Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41540 del 16/05/2017

Penale Sent. Sez. 3 Num. 41540 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

Data Udienza: 16/05/2017

SENTENZA
sui ricorsi proposto da
A.A.
avverso l’ordinanza del Tribunale di Trieste del 15 dicembre 2016
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

1

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 15 dicembre 2016, il Tribunale di Trieste ha confermato
l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 29 ottobre
2016, avente ad oggetto il sequestro di denaro e, per equivalente, di beni immobili e
valori mobiliari nella disponibilità degli indagati (fino alla concorrenza di euro 618.812,93),
nei confronti dei quali si procede per il reato di cui all’art. 5, d.lgs. 74/2000.
2. – Avverso l’ordinanza gli indagati hanno proposto, tramite il difensore e con

violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. e della legge n. 231 del 2001.
Si contesta, in sostanza, la motivazione dell’ordinanza impugnata circa il primo
motivo di riesame, con il quale si era allegata l’illegittimità del sequestro preventivo per
equivalente su beni degli amministratori della società, in mancanza di effettivo
accertamento in merito alla impossibilità di procedere al sequestro diretto dei beni della
società. In particolare l’ordinanza si sarebbe limitata ad affermare che non vi era riscontro
alcuno di disponibilità di denaro nelle casse societarie, mentre non si sarebbe considerato
che la società Testo d.o.o. (soggetto che avrebbe evaso le imposte dovute) aveva un
attivo di euro 388.374.
Quanto al secondo motivo di riesame, riguardante l’esecuzione del sequestro anche
su conti correnti intestati alla società di diritto italiano XX s.r.I.,
si lamenta che il tribunale avrebbe ritenuto che gli indagati fossero, non solo i
rappresentanti legali di tale società, ma anche i proprietari della società scozzese che sua
volta deteneva integralmente il relativo capitale. Non si sarebbero considerate la
personalità giuridica delle società e la conseguente distinzione tra proprietà ed
amministrazione. E non vi sarebbe stato l’accertamento della natura di mero schermo
fittizio della società in questione XX s.r.I., perché l’unico criterio
utilizzato sarebbe stato quello della identità tra gli amministratori.
In relazione al terzo motivo proposto in sede di riesame, si lamenta che il Tribunale
non avrebbe ritenuto superata la presunzione di comproprietà dei titoli oggetto di
sequestro detenuti su conto corrente cointestato. Non si sarebbe considerata la totale
estraneità ai fatti della cointestataria C.C., coniuge separata dell’indagato A.A..
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – I ricorsi sono inammissibili.
L’articolata doglianza – che rappresenta la mera riproposizione dei motivi proposti
in sede di riesame – è sostanzialmente diretta a censurare in punto di fatto il
provvedimento impugnato, il quale, come anche il provvedimento genetico, risulta
ampiamente motivato. Si tratta, dunque, di doglianza inammissibile, perché non si
riferisce alla mancanza della motivazione su profili essenziali ai fini della decisione, ma a

unico atto, ricorsi per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, la

valutazioni del Tribunale circa il compendio istruttorio; valutazioni comunque insindacabili
in questa sede, perché non riconducibili alla categoria della violazione di legge ai sensi e
per gli effetti dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. (ex plurimis, ribadiscono che il
ricorso per cassazione in tema di misure cautelari reali può riguardare solo la motivazione
assente o meramente apparente del provvedimento impugnato, sez. 3, 10 luglio 2015, n.
39833; sez. 6, 10 gennaio 2013, n. 6589, rv. 254893). Il costrutto logico-argomentativo
dell’ordinanza impugnata risulta, in ogni caso, pienamente coerente, perché prende le

Quanto all’asserita praticabilità della confisca diretta a carico della società
contribuente, il Tribunale correttamente esclude che un attivo societario che si sostanzia in
crediti in bilancio nei confronti di altre società possa costituire oggetto di confisca,
trattandosi di somme attualmente non esistenti nel patrimonio della società, come emerge
dalla stessa documentazione prodotta dalla difesa.
Quanto alla natura di mero schermo della società XX
s.r.I., la stessa emerge – con statuizione in punto di fatto insindacabile in questa sede dalla circostanza che essa è interamente partecipata da una società di diritto scozzese la
cui proprietà è suddivisa al 50% dei due indagati; con la conseguenza che i conti correnti
formalmente intestati alla XX s.r.l. sono in realtà – allo stato
degli atti – riconducibili agli indagati quali persone fisiche.
Quanto, infine, ai titoli cointestati fra A.A. e la moglie, legalmente separata,
C.C., deve evidenziarsi che l’indagato non ha specificato quali sia il suo interesse a
far valere una lesione della sfera patrimoniale della stessa C.C., soggetto terzo
estraneo alle indagini; con la conseguenza che anche tale profilo di censura risulta
inammissibile. Né la difesa ha prospettato che la provvista utilizzata per l’acquisto di titoli
non provenga da consistenze patrimoniali riferibili all’indagato stesso.
4. – I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 2.000,00.
P. Q. M .
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

mosse da dati di fatto non contestati neanche con il ricorso per cassazione.

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