 2014

Il Presi

Il Consigli re estensore

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