Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41540 del 02/10/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 41540 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
PALERMO
nei confronti di:
ARDAGNA VINCENZO N. IL 16/03/1965
avverso la sentenza n. 1700/2012 GIP TRIBUNALE di MARSALA, del
05/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
1t/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 02/10/2015

RITENUTO IN FATTO
1.. Con sentenza 5.6.2014 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il
Tribunale di Marsala, disattendendo la richiesta di decreto penale di condanna
formulata ex art. 459 cpp dal Pubblico Ministero, ha dichiarato, ai sensi dell’art.
129 cpp, non doversi procedere nei confronti di Ardagna Vincenzo in ordine al
reato di abbandono di animali (art. 727 cp) perché il fatto non sussiste.
Per giungere a tale conclusione, il giudicante ha osservato che la
oggettiva presenza del cane sulla strada ove venne investito senza il

dell’animale da parte dell’Ardagna, ben potendo lo stesso essersi allontanato
temporaneamente.
Il Pubblico Ministero ricorre per cassazione denunziando violazione di
legge perché l’art. 129 cpp consente il proscioglimento solo in caso di evidenza
della prova positiva dell’innocenza dell’imputato o di impossibilità di acquisire la
prova della sua colpevolezza e non anche quando la prova risulti mancante,
insufficiente o contraddittoria ai sensi dell’art. 530 comma 2 cpp.
Ritiene inoltre la violazione dell’art.

727 cp perché anche

l’allontanamento temporaneo dell’animale ipotizzato dal giudice integra la
contravvenzione contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
A norma dell’art. 129 cpp richiamato dall’art. 459 terzo comma cod.
proc. pen. il giudice, quando non accoglie la richiesta di emissione del decreto
penale avanzata dal pubblico ministero, se non deve pronunciare sentenza di
proscioglimento a norma dell’art. 129, gli restituisce gli atti. Come infatti ha già
affermato questa Corte, il giudice per le indagini preliminari può prosciogliere la
persona nei cui confronti il P.M. abbia avanzato istanza di decreto penale di
condanna, solo nel caso in cui risulti evidente la prova positiva dell’innocenza
dell’imputato ovvero quella negativa della sua colpevolezza nel senso della
radicale impossibilità di acquisirla: siffatta pronuncia non può invece essere
adottata nel caso in cui il giudice, per addivenire alla medesima, debba
procedere ad operazioni di comparazione e valutazioni di dati riservate ad una
fase da svolgersi in contraddittorio tra le parti (tra le varie, cass. Sez. 5,
Sentenza n. 14981 del 24/03/2005 Cc. dep. 21/04/2005 Rv. 231461; Sez. 6,
Sentenza n. 29538 del 27/06/2013 Cc. dep. 10/07/2013 Rv. 256149).
Più in particolare, è stato affermato che il giudice per le indagini
preliminari può prosciogliere la persona nei cui confronti il Pubblico Ministero
abbia richiesto l’emissione di decreto penale di condanna solo per una delle
ipotesi tassativamente indicate nell’art. 129 cod. proc. pen. e non anche perchè

proprietario di per sé non esprime in termini di certezza l’abbandono

la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria ai sensi dell’art. 530,
comma secondo, stesso codice, posto che queste categorie, in quanto non
richiamate dall’art. 129 citato, possono acquisire rilievo soltanto quando le
parti, compreso il P.M., abbiano potuto esercitare compiutamente, nella sede a
ciò destinata, il diritto alla prova (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 45934 del
09/10/2014 Cc. dep. 06/11/2014 Rv. 260941).
Nel caso di specie, però, si è verificata proprio tale ultima ipotesi, perché
dalla stessa sentenza impugnata risulta proprio una valutazione del giudice di

strada ove poi venne investito dall’auto: l’errore del giudice di merito sta, in
effetti, nel non essersi fermato all’attività di mera constatazione (che lo avrebbe
condotto certamente a conclusioni ben diverse) ma nell’avere invece compiuto
un’ulteriore attività di apprezzamento e approfondimento, non consentita ai fini
della pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.
La sentenza va pertanto annullata senza rinvio. Gli atti in ogni caso
vanno trasmessi al Tribunale di Marsala per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti al
Tribunale di Marsala.
Così deciso in Roma, il 2.7.2015.

merito circa la mancanza di certezza della prova dell’abbandono del cane sulla

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